Cass. Sez. III n. 36965 del 8 ottobre 2007 (Ud. 12 lug. 2007)
Pres. Papa Est. Marmo Ric. Di Luzio
Polizia Giudiziaria. Verbale accertamento ex articolo 354 c.p.p.

Il verbale di polizia giudiziaria relativo all'accertamento in ordine ad esalazioni o fumi maleodoranti costituisce un accertamento urgente su cose o situazioni suscettibili per loro natura di subire modificazioni o di scomparire in tempi brevi, secondo quanto previsto dall'art. 354 c.p.p. Ne consegue che esso va qualificato come atto irripetibile e quindi non soggetto alle limitazioni processuali circa i termini per la sua acquisizione. Rientrano infatti nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale, suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o di scomparire in tempi più o meno brevi così da risultare suscettibili di essere, in seguito soltanto riferiti o descritti.

Svolgimento del processo

Con sentenza pronunciata il 2 maggio 2006 e depositata il 13 luglio 2006 il Tribunale di Avezzano dichiarava Maria Laura Di Luzio responsabile del reato di cui all’art. 674 c.p. perché, destinando il proprio capannone adiacente all’abitazione di Vincenzo Di Cristofaro, a rimessa a ricovero di un gregge di pecore, provocava emissioni di esalazioni e versamenti di letame atti ad offendere, molestare, imbrattare persone e il luogo di comune o altrui uso (per fatti verificatisi in Magliano dei Marsi sino al 31 ottobre 2001) e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di € 200,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. Condannava l’imputata al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile da liquidarsi in separata sede assegnando a quest’ultima una provvisionale di € 500,00 e alle spese anche nei confronti della parte civile.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata chiedendo alla Corte l’annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e di inutilizzabilità delle produzioni documentali, nonché violazione degli artt. 501 e 191 del codice di procedura penale.

Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata poneva a base della decisione un documento, la relazione di sopralluogo stilata dal medico in servizio presso l’ASL, acquisita in violazione delle norme codicistiche, e precisamente dopo l’escussione del teste, mentre, a norma dell’art. 501 c.p.p., una simile produzione è consentita e prevista esclusivamente dopo l’audizione dei periti e dei consulenti e non dopo l’audizione di un testimone. Rileva il ricorrente che la difesa, all’udienza del 4 novembre 2005, si era opposta all’acquisizione ma tale contestazione era stata disattesa dal Tribunale.

Il motivo è infondato.

Il verbale di polizia giudiziaria relativo all’accertamento in ordine ad esalazioni o fumi maleodoranti costituisce, a giudizio del Collegio, un accertamento urgente su cose o situazioni suscettibili per loro natura di subire modificazioni o di scomparire in tempi brevi, secondo quanto previsto dall’art. 354 c.p.p. Ne consegue che esso va qualificato come atto irripetibile e quindi non soggetto alle limitazioni processuali circa i termini per la sua acquisizione.

Come ha precisato questa Corte rientrano infatti nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale, suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o di scomparire in tempi più o meno brevi così da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferiti o descritti. (v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 3 aprile 1996, n. 4132). Va quindi respinto il primo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo 44 ricorrente lamenta l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 674 del codice penale e la manifesta illogicità della sentenza impugnata rispetto alle risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.

Deduce la ricorrente che, come avevano riferito tutti i testi escussi all’epoca della contestazione, non erano presenti da anni gli ovini di cui all’imputazione, sicché, trattandosi di emissione di fumi, per i quali, secondo la giurisprudenza, è necessario che l’attività di emissione avvenga al di fuori e contro la regolamentazione vigente in materia, doveva escludersi la ricorrenza della ipotesi di reato. Era infatti stato accertato esclusivamente il cattivo odore in zona agricola, ma non il superamento del parametro di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. nei casi in cui l’immissione di odori e fumi non sia ricollegabile ad attività per cui sia richiesta autorizzazione.

Rileva in proposito la ricorrente che la contravvenzione in esame è un reato di pericolo soltanto in riferimento al getto dì cose atte ad offendere e non in riferimento alla emissione di fumi nei quali è indispensabile che l’attività di emissione avvenga al di fuori e contro la regolamentazione vigente in materia, mentre nel caso in esame vi era stato soltanto l’accertamento di un leggero cattivo odore.

Anche il secondo motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass. sent. 14 gennaio 2000, n. 407) riconduce l’emissione di odori molesti alla fattispecie disciplinata dall’art. 674 c.p. Anche le emissioni di esalazioni maleodoranti possono infatti integrare il reato di cui all’art. 674 cod. pen., a condizione che presentino un carattere non del tutto momentaneo ed abbiano un impatto negativo, non necessariamente fisico ma anche psichico, sull’esercizio delle normali attività di lavoro e di relazione (v. Cass. pen. sent. 1 dicembre 2005, n. 3678, Giusti).

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, laddove esistano precisi limiti tabellari di tollerabilità delle emissioni, (come nel caso della normativa speciale in materia ambientale, con riferimento all’inquinamento atmosferico, a quello idrico o a quello elettromagnetico), si presumono consentite quelle immissioni che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative ammesse dal legislatore speciale; nel caso invece in cui non esista una specifica valutazione normativa operata preventivamente, la valutazione di tollerabilìtà consentita deve essere operata alla luce dei principi che ispirano le specifiche leggi di settore (v. Cass. pen. sent. 18 giugno 2004, n. 38297).

In proposito questa Corte ha affermato che il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all’esercizio di una determinata attività e, nei casi in cui, - come quello in esame - non sia richiesta l’autorizzazione, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ. (Cass. pen. sent. 26 maggio 2005, n. 19898) considerato che, secondo quanto ha ancora precisato questa Corte, il reato in esame costituisce un reato di pericolo, essendo sufficiente per la sua realizzazione l’attitudine dell’emissione di gas, vapori e fumi ad offendere o molestare le persone (Cass. 21 marzo 1998, n. 3531), si rileva che, come risulta dalla sentenza impugnata, è rimasto accertato che l’imputata aveva adibito il proprio terreno sito alla via Poggio Filippo di Magliano dei Marsi a ricovero di ovini. E’ rimasto altresì acclarato che, a causa ed in conseguenza della presenza di tali animali e del conseguente versamento degli escrementi prodotti dagli stessi, nel frattempo accumulatisi, derivavano esalazioni di odore moleste, nauseanti e intollerabili, tali da arrecare grave pregiudizio al benessere del proprietario confinante Vincenzo Di Cristofaro, con relativo impatto sull’esercizio delle normali attività quotidiane di quest’ultimo.

Vi era inoltre pericolo di inquinamento delle falde acquifere per infiltrazioni dì liquami, circostanza quest’ultima rilevata dal medico in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione ASL di Avezzano – Sulmona.

Considerato che, come ha precisato questa Corte a Sezioni Unite, “l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativi sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. (S.U. sent. 24 novembre 1999, n. 24), alla luce dell’adeguata ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata, deve ritenersi accertata da parte del giudice di merito, con riferimento agli elementi probatori acquisiti agli atti e non sindacabili in questa sede, la violazione di cui all’art. 674 c.p. e respingersi il secondo motivo di ricorso.

Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.