TAR Campania (NA) Sez. VII n. 3636 del 2 luglio 2009
Elettrosmog. Installazione impianti e pianificazione

Se pur la pianificazione del territorio spetta agli Enti locali la realizzazione degli impianti di telefonia cellulare non può restare subordinata ad un espresso intervento pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete considerato anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi
N. 03636/2009 REG.SEN.
N. 00331/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Settima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 331 del 2009, proposto da:
Wind Telecomunicazioni S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto in Napoli, via dei Mille, n. 16;

contro

Comune di Qualiano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento prot. n. 14416 del 14.11.2008, pervenuto successivamente, con il quale il Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del territorio del Comune di Qualiano ha respinto la richiesta di autorizzazione presentata il 21.10.2008 da Wind per realizzare un impianto di telefonia alla via Monsignor Domenico Savarese, n. 3;

b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché allo stato incognito;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/06/2009 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1- A mezzo del ricorso in esame Wind Telecomuncazioni s.p.a si duole del provvedimento prot. n. 14416 del 14.11.2008 cui tramite il Comune di Qualiano (Na) ha negato l’autorizzazione richiesta per la realizzazione di un impianto di telefonia alla via Monsignor Domenico Savarese, n. 3, così motivando:

”- l'intervento in argomento è ascrivibile alle opere di urbanizzazione primaria ad ogni effetto e, quindi, comporta l'obbligatorietà del permesso di costruire di cui all'art. 3-1 del d.P.R. 380/2001, ovvero rientra tra quelli di cui all'art. 3, comma 1) lett. e.2;

- la richiesta in argomento risulta carente del parere ARPAC propedeutico e vincolante ai fini del rilascio della relativa autorizzazione e/o al formarsi del silenzio assenso;

- l'attuale P.R.G. vigente . . . non regolamenta la possibilità di localizzazione di impianti S.R.B. di telefonia mobile;

- questa amministrazione non è in possesso di apposito regolamento che disciplini il corretto insediamento di antenne per il servizio di telefonia mobile".

2- Nella prospettazione attorea siffatta determinazione si pone in violazione della normativa che regola la materia (art. 87 del d.l.vo 259 del 2003) e di principi giurisprudenziali ormai consolidati.

3- L’intimato Comune di Qualiano non si è costituito in giudizio.

4- Con ordinanza collegiale n. 524 del 26 febbraio 2009 la Sezione ha concesso ingresso alla invocata tutela cautelare nella considerazione che “le doglianze attoree si appalesano fondate, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in subjecta materia, di cui all’ampia casistica offertane in ricorso, in particolare riferimento alle pronunce di questa Sezione n. 9325 del 25 giugno 2008 e n. 16206 del 12 dicembre 2007, relative a similari provvedimenti emessi sempre dal Comune di Qualiano”.

5- In questa sede non resta che rendere definitive siffatte statuizioni non sussistendo ragioni per pervenire a diverse conclusioni.

5a- In primo luogo è fondata la denuncia secondo cui la normativa speciale che regola la materia esclude che per realizzare l’impianto debba essere richiesto anche il permesso di costruire, avuto conto che l’autorizzazione prevista dall’art. 87 del Codice delle Comunicazione assorbe ogni altro procedimento.

Come già precisato in altre pronunce rese su provvedimenti assunti dalla medesima amministrazione ancora qui convenuta “l’affermazione del Comune di Qualiano in merito alla necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile è in contrasto con una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6439; 28 febbraio 2006, n. 889) secondo la quale le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche devono essere svolte nell’ambito del procedimento disciplinato dall’articolo 87 del d.l.vo n. 259/2003, perché la ratio di tale disposizione consiste nel semplificare il procedimento di rilascio del titolo abilitativo e concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni di carattere urbanistico-edilizio e igienico-sanitario” (Tar Campania, sezione settima, sentenza n. 16206/2007 e, negli stessi sensi, n. 9325/2008).

5b- Va condivisa anche la successiva doglianza secondo cui il nulla osta dell’Arpac non condiziona il perfezionamento del titolo abilitativo, per dover precedere solo l’attivazione dell’impianto (ex multis, Tar Campania, sez. settima, 12.3.2008, n. 1888); peraltro, è il caso di ricordare che tale conclusione si appalesa idonea a fugare ogni preoccupazione posto che le rilevazioni e le valutazioni dell’Agenzia regionale di protezione ambientale sono in tal modo riportate “all’attualità” e vanno operate in riferimento a quanti “livelli di campo elettromagnetici preesistenti nell’area interessata”, ossia avendo compiuto conto del “sovraffollamento di onde radio” (così, da ultimo, Tar Campania, sempre questa settima sezione, sentenza n. 1723 del 3 aprile 2009).

5c- Sono infine fondate le successive denunce secondo cui l’assenza di una regolamentazione a livello comunale della materia specifica ad hoc non può frapporsi al rilascio dell’autorizzazione.

Ed invero le norme di legge, ovvero gli artt. 86 ed 87 del d. l.vo n. 259/2003, sono inequivocamente ispirate a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo.

Esse non prevedono alcuna sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria; sospensione peraltro non prevista nemmeno dalle norme in materia edilizia (fatta eccezione, beninteso, delle misure di salvaguardia in pendenza di approvazione dei piani regolatori, di cui alla l. 1902/1952) e palesemente contrastante con i fondamentali principi di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica.

Del resto, se pur la pianificazione del territorio spetta agli Enti locali, risalente giurisprudenza ha concluso nel senso che la realizzazione degli impianti di che trattasi non può restare subordinata ad un espresso intervento pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete “considerato anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi” (cfr., per tutte, Tar Campania, sezione settima, sentenza n. 4555 del 22 aprile 2005 e n. 7596 del 13 settembre 2007).

L'orientamento cennato è condiviso dal Collegio: esso non comporta alcuna negazione del potere del Comune di regolamentare aspetti della materia (nè diversamente potrebbe essere in presenza del disposto di cui all'art. 8, comma 6, della legge quadro 22.2.2001, n. 36), nè nega la sussistenza, nelle more dell'adozione del regolamento, di poteri dell'Ente locale, e però (sostanziali, di merito) quali allo stesso attribuiti dalla normativa primaria.

In tali sensi si è pronunciato anche il giudice di appello secondo cui “Non preclude, dunque, l'assentibilità dell'intervento l'assenza di una disciplina specifica, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici …” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2008, n. 1767).

6- Consegue a quanto innanzi che il ricorso è fondato e siccome tale deve essere accolto, disponendosi per l’effetto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto alle spese di giudizio può comunque disporsene la compensazione per giusti motivi.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione settima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore

Carlo Polidori, Primo Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO