TAR Piemonte, Sez. I, n. 598, del 4 aprile 2014
Elettrosmog.Divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base

L'introduzione di generalizzati divieti di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare su estese porzioni del territorio comunale, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della pubblica salute da ipotizzabili fonti di inquinamento, non costituisce attribuzione che l'amministrazione comunale può autonomamente esercitare, e tale conclusione vale anche per l'introduzione di misure che, pur essendo astrattamente e tipicamente urbanistiche, quali le distanze, le altezze o le localizzazioni, non sono in realtà funzionali al governo del territorio, ma alla tutela dei rischi dell'elettromagnetismo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00598/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01463/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2008, proposto da: 
TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Teresio Bosco in Torino, via Susa, 40;

contro

COMUNE di GRIGNASCO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Martino e Piero Golinelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Stefano Clemente, 22;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 7896 del 4.9.2008, pervenuto a Telecom Italia S.p.a. in data 12.9.2008, a firma del Responsabile del servizio tecnico - sportello unico per l'edilizia del comune di Grignasco, recante il diniego della DIA presentata il 22.5.2008, ai sensi dell'art. 87 d.lgs. n. 259/03, per l'installazione e l'esercizio di un impianto tecnologico con sistema UMTS a servizio della rete di telefonia cellulare in Grignasco, via della Madonna, entro la centrale Telecom;

- quale atto presupposto, della nota n. prot. 5096 del 3.6.2008, pervenuta a Telecom Italia S.p.a. il 10.6.2008, recante "comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in applicazione del disposto di cui all'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i":

- quale atto presupposto, della nota n. prot. 6024 del 30.6.2008, pervenuta a Telecom Italia S.p.a. il 10.7.2008, con la quale, in riscontro alle osservazioni trasmesse dalla ricorrente e agli argomenti ivi compresi, il comune di Grignasco ha rimarcato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge241/90 e s.m.i., i motivi di non accoglimento della DIA presentata da Telecom Italia S.p.a.;

- quali atti ulteriormente presupposti, della delibera di C.C. n. 60 del 25.11.2004, recante l'approvazione dell'"Identificazione area per impianti tecnologici di telecomunicazione", e, in parte qua, della Variante Generale di revisione del P.R.G.C., adottata con delibera di C.C. n. 43 del 4.9.2007, che ha recepito la suddetta deliberazione n. 60/04, nonchè della allegata Tavola n. 4a - tutti provvedimenti indicati nel diniego qui impugnato;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso,

- nonchè per la dichiarazione del diritto della società ricorrente al risarcimento dei danni ingiusti dalla stessa patiti e patendi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34 e ss. d.lgs. n. 80/1998, da quantificarsi in corso di causa;

- per la condanna del comune di Grignasco al pagamento delle relative somme, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grignasco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l’avv. C. Giubileo su delega dell'avv. Ferrari per la parte ricorrente, e l’avv. Martino per il Comune di Grignasco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso notificato il 13-19 novembre 2008 e depositato il 26 novembre successivo, Telecom Italia s.p.a. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di Grignasco ha stabilito di “diniegare” la denuncia di inizio attività presentata dalla ricorrente in data 22 maggio 2008 per l’installazione di un impianto tecnologico a servizio della rete di telefonia cellulare in via della Madonna, sul sedime censito in catasto terreni al foglio 14, mappale 427.

Unitamente al diniego, la ricorrente ha impugnato gli atti generali e regolamentari presupposti, ed in particolare il regolamento del Comune di Grugnasco approvato con delibera consiliare n. 60 del 25.11.2004, concernente l’individuazione dell’area per impianti tecnologici di telecomunicazione, e la successiva Variante Generale del P.R.G.C. adottata con delibera consiliare n. 43 del 4.9.2007, nella parte in cui ha recepito la disciplina contenuta nel citato regolamento del 2004.

2. Il diniego è stato adottato sul triplice rilievo per cui:

- il sito individuato dall’interessata “è posizionato al di fuori dell’area destinata agli impianti tecnologici di telecomunicazioni”, ubicata in via Verdi, così come identificata dall’amministrazione comunale con delibera consiliare n. 60 del 25 novembre 2004, recepita nella variante generale di revisione del P.R.G.C. adottata con deliberazione consiliare n. 43 del 4 settembre 2007;

- conseguentemente, il predetto sito è pure in contrasto con la predetta variante generale di P.R.G.C. adottata dal consiglio comunale, allo stato in regime di salvaguardia;

- infine, la tipologia di infrastruttura prevista “non è confacente ai caratteri tipologici della zona” in cui ne è prevista l’ubicazione (prevalentemente residenziale e con apprezzabili caratteri di decoro urbano), dal momento che “non risulta previsto alcun accorgimento tecnologico, quale tipologia, materiali, colorazione, finiture/mascherature, per rendere meno evidente l’impatto sul territorio”.

3. Attraverso un unico, articolato, motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

3.1) l’atto impugnato si è fondato su un’istruttoria totalmente carente, dal momento che l’amministrazione, anziché verificare, in concreto, la realizzabilità del sito proposto dall’interessata, ha ritenuto sufficiente applicare in maniera vincolante la localizzazione da essa stessa operata, peraltro in un regolamento non specificamente deputato a disciplinare la localizzazione sul territorio comunale degli impianti de quibus;

3.2) in ogni caso, la disciplina regolamentare applicata dal Comune con l’atto impugnato è illegittima per violazione della normativa statale di settore (d.lgs. n. 259/2003), dal momento che:

- la potestà riconosciuta agli enti locali dall’art. 8 della legge n. 36/2001 di disciplinare con propri regolamenti l’installazione sul proprio territorio di impianti per telecomunicazione cellulare può tradursi soltanto nella definizione di “criteri localizzativi”, e non di “divieti di localizzazione” indiscriminati estesi ad intere porzioni del territorio comunale;

- gli impianti de quibus sono stati espressamente equiparati dal legislatore nazionale (art. 86 comma 3 d.lgs. n. 259/2003) alle opere di urbanizzazione primaria, in quanto destinati in modo diretto all’insediamento umano, e come tali possono essere collocati anche in zone del territorio comunale che non ne consentono l’installazione;

3.3) la disciplina regolamentare applicata dal Comune di Grugnasco è altresì in contrasto con la normativa regionaledi settore (L.R. Piemonte n. 19/2004 e D.G.R. n. 16-757 del 5.9.2005), dal momento che:

- la L.R. n. 19/2004 non prescrive alcun divieto, ma si limita a prevedere che ciascun Comune adotti un proprio regolamento per localizzare e disciplinare la posa degli impianti di telecomunicazione “secondo i criteri generali” fissati dalla Giunta Regionale;

- a sua volta la Giunta Regionale, con la delibera n. 16-757 del 5.9.2005, ha fissato tali criteri generali suddividendo il territorio dei Comuni in: a) “aree sensibili”, in cui l’installazione degli impianti de quibus può essere totalmente vietata; b) “aree di installazione condizionata”, in cui il Comune può autorizzare l’installazione degli impianti concordando con gli operatori le modalità di installazione; c) “zone di attrazione”, in cui gli impianti sono normalmente installabili anche con procedure semplificate; d) “zone neutre” (cioè tutte quelle non inquadrabili nelle prime tre tipologie), in cui l’installazione degli impianti non è soggetta a particolari limitazioni e richiede istruttorie specifiche;

- in definitiva, neppure la normativa regionale consente ai Comuni di prevedere in sede regolamentare indiscriminati divieti di localizzazione; e poiché la citata D.G.R. ha previsto che i regolamenti comunali incompatibili con i criteri regionali restino in vigore solo fino al 120° giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della stessa D.G.R., ne consegue che il regolamento del Comune di Grugnasco è, allo stato, privo di efficacia perché incompatibile con i criteri regionali;

3.4) è illegittima anche la variante generale al PRGC adottata dal Comune di Grugnasco nel 2007, nella parte in cui ha recepito i criteri di localizzazione fissati nel citato regolamento del 2004, dal momento che in seno al relativo procedimento non è stata garantita la partecipazione dei gestori degli impianti;

3.5) il diniego impugnato è inoltre illegittimo perché impedisce alla ricorrente di svolgere in modo regolare ed efficiente il servizio pubblico essenziale di cui la stessa è concessionaria;

3.6) infine, il diniego è illegittimo perché in contrasto con gli artt. 41 e 42 della Costituzione;

3.7) in via cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione del diniego impugnato sul presupposto che l’installazione dell’impianto nell’area - più periferica - individuata dal Comune (via Verdi), anziché in quella - più a ridosso del centro abitato – individuata dall’interessata (via Maddalena) non consentirebbe ad essa ricorrente di garantire una completa ed effettiva copertura del centro abitato, con particolare riferimento al servizio UMTS.

4. Si è costituito il Comune di Grugnasco resistendo al gravame con memoria, in particolare osservando:

- che il regolamento comunale del 2004 è stato assunto in ottemperanza ai disposti dell’art. 7 comma 1 lettera c) della L.R. 17/2004, la quale consente ai Comuni di introdurre “limitazioni e condizioni localizzative”;

- che nel regolamento del 2004, la decisione dell’amministrazione di individuare l’area di via Verdi come area deputata ad ospitare gli impianti di telecomunicazione è stata puntualmente motivata;

- che l’assimilazione degli impianti de quibus alle opere di urbanizzazione primaria non preclude all’ente territoriale di dettare specifiche regole di pianificazione al riguardo;

- che la disciplina regolamentare comunale è compatibile non i criteri dettati dalla Giunta regionale nel 2005, i quali non vietano ai Comuni di prevedere specifiche aree ove installare gli impianti;

- che la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine al fatto che l’installazione dell’impianto sull’area individuata dal Comune non consentirebbe un’adeguata gestione del servizio.

5. Con ordinanza n. 1049 del 19 dicembre 2008, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, invitando l’amministrazione comunale a riesaminare la situazione oggetto del’’atto impugnato “con particolare riferimento alla verifica che l’area indicata nel Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile sia idonea a garantire ogni e qualsiasi esigenza di copertura della rete della società ricorrente”.

6. In prossimità dell’udienza di merito, entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive, dalle quali è possibile evincere, in punto di fatto, che:

- per un verso, il Comune non ha proceduto allo (specifico) riesame disposto dalla Sezione, ma ha provveduto (più in generale) a dotarsi di un nuovo regolamento per la localizzazione degli impianti radioelettrici con deliberazione consiliare n. 7 del 4 marzo 2009; il nuovo regolamento individua come “area di attrazione” l’area via Verdi, già attualmente occupata da un traliccio di proprietà Towertel s.p.a. che ospita i ripetitori di altri gestori (Wind, Vodaphone e H3G), mentre l’area di via della Madonna, richiesta dalla ricorrente, è individuata come “area sensibile”, ove l’installazione degli impianti in questione è vietata;

- per altro verso, la ricorrente non ha mai sollecitato, in questi anni, il predetto riesame; anzi, nel presentare in data 4 dicembre 2013 al Comune di Grignasco il proprio programma di localizzazione per il 2014, la ricorrente non ha più indicato il sito di via della Madonna, bensì quello di via Verdi; peraltro, il predetto programma è stato successivamente integrato dalla ricorrente in data 21 gennaio 2014 con l’indicazione nuovamente del sito di via della Madonna.

7. Sulla scorta di tali sopravvenienze, la difesa comunale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando come l’integrazione del programma 2014 sia avvenuta tardivamente rispetto al termine di legge e solo per finalità strumentali al presente processo. La difesa di parte ricorrente ha invece sostenuto la permanenza del proprio interesse a ricorrere dal momento che il sito di via della Madonna garantirebbe, a suo dire, una maggiore copertura di rete (come dimostrerebbero alcune simulazioni cartografiche, prodotte sub doc.13); rilevando altresì come il termine per la presentazione del programma sia meramente ordinatorio e come lo stesso programma sia solo indicativo e non vincolante per gli operatori.

8. All’udienza pubblica del 6 marzo 2014, la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Osserva il collegio che non può essere condivisa l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa comunale in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a coltivare il presente ricorso.

1.1. Gli elementi di fatto richiamati dalla difesa comunale a sostegno della propria eccezione non sono univocamente interpretabili come sintomatici di un effettivo disinteresse della ricorrente ad installare il proprio impianto nell’area di via della Madonna; la stessa ricorrente, del resto, ha ribadito in giudizio la permanenza del proprio interesse, anche documentando cartograficamente la maggiore utilità (in termini di maggiore copertura della rete urbana di telefonia mobile) che il sito di via della Madonna riuscirebbe a garantire in luogo di quello più periferico di via Verdi; né depone in senso contrario la mancata indicazione dell’area di via della Madonna nel programma di localizzazione degli impianti per il 2014 presentato dalla ricorrente il 4 dicembre 2013, sia perché il programma è stato comunque successivamente integrato con l’indicazione anche dell’area di via della Madonna, e sia perché il predetto programma ha un valore puramente indicativo e non vincolante per gli operatori.

1.2. In tale contesto, contraddistinto quanto meno da una certa ambiguità, non può ritenersi provata la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a coltivare il presente giudizio.

1.3. Sempre in via preliminare, va precisato che la legittimità degli atti impugnati va indagata dal collegio alla luce del quadro normativo vigente e dello stato di fatto esistente alla data di adozione dell’atto stesso, secondo il principio tempus regit actum, sicchè nessun rilievo può assumere nella presente sede la nuova disciplina regolamentare dei siti destinati ad impianti di telefonia mobile adottata dal Comune di Grugliasco nel 2009; normativa che la società ricorrente non aveva l’onere di impugnare nel presente giudizio sia perché successiva ai provvedimenti impugnati, sia perché, allo stato, priva di efficacia lesiva nei suoi confronti.

2. Nel merito, il ricorso è fondato e può essere definito facendo applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, già condivisi dalla Sezione.

2.1. In particolare, appare meritevole di accoglimento la censura riferita alla norma regolamentare presupposta.

Si tratta della delibera n. 60 del 25 novembre 2004 con la quale il consiglio comunale di Grugnasco ha provveduto ad individuare un’area per la posa di infrastrutture di telecomunicazioni, in espressa applicazione dell’art. 1 comma 2 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, della L. n. 36/2001, del D. lgs. n. 259/2003 e della L.R n. 19/2004.

L’area individuata dal Comune, in esito agli accertamenti e alle valutazioni svolte dal proprio Ufficio Tecnico, è stata quella sita in via Verdi, in quanto “già interessata dalla presenza di numerosi impianti di pubblico interesse: il magazzino comunale, la discarica differenziata e un’antenna mobile per telecomunicazioni Wind, risultando quindi idonea allo scopo, essendo già adibita all’installazione di impianti per telecomunicazioni”.

Per effetto di tale individuazione, l’installazione di impianti di radiotelefonia mobile è stata concentrata dal Comune di Grugnasco esclusivamente nella predetta area di via Verdi, ritenuta idonea allo scopo, con l’effetto (indiretto) di precludere a priori l’installazione di analoghi impianti in aree diverse da quella specificamente individuata, come del resto dimostra chiaramente il diniego espresso con l’atto impugnato alla denuncia di inizio attività presentata dalla ricorrente in relazione al diverso sito di via della Madonna, diniego motivato in via esclusiva sul rilievo che il sito indicato dall’interessata non era quello specificamente individuato dal Comune per installazioni di quel tipo.

2.2. In tale contesto, il collegio deve osservare che la predetta norma regolamentare, nella misura in cui ha prodotto l’effetto di vietare “a priori”l'installazione di impianti di tele radiocomunicazioni in aree diverse da quella di via Verdi specificamente individuata, è illegittima e va annullata.

È opportuno ricordare che l'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in ossequio al quale l’amministrazione comunale di Grugnasco ha adottato la citata deliberazione n. 60/2004, prevede la possibilità che i Comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

In merito all'interpretazione della disposizione in esame si è ormai consolidato in giurisprudenza un condiviso orientamento secondo il quale le previsioni dei regolamenti c.d. di minimizzazione possono ritenersi legittime solo qualora indirizzate al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non anche quando tendano a scopi differenti.

Sulla base di tale criterio è ritenuta lecita l'introduzione di regole finalizzate a tutelare, sotto il profilo urbanistico, zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ovvero, con riferimento alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, volte a controllare il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici.

Antitetica è, invece, la valutazione relativamente a quelle previsioni che si sostanzino in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile relativamente ad intere ed estese porzioni del territorio comunale, senza che sia ravvisabile una plausibile ragione giustificativa (cfr. Corte Costituzionale, 7 novembre 2003, n. 331; 7 ottobre 2003, n. 307; 27 luglio 2005, n. 336).

In ipotesi siffatte, sotto il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica si cela l'introduzione di deroghe ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, materia questa che esula dal governo del territorio (sul quale i Comuni hanno competenza) e che attiene, invece, alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo, materia soggetta a riserva legislativa in favore dello Stato in forza dell'art. 4 della legge n. 36/2000.

2.3. Dunque, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si intende qui ribadire, l'introduzione di generalizzati divieti di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare su estese porzioni del territorio comunale, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della pubblica salute da ipotizzabili fonti di inquinamento, non costituisce attribuzione che l'amministrazione comunale può autonomamente esercitare, e tale conclusione vale anche per l'introduzione di misure che, pur essendo astrattamente e tipicamente urbanistiche, quali le distanze, le altezze o le localizzazioni, non sono in realtà funzionali al governo del territorio, ma alla tutela dei rischi dell'elettromagnetismo.

In tal senso, tra le tante, Cons. St. sez. VI, 9 gennaio 2013 n. 44 e sez. III, 10 luglio 2013, n. 3690; id., sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9414 e 15 giugno 2006, n. 3534.

Anche questo Tribunale si è espresso più volte nei sensi appena esposti: da ultimo, T.A.R. Piemonte sez. I, 13 dicembre 2013, n. 1360; 7 novembre 2013, n. 1165; 23 luglio 2013, n. 901.

2.4. Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, va osservato che nella fattispecie in esame il regolamento impugnato, introducendo un generalizzato divieto di localizzazione degli impianti di telefonia cellulare esteso sostanzialmente all’intero territorio comunale, eccettuata l’area di via Verdi, sottende l’intento dell’amministrazione di disciplinare l'uso del territorio comunale sotto un profilo non strettamente urbanistico, bensì sanitario, fondandosi sull'implicita ma inequivocabile esigenza di rendere possibile la localizzazione degli impianti esclusivamente in aree distanti dalle aree abitate e più intensamente frequentate (come peraltro esposto dalla stessa difesa comunale: cfr. memoria di costituzione, pag. 9 e ss.).

2.5. Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto.

L'accoglimento della censura qui in esame determina l'annullamento della citata disciplina regolamentare e, conseguentemente, anche della successiva deliberazione di adozione della Variante Generale del PRGC del 2007, nella parte in cui ha recepito la predetta disciplina regolamentare.

2.6. L'annullamento dei predetti atti presupposti determina l'annullamento per illegittimità derivata della nota comunale prot. n. 7896 del 4 settembre 2008, recante l'atto di diniego della d.i.a. presentata dalla società ricorrente in data 22.05 2008, dal momento che tale atto fonda le proprie valutazioni negative esclusivamente sulla necessità di dare applicazione alla predetta prescrizione regolamentare.

2.7. Le ulteriori censure restano assorbite.

3. Peraltro, è bene precisare che l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento degli atti impugnati non autorizzano per ciò stesso la società ricorrente ad installare il proprio impianto in via della Madonna, ma impongono al Comune di Gruscasco di riesaminare la d.i.a. presentata dalla ricorrente sulla scorta di una specifica istruttoria; istruttoria che, omessa nel 2008, non potrà che essere svolta, allo stato, sulla scorta della nuova disciplina regolamentare adottata nel 2009 dallo stesso Comune.

4. Va da sé che nel caso in cui il nuovo provvedimento dovesse essere nuovamente sfavorevole per la ricorrente, questa potrà impugnarlo unitamente, se necessario, alla norma regolamentare presupposta eventualmente applicata dal Comune.

5. In questi termini, va respinta la domanda della ricorrente di accertamento del proprio “diritto” ad essere autorizzata all’attivazione e all’esercizio dell’impianto di telefonia in via della Madonna, conseguendo alla presente decisione solo il diritto della ricorrente ad ottenere il riesame della propria domanda originaria.

6. Va respinta anche la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente, dal momento che la stessa è stata meramente enunciata nell’epigrafe dell’atto introduttivo, ma non ulteriormente coltivata né provata in corso di causa.

7. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti attesa la particolarità e la complessità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:

a) accoglie la domanda di annullamento, e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei termini, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione;

b) respinge le restanti domande dichiarative e risarcitorie;

c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)