La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo quanto stabilito dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65.( PARTE I)

di G. AIELLO

 

 

Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, e recante "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature" è in vigore dal 19-5-2010 sarà operativo dopo i 30 giorni, cioè il 18 giugno 2010.

Il regolamento è stato adottato in attuazione del D. Lgs. n. 151 del 2005, che prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In primis è doveroso precisare che, secondo quanto stabilito dal D.lgs 151 del 25 luglio 2005, I “RAEE provenienti dai nuclei domestici sono quelli originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

A partire dal 18 giugno 2010 i distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche nonché gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche nello svolgimento della propria attività dovranno assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura.

Il provvedimento non si limita a garantire la presa in carica a titolo gratuito dell’ elettrodomestico usato, ma, specifica che il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici fino alla sede del distributore e /o installatore è effettuata dai distributori stessi o dai terzi che agiscono in loro nome.

I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro, con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

Chi indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Il decreto introduce, inoltre, le modalità semplificate per la gestione dei RAEE ( raggruppamento e trasporto) sia domestici sia professionali.

Sarà possibile da parte dei distributori effettuare il raggruppamento dei RAEE, finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1,del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, sia presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo purché risultante dalla comunicazione che obbligatoriamente dovrà essere fatta all’albo nazionale Gestori ambientali secondo quanto stabilito dall’art 3 del decreto.

Il provvedimento non stabilisce molte regole per il raggruppamento dei rifiuti e le caratteristiche dei locali a ciò adibiti si limita ad indicare, molto generalmente, che deve trattarsi di luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE dovranno essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati.

Per quanto concerne le modalità di raggruppamento è stabilito che nel deposito i RAEE dovranno essere tenuti separati dai rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Durante il deposito dovrà essere garantita l'integrita' delle apparecchiature, evitando il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Si ritiene assolutamente importante sul piano dei controlli precisare che i distributori non possono effettuare operazioni di disassemblaggio ( recupero di pezzi e congegni vari) tali operazioni si configurano quale illecita gestione dei rifiuti come previsto dalla parte IV del D.lgs 162 /2006 art 256 e seg.ti. Essi devono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero, come già precisato, attivita' di gestione dei rifiuti non autorizzate.

I rifiuti in depositi dovranno essere registrati in un apposito registro costituito da uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I,del decreto di cui si discute.

Nel registro dovranno essere annotati il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.

Lo schedario, integrato con i documenti di trasporto, anch’essi previsti con apposito modello di cui all’ allegato II, dovrà essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per quanto concerne il trasporto dei RAEE il decreto prevede adempimenti diversi a seconda dei luoghi cui gli stessi sono destinati stabilisce comunque che non possono essere impiegati automezzi con portata superiore a 3500 kg e massa complessiva superiore a 6000 kg.

Per i trasporti relativi al tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 1 del presente decreto è previsto quanto segue:

• il trasporto dei RAEE dovrà essere obbligatoriamente accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II,( diverso dai F.I.R.) numerato e redatto in tre esemplari.

• Il documento di trasporto dovrà essere compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per se' un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.

Per i trasporti relativi a raggruppamento effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, e quindi costituito dal tragitto dal punto di vendita al luogo ove e' effettuato il raggruppamento medesimo i RAEE dovranno essere accompagnati:

• da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario di cui all'articolo 1, comma 3, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005.

Lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei RAEE è condizionato alla previa iscrizione del distributore in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Per l’iscrizione è prevista una procedura semplificata e diversificata a seconda se trattasi di distributori o dei terzi che agiscono in nome dei distributori.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione.

Per quanto concerne le iscrizioni l’art 11 del decreto prevede una norma transitoria nel senso che, in sede di prima applicazione del regolamento,l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione.

L'iscrizione pertanto deve ritenersi validamente operante fino a che la competente sezione regionale o provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.

A tal proposito si precisa che il Comitato Nazionale Gestori Ambientali, con deliberazione n. 1 del 19 maggio 2010, ha emanato le regole per l'iscrizione semplificata all'albo stesso dei distributori e installatori di AEE (Apparecchiature elettriche ed elettroniche) approvando anche il modello per procedere a tale comunicazione.

Tale delibera prevede nello specifico che i distributori, i trasportatori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza (queste le categorie di soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 3, D.M. 8 marzo 2010, n. 65) presentino una semplice comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo, senza la necessità che ad essa si accompagni la prestazione di garanzie finanziarie.

L'Albo provvederà alla verifica delle condizioni comunicate e, se sussistenti, procederà entro 30 giorni ad emettere il provvedimento di iscrizione.

Per tale comunicazione è dovuto il diritto di iscrizione dell'importo di 50,00 euro.

IL regolamento in relazione alle sanzioni ha previsto all’art 10 che i soggetti che effettuano attivita' di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono assoggettati alle sanzioni relative alle attivita' di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 del medesimo decreto.

Si auspica nell’effettiva attivazione dei controlli da parte di tutti gli organi preposti ( in primis le polizie Locali) per evitare che possa essere l’ennesima Norma disattesa in materia ambientale ossia l’ennesima occasione perduta.

La perte II non ancora pubblicata si occuperà degli aspetti operativi relativi ai controlli da parte degli organi preposti con analisi dettagliata delle diverse ipostesi sanzionatorie amministrative e penali connesse alla disciplina.

 

 

Dott. Giuseppe Aiello, comandante della polizia municipale di Lioni e Caposele - esperto in tutela ambientale.