Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 25929 del 29/11/2005
Presidente: Pontorieri F. Estensore: Fiore FP. Relatore: Fiore FP. P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)
Garruto (Totino) contro Prov. Roma (Faucellu ed altro)
(Rigetta, Trib. Castelnuovo Di Porto, 17 Settembre 2003)
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - Fauna selvatica - Tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 - Animale selvatico - Nozione - Criteri - Riferimento alla legge n. 150 del 1992 - Esclusione - Fondamento.

In relazione alle disposizioni previste dalla legge n. 157 del 1992 (e per il Lazio dalla legge reg. n. 17 del 1995), in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, non assumono rilievo, e sono perciò prive di effetti, le definizioni di animale di origine selvatica o di animale proveniente da nascita in cattività formulate dall'art. 8 sexies legge n. 152 del 1992, essendo queste ultime dettate esclusivamente ai fini dell'applicazione di tale legge, che è volta ad attuare la convenzione internazionale di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e che contiene norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica

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