Alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, come quelle appartenenti alla L.I.P.U., non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull\' applicazione della legge n. 157 del 1992, neppure con riferimento al fatto che le stesse, nell\'ambito dei suddetti poteri di vigilanza, possono prendere notizia dei reati attinenti all\' attività venatoria. Secondo il nostro ordinamento la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è infatti riconosciuta al personale indicato nell\'art. 57 c.p.p. e specificamente: a) al personale dell\'amministrazione della polizia di Stato, al quale l\'ordinamento della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) ai carabinieri, alle guardie di finanza, agli agenti di custodia e alle guardie forestali e, nell\' ambito territoriale dell\'ente di appartenenza, alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Tale qualifica è inoltre attribuita al personale al quale le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall\'art. 55 c.p.p. art. 57 c.p.p. comma 3), fatte salve le disposizioni delle leggi speciali.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/02/2008
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00219
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 041797/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) STECCANELLA DONATO, N. IL 19/01/1975;
avverso ORDINANZA del 08/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Izzo Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Marangoni E., che ha chiesto l\'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 23 settembre 2007 la Lega Italiana Protezione Uccelli, (L.I.P.U.), sezione nazionale vigilanza ambientale, ittico venatoria, - sezione provinciale di Verona, sequestrava sei fringuelli ed un merlo detenuti da Donato Steccanella, indagato in ordine al reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lettera h). Con decreto del 25 settembre 2007 il Procuratore della Repubblica convalidava il sequestro ai fini probatori degli animali. A seguito di richiesta di riesame proposta dall\'indagato il Tribunale di Verona, sezione per il riesame, ritenuto in fatto che, come risultava dal verbale di sequestro, gli uccelli erano stati utilizzati come richiami vivi irregolari, in quanto dotati di un anello metallico non inamovibile; ritenuto che i componenti della L.I.P.U. possono svolgere compiti di polizia giudiziaria quando, come nel caso in esame, siano nominati guardie particolari ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 133 e art. 27, comma 1, lettera B) della l. n. 157 del 1992; ritenuto che sussisteva il fumus in ordine al reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 5, comma 7 che vieta l\'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, respingeva la richiesta di riesame.
Ha proposto ricorso per Cassazione lo Steccanella chiedendo l\'annullamento dell\'impugnata ordinanza.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione di legge e specificamente della L. n. 157 del 1992, art. 27 in relazione all\'art. 55 c.p.p. e art. 57 c.p.p., u.c., rilevando che doveva ritenersi inesistente o nullo il sequestro operato da soggetto carente della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Deduce lo Steccanelli che la vigilanza sull\'applicazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157 e delle leggi regionali sulla caccia è affidata ad una molteplicità di soggetti che la citata legge, art. 27, enumera in termini chiari ed esaurienti, ai quali l\'art. 28 attribuisce poteri e compiti, taluni separati e distinti in relazione alla qualifica.
Ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 27, la vigilanza sull\'applicazione della legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatarie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell\'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private risconosciute ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931); è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. L\'art. 28 in materia di poteri e compiti dispone che "i soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell\'art. 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all\'art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
Nei casi previsti dalla citata legge, art. 30 gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull\'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore e li trasmettono all\'ente da cui dipendono ed all\'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
L\'art. 29 detta specifiche disposizioni per gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite, a norma di legge, le funzioni di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento della attività venatoria.
La richiamata normativa mantiene quindi una netta separazione tra le due categorie di agenti venatori preposte alla vigilanza: quella dei dipendenti dagli enti delegati dalle regioni, cui ha attribuito, oltre alla qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche quella di agente di pubblica sicurezza, e quella delle guardie volontarie facenti capo a libere associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardie giurate, previa autorizzazione prefettizia ai sensi del R.D. n. 773 del 1931, art. 133 e ss..
Accanto alle due suindicate categorie la L. n. 157 del 1992 affida la vigilanza venatoria ad un numeroso elenco di soggetti, con funzioni e compiti diversi anche in relazione al rapporto con l\'ente da cui dipendono.
È pacifico che a tutti i soggetti preposti alla vigilanza venatoria sono affidati i poteri di controllo di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 1, ma, ai sensi del citato articolo, comma 2, è riservato esclusivamente agli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria il compito di procedere al sequestro delle armi, della faune selvatica e dei mezzi di caccia nei casi previsti dall\'art. 30.
Gli agenti venatori, secondo il ricorrente, sono invece privi della qualifica di agenti di polizia giudiziaria perché la qualifica di agente di polizia giudiziaria deriva da una espressa attribuzione da parte delle leggi e dei regolamenti delle funzioni previste dall\'art. 55 c.p.p.; perché la L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 5 attribuisce agli agenti volontari soltanto il compito di redigere i cosiddetti verbali di riferimento, perché l\'obbligo di denuncia dei reati di cui alla citata legge, art. 30 agli agenti venatori è imposto dall\'art. 331 c.p.p..
Il motivo è fondato nei limiti delle argomentazioni che seguono. Dall\'esame della L. n. 157 del 1992, art. 27 lettera b), art. 28, commi 1, 2 e 5 si ricava che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientali. nazionali (nella specie guardie venatorie volontarie appartenenti alla L.I.P.U.) spetta la vigilanza sull\'applicazione della citata legge sulla caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria. Nell\'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria è prevista per tutti i soggetti indicati nella citata legge, art. 27, il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso d\'armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia - la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all\'art. 12, comma 12, del contrassegno, della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
Nei confronti dei soli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria è previsto il potere di procedere, - nei casi previsti dalla citata legge - art. 30, al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (art. 28, comma 2). Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull\'attività venatoria, redigono i relativi verbali e li trasmettono all\'ente da cui dipendono, nonché all\'autorità competente secondo le disposizioni vigenti (citata L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 5).
Consegue, pertanto, alla luce delle disciplina normativa sopra evidenziata, che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, come quelle appartenenti alla L.I.P.U., non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull\'applicazione della L. n. 157 del 1992, neppure con riferimento al fatto che le stesse, nell\'ambito dei suddetti poteri di vigilanza, possono prendere notizia dei reati attinenti all\'attività venatoria (vedi in senso conforme Cass. pen. sez. 3, sent. 17 febbraio 2007, n. 15074 con riferimento al nucleo di vigilanza WWF; contra Cass. pen. sez. 3, sent. 2 febbraio 2006, n. 6454 secondo cui invece le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria in virtù dei compiti loro affidati dalla stessa L. 11 febbraio 1992, n. 157).
Secondo il nostro ordinamento la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è infatti riconosciuta al personale indicato nell\'art. 57 c.p.p. e specificamente: a) al personale della polizia di Stato, al quale l\'ordinamento dell\'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) ai carabinieri, alle guardie di finanza, agli agenti di custodia e alle guardie forestali e, nell\'ambito territoriale dell\'ente di appartenenza, alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
Tale qualifica è inoltre attribuita al personale al quale le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall\'art. 55 c.p.p. (art. 57 c.p.p., comma 3), fatte salve le disposizioni delle leggi speciali.
Nel caso in oggetto l\'ordinanza impugnata, pur attribuendo agli agenti volontari della L.I.P.U. che hanno operato il sequestro, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, non specifica se gli stessi, oltre ad essere stati nominati agenti venatori, siano stati anche nominati dalla pubblica amministrazione anche agenti di polizia giudiziaria.
Va quindi annullata l\'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame.
L\'accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell\'ordinanza impugnata, assorbe il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l\'inosservanza e/o l\'erronea applicabilità delle norme della L. 11 febbraio 1992, n. 157, violazione dell\'art. 30, comma 1, lettera h, con riferimento all\'esclusione dalla legge dei richiami vivi che, secondo la tesi del ricorrente, non sono mezzi per catturare gli uccelli, ma fanno parte delle forme di caccia punibili con mere sanzioni amministrative.
P.Q.M.
Annulla l\'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008