Cass. Sez. III n. 30367 del 22 luglio 2009 (Ud. 9 giu. 2009)
Pres. Lupo Est. Sensini Ric. Taviani
Caccia e animali. Divieto generale di caccia

Il precetto a cui rinvia la norma sanzionatoria dell’art. 30 lett. a) L. 157\92 non prevede un divieto generale accanto a divieti specifici per le singole specie cacciabili, ma contempla soltanto divieti per singole specie, modificabili a livello regionale nel rispetto di un arco temporale massimo. Al di là dell’equivoco che può essere indotto dal riferimento al divieto generale contenuto nell’art. 30 lett. a), la chiara volontà del legislatore si ricava dall’ulteriore riferimento all’art. 18 pure contenuto nella stessa norma, secondo cui il divieto generale è sempre quello intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18 e le date fissate dall’art. 18 sono sempre riferite alle singole specie cacciabili.

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