TAR Puglia (BA) sez. II sent. 2124 del 25 settembre 2009
Elettrosmog. Installazione stazioni radiobase e turbativa pubblica

“Turbativa pubblica” è locuzione che deve essere intesa in senso oggettivo, ossìa come situazione che turba la collettività procurando alla stessa disturbi, danni, o alterazioni di qualsiasi tipo ma comunque oggettivamente riscontrabili, e non, invece, come situazione che viene percepita dai cittadini come possibile fonte di danni o disturbi: il semplice patema d’animo generato da una determinata situazione, insomma, non é idoneo ad integrare una situazione di “turbativa pubblica” (fattispecie relativa a revoca di iautorizzazione ala installazione di stazione radiobase
N. 02124/2009 REG.SEN.

N. 02984/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2984 del 1999, proposto da:
Tim - Telecom Italia Mobile Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. R.G.Rodio, via Putignani n.168;

contro

Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ciaccia, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. La Volpe, via Abbrescia n.70;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. 1839 del 12.10.99 a firma del Dirigente della P.M. del Comune di Monopoli, avente ad oggetto “Revoca autorizzazione del 16.07.99 – prot. n. 18188”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in specie, ove occorra, nei limiti dell’interesse della ricorrente;

- del provvedimento prot. n. 18188 del 16.07.99, nella parte in cui specifica che “la presente autorizzazione può essere revocata….. per eventuale turbativa pubblica”;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/06/2009 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato il 07/12/1999 e depositato il successivo 27/12/1999 la ricorrente Telecom Italia Mobile, premettendo di aver presentato, in data 11/06/1999, istanza per ottenere l’autorizzazione a realizzare una stazione radio base per telefonìa cellulare su carrello mobile mutino di ruote su terreno di proprietà privata sito in agro di Comune di Monopoli; che con provvedimento 16/07/1999 il Dirigente della VI Ripartizione del Comune di Monopoli rilasciava autorizzazione alla occupazione temporanea del terreno privato indicato; tanto premesso impugna il provvedimento in epigrafe indicato, del 12/10/1999, con il quale il Comune di Monopoli ha revocato la menzionata autorizzazione in base alla circostanza che le radiazioni provenienti dal ripetitore darebbero luogo a “turbativa pubblica” e perché, comunque, la occupazione in atto non riguardava un suolo pubblico.

Il ricorso é affidato ai seguenti motivi:

I) Violazione del principio del contrarius actus nonché incompetenza, ex art. 51 L. 142/90, in quanto il provvedimento impugnato é stato adottato da un agente diverso da quello che adottò l’atto revocato.

II) Motivazione incongrua, insufficienza istruttoria ed eccesso di potere.

Il provvedimento revocato aveva una valenza edilizia, rispetto alla quale risulta il fatto che la stazione radio base insista su terreno di natura privata, anziché pubblica, é ininfluente. Di contro il provvedimento impugnato nulla dice in ordine alla eventuale contrarietà della autorizzazione alla normativa urbanistica ed edilizia.

III) Illogicità manifesta, arbitrarietà, perplessità dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 4 L. 10/77.

Il provvedimento impugnato si fonda, in realtà, sul fatto che sarebbero pervenuti numerosi esposti di cittadini contrari alla collocazione della stazione di che trattasi: ma tali esposti non integrano gli estremi della “turbativa pubblica”, dal momento che non hanno prodotto alcun pericolo per l’ordine pubblico. Inoltre si deve sottolineare che la stazione radio base rispetta i limiti di emissione, così come accertato nei pareri favorevoli espressi dalla ASL , di guisa che la revoca non si giustifica neppure sotto il profilo della opportunità. Per il caso in cui dovesse ritenersi la effettiva ricorrenza di una situazione di “turbativa pubblica” si deve eccepire la illegittimità della autorizzazione del 16/07/99 laddove reca la clausola di revocabilità per turbativa pubblica, che non può essere apposta ad un atto di natura edilizia.

IV) Violazione dei principi generali in materia di autotutela.

Infine la revoca impugnata, integrando un atto di annullamento, avrebbe dovuto tener conto dell’affidamento ingenerato nella ricorrente, quantomeno motivando puntualmente in ordine alle ragioni per cui tale affidamento meritava di soccombere.

Si é costituito in giudizio il Comune di Monopoli per resistere al ricorso.

Chiamato alle Camere di Consiglio del 13/01 e 16/03/2000, il ricorso é stato cancellato dal ruolo delle cautelari per essere introitato a decisione alla pubblica udienza del 25/06/2009.

DIRITTO

1. Va preliminarmente precisato, in punto di fatto, quanto segue.

Con istanza depositata in data 11/06/1999 la ricorrente TIM s.p.a. chiedeva al Sindaco del Comune di Monopoli il rilascio “della concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni per l’esecuzione dei lavori di cui all’allegato progetto relativi a :progettazione di Stazione Radio Base su mezzo mobile in Monopoli”: alla domanda veniva allegata una breve relazione tecnica, il modulo contenente i dati tecnici dell’impianto, nonché la planimetria catastale indicante il luogo esatto di collocazione del mezzo mobile gommato.

Con successivo atto depositato il 25/06/99, recante ad oggetto la “richiesta autorizzazione per la sosta temporanea di mezzo mobile gommato in località Capitolo, fraz. Di Monopoli. Rettifica richiesta presentata in data 11 giugno 1999”, la ricorrente chiedeva “autorizzazione in oggetto indicata a rettifica della concessione edilizia erroneamente richiestavi con nostra dell’11/06/99”.

Sulle predette istanze provvedeva, con atto del 16/07/1999, il Dirigente della VI Ripartizione del Comune di Monopoli, settore Polizia Municipale, dott. Dormio, il quale, richiamate alcune norme del Codice della Strada ed il parere favorevole espresso dal Comando Polizia Municipale, autorizzava la ricorrente “ad occupare temporaneamente il terreno di proprietà dei coniugi Giuseppe Marangi e Livia Palmisano, in agro del Comune di Monopoli località Capitolo, foglio di mappa n. 94, particella 83, al fine di realizzare una stazione radio base per la telefonìa cellulare. La presente autorizzazione può essere revocata, per inadempimento, abusi ed eventuale turbativa pubblica”.

Detta autorizzazione veniva tuttavia revocata con provvedimento del 12/10/99 prot. 1839 del Dirigente della Polizia Municipale: nel provvedimento il Dirigente dava atto che erano pervenuti, in data 17/06 e 07/10/99, esposti di cittadini abitanti nelle vicinanze, relativi “all’installazione di una base per telefonìa che provocherebbe danni irreversibili da radiazioni sulla salute umana ed ambientale”; che “tale richiesta risulta sottoscritta dalla quasi totalità dei residenti costituendo nel contempo una diffusa turbativa pubblica”; e che “considerato che non trattasi di effettiva occupazione di suolo pubblico, l’autorizzazione ad occupare temporaneamente il terreno di proprietà dei coniugi Marangi-Palmisano per la sosta temporanea di un mezzo mobile gommato adibito a stazione radio base per telefonìa cellulare rilasciata in data 16/07/99 alla Società Telecom Italia Mobile s.p.a., é da considerarsi non dovuta e pertanto é da ritenersi revocata ad ogni effetto.”

2. Tanto premesso il Collegio non può non rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la autorizzazione rilasciata il 16/07/2009 non aveva affatto natura edilizia.

Con l’atto integrativo depositato il 25/06/99 la ricorrente chiedeva una “autorizzazione per la sosta temporanea di mezzo mobile gommato”, a “rettifica della concessione edilizia erroneamente richiestavi”, senza specificare se tale autorizzazione fosse da intendere come richiesta di mera autorizzazione edilizia in luogo di una concessione edilizia – sul presupposto della precarietà della struttura - , o se invece tale richiesta fosse diretta a diversi fini. Fatto sta che tale istanza in rettifica, obiettivamente mal formulata, é stata dirottata al Comando Polizia Municipale, che ricevendola l’ha interpretata come una richiesta di occupazione di suolo finalizzata a verificare il rispetto del Codice della Strada, ed in particolare dell’art. 20 comma 3, il quale fa divieto di collocare chioschi ed altre installazioni all’interno dei triangoli di visibilità di cui all’art. 18 comma 2 stesso codice.

Tale constatazione determina la infondatezza delle censure le quali si fondano sulla natura edilizia della autorizzazione del 16/07/99.

3. Il Collegio deve inoltre rilevare come, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la revoca risulta essere stata adottata esattamente dallo stesso organo che aveva rilasciato la autorizzazione del 16/07/99, ragione per cui risulta infondata la censura di incompetenza e di violazione dei principi in materia di contrarius actus.

4. Coglie invece nel segno il ricorso allorché censura il provvedimento impugnato laddove si avvale della clausola, apposta all’atto autorizzativo, secondo la quale in caso di “turbativa pubblica” l’atto avrebbe potuto essere revocato.

Secondo quanto si evince dalla motivazione della revoca, la situazione di “turbativa pubblica” sarebbe costituita dal semplice fatto che la “quasi totalità dei residenti”, di una zona non meglio identificata, avrebbe sottoscritto due esposti, pervenuti in Comune in data 17/06 e 07/10/99, esposti nei quali si riferirebbe - a quanto é dato comprendere – di danni irreversibili provocati dalle radiazioni emanate dalla stazione radio base oggetto della autorizzazione. Così facendo il Comandante della Polizia Municipale ha erroneamente interpretato il significato di “turbativa pubblica”, locuzione che deve essere intesa in senso oggettivo, ossìa come situazione che turba la collettività procurando alla stessa disturbi, danni, o alterazioni di qualsiasi tipo ma comunque oggettivamente riscontrabili, e non, invece, come situazione che viene percepita dai cittadini come possibile fonte di danni o disturbi: il semplice patema d’animo generato da una determinata situazione, insomma, non é idoneo ad integrare una situazione di “turbativa pubblica”.

Mancando una dimostrazione in ordine al verificarsi di danni conseguenti alla attivazione dell’impianto di che trattasi, il Comandante della Polizia Municipale non avrebbe quindi potuto richiamarsi alla clausola di revoca apposta alla originaria autorizzazione.

5. Parimenti infondata, se non pretestuosa, é anche la motivazione, che si legge nella revoca del 12/10/99, che richiama la natura non pubblica del terreno occupato dal mezzo mobile gommato.

L’autorizzazione originaria era stata rilasciata ai sensi dell’art. 20 comma 3 C.d.S., ed il richiamo di tale norma assume un senso anche tenuto conto della natura privata del fondo occupato dal mezzo gommato, se solo si riflette a ciò: che l’art. 20 comma 3 fa comunque divieto di collocare strutture idonee a creare un ingombro visivo nei triangoli di visibilità indicati dall’art. 18 comma 2 C.d.S.; e che detti triangoli possono coinvolgere anche fasce di rispetto situate all’interno di fondi privati.

Di conseguenza, il semplice fatto che il fondo occupato dal mezzo gommato fosse di natura privata non rendeva di per sé l’autorizzazione non dovuta, e perciò inutile e revocabile.

Il richiamo alla natura privata del fondo occupato ha quindi costituito solo un pretesto per dare credito agli esposti pervenuti dai cittadini.

6. Il ricorso va conclusivamente accolto nei limiti di cui ai precedenti punti 4 e 5, riconducibili al secondo e terzo dei motivi di ricorso.

Le ulteriori censure vanno in parte rigettate in parte assorbite.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese, attesa la sostanziale soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento del Dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune di Monopoli n. 1839 del 12/10/99.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO