Cass. Sez. III n. 23790 del 18 giugno 2007 (Up 15 mag. 2007)
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Macciomei
Rifiuti. Veicoli fuori uso e “T.U. ambientale”

Poiché la disciplina comunitaria non contemplava tutte le categorie dei veicoli, con il decreto legislativo n 152 del 2006 si è reso necessario predisporre l'articolo 231 quale necessario complemento della particolare disciplina introdotta con il decreto legislativo n 209 del 2003 al fine di evitare carenze della disciplina complessiva .L'articolo 231 del decreto legislativo citato, che riproduce quasi integralmente l'articolo 46 del decreto Ronchi, trova applicazione nelle ipotesi non disciplinate dal decreto legislativo n 209. Quest'ultimo decreto all'art. 3 considera rifiuto il veicolo "fuori uso", privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo abbia depositato privo di targhe in un'area privata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/05/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1445
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 40285/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di MACCIOMEI Benito, nato a Frosinone il 5 settembre del 1942;
avverso la sentenza del tribunale di Frosinone del 1 marzo del 2006;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 1 marzo del 2006, il tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, condannava Macciomei Benito alla pena di Euro 3000,00 di ammenda, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, per avere, quale autotrasportatore, depositato su un terreno di sua proprietà un automezzo Fiorino privo di targa; un'autovettura Alfa Romeo priva di targa, un camion privo di targa, 5 fusti contenenti olio esausto proveniente da cambi di olio,una cisterna vuota e cinque pedane. Fatto commesso in Frosinone il 5 dicembre del 2002.
A fondamento della decisione il tribunale osservava che si trattava chiaramente di materiale abbandonato, come si desumeva dalla mancanza delle targhe, dalle tracce di ruggine riscontrate dagli agenti e dalle dichiarazioni dello stesso teste della difesa, il quale aveva affermato che quel materiale si trovava lì depositato da circa venti anni; che la natura di rifiuto non era esclusa dall'eventuale utilizzazione di qualche pezzo di ricambio da parte del prevenuto. Avverso l'anzidetta decisione il difensore ha proposto appello, convertito in ricorso dalla corte territoriale, denunciando violazione di legge per carenza e contraddittorietà della motivazione: assume che il tribunale aveva omesso di considerare che i veicoli, ancorché privi di targa, appartenevano all'imputato il quale, essendo autotrasportatore, li custodiva per prelevare qualche pezzo di ricambio che gli poteva essere utile e che l'altro materiale, ancorché arrugginito, non era abbandonato ma veniva comunque utilizzato dall'imputato.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato
A norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 46, applicabile ratione temporis alla fattispecie, peraltro sostanzialmente riprodotto nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 231, il proprietario di un veicolo a motore che intendeva ed intende procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta sotto la vigenza del decreto Ronchi, potevano "ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore" e dovevano comunque essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 27 e 28. I veicoli "fuori uso" assumevano il carattere di rifiuti fin dal momento in cui venivano dismessi dal proprietario. Si consideravano fuori uso i veicoli ufficialmente privati delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, se in stato di abbandono ancorché in un'area privata. L'inosservanza del disposto dell'art. 46 con il conseguente abbandono del veicolo da parte del proprietario configurava il reato di cui al Decreto Ronchi, art. 14 che era punito a norma dell'art. 51, comma 2 se commesso, come nella fattispecie, da titolare d'impresa o responsabile di ente ed è ora punito a norma del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2. Il 22 agosto 2003, è entrato in vigore il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) con cui è stata introdotta in Italia una nuova normativa concernente il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da veicoli fuori uso la quale non contiene, ai fini che qui interessano, disposizioni più favorevoli del Decreto Ronchi. Poiché la disciplina comunitaria non contemplava tutte le categorie dei veicoli, con il D.Lgs. n. 152 del 2006 si è reso necessario predisporre l'art. 231 quale necessario complemento della particolare disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 209 del 2003 al fine di evitare carenze della disciplina complessiva. L'art. 231 del D.Lgs. citato che, come accennato, riproduce quasi integralmente il Decreto Ronchi, art. 46, trova applicazione nelle ipotesi non disciplinate dal D.Lgs. n. 209. Quest'ultimo decreto all'art. 3 considera rifiuto il veicolo "fuori uso", privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo abbia depositato privo di targhe in un'area privata (cfr. Cass. 21963 del 2005; 33789 del 2005). I veicoli privi di targa abbandonati su suolo di proprietà del prevenuto costituivano quindi chiaramente dei rifiuti. L'eventuale utilizzazione di qualche pezzo di ricambio da parte dell'imputato non fa venir meno la natura di rifiuto dell'autoveicolo dismesso. Anzi, a norma del Decreto Ronchi, art. 46, comma 8, le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli potevano essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione e potevano essere utilizzate solo se sottoposte ad operazioni di revisione singola.
Gli altri oggetti rinvenuti sul terreno di proprietà dell'imputato costituivano dei rifiuti perché, come accertato dal tribunale con motivazione esente da vizi logici, si trovavano in evidente stato di abbandono.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2007