Cass. Sez. III n. 42567 del 39 dicembre 2025 (CC 23 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. PM in proc. Zoffoli
Ecodelitti.Traffico illecito di rifiuti e profitto conseguito mediante risparmio fiscale
In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), la nozione di profitto suscettibile di sequestro preventivo finalizzato alla confisca comprende non solo l'incremento patrimoniale diretto, ma anche ogni vantaggio economico mediato, incluso il risparmio di spesa. Tale risparmio può consistere nell'evasione d'imposta derivante dall'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, qualora il meccanismo di interposizione fittizia sia parte integrante delle attività continuative organizzate finalizzate a occultare la reale provenienza dei rifiuti e a immettere sul mercato materiali non tracciabili. Sussiste, in tal caso, il nesso di pertinenzialità tra il delitto ambientale e il profitto fiscale, in quanto la frode tributaria risulta strettamente funzionale alla realizzazione dello schema criminoso e al conseguimento dell'ingiusto profitto perseguito dagli agenti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24 aprile 2025, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di riesame proposta da Alessandro Zoffoli avverso il decreto del 04/04/2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente fino alla concorrenza degli importi specificamente indicati in rubrica, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 452- quaterdecies cod. pen., per aver Domenico Audino, quale consigliere e amministratore di fatto della Zoffoli Metalli s.r.l., Alessandro Zoffoli, quale legale rappresentante della Zoffoli s.r.l., in concorso con altri soggetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceduto, ricevuto, trasportato, esportato, importato o comunque gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, in particolare acquistando rottami ferrosi nelle quantità indicate nel capo 3 della provvisoria incolpazione, in violazione delle normative ambientali e nella piena consapevolezza della provenienza illecita. Il Tribunale ha pertanto annullato il decreto di sequestro impugnato ed ordinato la restituzione di quanto sequestrato all’avente diritto.
2. Avverso l’indicata ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano propone ricorso per cassazione, lamentando inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento, tra gli altri, agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all’art. 452-quaterdecies cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Lamenta il Procuratore ricorrente, innanzitutto, che, nella impugnata ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, non sono stati indicati tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda delittuosa, né riportata la corretta imputazione oggetto di contestazione, invece contenuta nel decreto del Giudice per le indagini preliminari. Aggiunge il ricorrente che l’ordinanza impugnata ha riconosciuto la sussistenza del fumus commissi delicti, annullando tuttavia il decreto di sequestro preventivo sul punto riguardante l’individuazione del profitto del reato e dei beni sui quali imporre il vincolo cautelare, non essendo stato individuato in maniera corretta il profitto illecito conseguito dalla Zoffoli Metalli e dai suoi rappresentanti. In particolare, il Tribunale di Milano, con motivazione erronea, avrebbe affermato che il risparmio fiscale individuato come conseguito dalla Zoffoli Metalli s.r.l. nello svolgimento del traffico illecito di rifiuti non costituirebbe un profitto dell’attività di traffico illecito di rifiuti, in quanto non deriverebbe in via diretta dal predetto reato, ma dalla presentazione della dichiarazione IRES e, quindi, dall’effettivo utilizzo delle fatture emesse dalla Mira One e dalla Italmetalli, viziate da inesistenza soggettiva, sicché non vi sarebbe un nesso di pertinenzialità tra il predetto profitto (nella forma del risparmio fiscale) ed il reato oggetto di contestazione. Osserva il ricorrente che il requisito della pertinenzialità va inteso semplicemente nel senso che il profitto deve derivare dal reato che lo presuppone e che la nozione di profitto va declinata in senso estensivo, fino a ricomprendere non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa, per cui, nel caso in esame, il profitto sarebbe derivante dal reato oggetto di contestazione, trattandosi di costi indeducibili relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società fittiziamente intermediarie Mira One e Italmetalli s.r.l. e poi inserite in contabilità ed utilizzate in dichiarazioni dalla Zoffoli Metalli s.r.l., attività quest’ultima direttamente e strettamente funzionale alla realizzazione dello schema fraudolento e dunque alla consumazione del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., oggetto di contestazione, risultando del tutto irrilevante che il conseguimento del profitto illecito renda necessaria un’ulteriore e successiva condotta peraltro costituente in astratto un autonomo reato, ben potendo sussistere in concreto il nesso di pertinenzialità a prescindere dal fatto che sia stata necessaria una successiva condotta (delittuosa o meno) per conseguirlo. Ribadisce, in conclusione, il ricorrente l’errore del Tribunale nel valorizzare, al fine di sostenere l’assenza del principio di causalità, lo iato temporale esistente tra la consumazione del reato di attività illecita di rifiuti e la successiva acquisizione del profitto, essendo invece evidente come il predetto iato temporale non abbia alcun riverbero sulla sussistenza del nesso di pertinenzialità, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistente il nesso di pertinenzialità, limitandosi, al più, a censurare il decreto di sequestro preventivo nella parte in cui aveva disposto il sequestro connesso al risparmio fiscale relativo all’anno 2024, per mancata scadenza del termine di presentazione della dichiarazione IRES 2024, e non già per il risparmio fiscale connesso agli anni 2022 e 2023, per cui il vantaggio economico era stato senza dubbio materialmente acquisito all’esito della presentazione delle dichiarazioni IRES relative agli anni di imposta 2022 e 2023.
3. E’ pervenuta memoria degli avvocati Marco Linguerri e Alessandro Sintucci, difensori di fiducia di Alessandro Zoffoli, con la quale si eccepisce la improponibilità nella sede cautelare dei vizi della motivazione enunciati dal Procuratore della Repubblica e la manifesta infondatezza delle violazioni di legge prospettate, alla luce dell’orientamento affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 13783 del 2025, cui il Collegio cautelare si è conformato, affermando la necessità che il profitto derivi dal reato e che debba essere provato il nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato a cui la confisca accede, dovendo il vantaggio patrimoniale essere causalmente ricollegabile al reato, attenendo il concetto di provenienza indiretta al bene da confiscare: in altri termini il nesso di pertinenzialità tra profitto e reato deve essere diretto e non potrà che qualificarsi come stretto, consentendo allentamenti esclusivamente con riferimento al bene da apprendere in concreto. Sostiene conseguentemente la difesa che il traffico illecito di rifiuti non comporta alcun risparmio di imposta, essendo quest’ultimo il risultato di una condotta differente ascrivibile ad un reato diverso, dal momento che, qualora alle ipotizzate cessioni in nero non seguisse la presentazione di una dichiarazione fiscale fraudolenta, l’agente non conseguirebbe alcun profitto, a dimostrazione della insussistenza di un rapporto di derivazione necessaria che fonda il nesso di pertinenzialità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
1.1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 1.2. Deve, inoltre, essere ricordato che la nozione di profitto va identificata nel vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239924): è stato, infatti, affermato che «...il profitto del reato presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. Il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale titolo: occorre cioè una correlazione diretta del profitto con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., cit.; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490). 1.3. Il profitto, inoltre, proprio perché non presuppone solo un positivo incremento del patrimonio personale, bensì qualunque vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato, può essere di tipo accrescitivo (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436), ma può ben consistere anche in un risparmio di spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117; Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, dep. 2012, Mazzieri, Rv. 253480). 1.4. Nella più recente pronuncia (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756), le Sezioni unite hanno ribadito che il profitto, per rilevare ai fini della disciplina della confisca, deve essere sempre accompagnato dal requisito della "pertinenzialità", nel senso che deve derivare dal reato che lo presuppone (principio di "causalità" del reato rispetto al profitto). Inoltre, in virtù del "principio di causalità" e dei requisiti di materialità e attualità, il profitto, per essere tipico, deve corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, la trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica, sicché non rappresenta "profitto" un qualsivoglia vantaggio futuro, eventuale, immateriale, o non ancora materializzato in termini strettamente economico-patrimoniali. Ancora, in linea di continuità con il diritto sovranazionale, le Sezioni unite hanno puntualizzato che l’oggetto della confisca è riferibile al «provento» inteso come ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, con la precisazione che, nonostante la tendenza ad interpretare in senso estensivo la nozione di profitto, in nessun caso si dubita della necessità che il profitto "derivi" dal reato e che, dunque, debba sussistere ed essere provato il nesso di pertinenza del bene rispetto al reato a cui la confisca accede.
2. La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, chiarito, a più riprese, che, in materia di reati tributari, il profitto può essere costituito da un risparmio economico, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo (Sez. 3, n. 1199 del 02/12/2011, dep. 2012, Galiffo, Rv. 251893, con riferimento all’ammontare dell’imposta evasa nel reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; v. anche Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036, con riferimento al mancato pagamento del tributo, interessi e sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000). 2.1. Allo stesso modo, è stato affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca diretta di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 si identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche con ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261116, che, relativamente ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, ricollega il profitto ad una situazione in cui l’ente trae da tale violazione un vantaggio che si collega al risparmio di spesa derivante dalla mancata adozione di un qualche oneroso accorgimento di natura cautelare). 2.2. Ancora, è stato affermato che, in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, com'è quello derivante dalla mancata corresponsione di emolumenti retributivi ai lavoratori, ovvero facendosi restituire da essi parte dello stipendio percepito, loro elargito solo formalmente (Sez. 4, n. 29397 del 08/06/2022, Torregrossa, Rv. 283388). 2.3. Ed anche in materia di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il profitto del delitto suscettibile di essere appreso, anche per equivalente, può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso dei costi aziendali, di quei costi cioè "doverosi", non sopportati in ragione dell'illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335, fattispecie in cui la Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'identificazione del profitto confiscabile nella somma corrispondente al risparmio di spesa derivante dall'omesso emungimento e smaltimento del percolato prodottosi in una discarica, che, invece, avrebbe dovuto essere drenato per minimizzare il battente idraulico; nello stesso senso, Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399) ovvero in vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniali (Sez. 3, n. 5316 del 28/06/2017, Vacca, Rv. 272097, la quale ha ravvisato il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale; per Sez. 3, Berlingieri, Rv. 275399, cit., il profitto può consistere anche nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda; nello stesso senso Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267845), ma anche nella evasione di imposta conseguente alla esposizione di costi non veritieri nelle dichiarazioni dei redditi (Sez. 2, n. 18847 del 13/02/2025, Lena, Rv. 288062).
3. Nel caso in esame, prendendo le mosse dal rapporto di reciproca complementarità tra il provvedimento di sequestro e l’ordinanza che decide sull’istanza di riesame, l’incolpazione provvisoria elevata dal Pubblico ministero prevede un’ipotesi di traffico illecito di rifiuti, il cui presupposto logico è rappresentato dallo svolgimento di un’attività illecita di intermediazione di rifiuti ferrosi di ogni tipo da parte della Mira One s.r.l. e dalla Italmetalli s.r.l. che, dopo aver acquistato in nero dei rottami ferrosi, vendevano tali rottami, emettendo fatture attive, nei confronti di vari clienti, tra cui la Zoffoli Metalli s.r.l., amministrata di diritto da Alessandro Zoffoli e di fatto dal genero Domenico Audino, curandone il trasporto presso le società acquirenti, con la precipua finalità di occultare la reale provenienza dei rifiuti, in violazione delle normative ambientali, rendendo, così, impossibile il loro tracciamento; e dove il profitto è rappresentato, per un verso, dalla differenza tra il prezzo di mercato dei rifiuti ferrosi e quello effettivamente corrisposto dalla Zoffoli Metalli s.r.l. in favore della Mira One s.r.l. e della Italmetalli s.r.l., nonché, per altro verso, dal risparmio fiscale derivato dalla immissione sul mercato di prodotti di provenienza ignota o, comunque, originanti da acquisti non tracciati; mentre le somme oggetto di bonifico in favore della Mira One s.r.l. da parte della Zoffoli Metalli s.r.l. venivano poi dirottate su conti correnti di società cartiere o su conti esteri europei verso soggetti economici non censiti in anagrafe tributaria. Va, quindi, ricordato che il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, oggetto di incolpazione provvisoria, originariamente contemplato nell'articolo 260 d.lgs. n. 152 del 2006 che sanzionava la condotta di "chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti", è stato trasposto, in attuazione del principio di "riserva di codice" e in regime di continuità normativa, nell'articolo 452-quaterdecies cod. pen. dal d.lgs. n. 21 del 2018. Secondo l’orientamento della giurisprudenza, il delitto - configurabile con riferimento a qualsiasi "gestione" dei rifiuti svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia, e pertanto anche con riferimento alle attività di intermediazione e commercio - è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più operazioni in continuità temporale, finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente (cfr., Sez. 3, n. 19665 del 27/04/2022, Romanello, Rv. 283172; Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395; Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268920) e presuppone che l’attività sia “abusiva”, ovverosia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse (cfr., Sez. 3, n. 40828 del 06/10/2005, Fradella, Rv. 232350; Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, Costa, Rv. 236906), con conseguente impedimento al controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti. Il profitto - che può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda - è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente poiché ostacola il monitoraggio sull'intera filiera dei rifiuti (Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399); peraltro, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza (Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286699; Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep.
2022, Natale, Rv. 282697).
4. Tanto premesso, il ricorso è fondato, poiché le osservazioni del Procuratore ricorrente colgono nel segno, laddove argomentano che il profitto, inteso nei termini sopra descritti, quindi anche come risparmio fiscale, è comunque derivante dal reato di traffico illecito di rifiuti, esso dipendendo da “attività continuative organizzate” (secondo quella che è la testuale struttura del reato definita dalla norma) che involgono dei meccanismi societari di interposizione fittizia all’evidenza finalizzati a realizzare movimentazioni di rifiuti ferrosi non tracciabili, occultandone la reale provenienza, al fine di ottenere, per le imprese clienti, il ritorno economico consistente nella corresponsione di un prezzo di acquisto più basso rispetto al prezzo di mercato e nel conseguimento di un risparmio fiscale non dovuto, portando in deduzione dei costi invece indeducibili. Se la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che il profitto, inteso anche come risparmio di spesa, deve in ogni caso costituire un vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, è stato tuttavia condivisibilmente affermato, con specifico riferimento al reato di traffico illecito di rifiuti, che il meccanismo societario di interposizione fittizia sopra descritto – svolto, nel caso in esame, da Mira One s.r.l. e Italmetalli s.r.l. – genera, al contempo, evasione di imposta di dette società e di quelle clienti e un’attività tipica caratterizzante il traffico illecito di rifiuti, dando origine ad una movimentazione non tracciabile di tali materiali, occultando la reale provenienza della filiera, poiché contraddistinta da passaggi di rifiuti corredati da formulari riportanti luoghi di provenienza non corrispondenti al reale, ben potendo l’ingiusto profitto essere individuato anche nella accertata evasione di imposta conseguente alla esposizione di costi non veritieri nelle dichiarazioni dei redditi (cfr., Sez. 2, n. 18847 del 13/02/2025, Lena, cit.).
5. In conclusione, alla stregua dei pertinenti rilievi contenuti nelle doglianze prospettate in ricorso e delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che provvederà a riesaminare la vicenda, attenendosi a quanto deciso da questa Corte.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.
Così è deciso, 23/10/2025




