TAR Campania (NA), Sez. III, n. 3540, del 8 luglio 2013
Beni ambientali.Volumi interrati e rilevanza paesaggistica

Non vi è alcun dubbio che la realizzazione di un volume interrato costituisca un intervento di nuova costruzione, rilevante sul piano urbanistico-edilizio, salvo che, per le sue caratteristiche non possa essere qualificato come un mero volume tecnico. D’altra parte, neppure vi è dubbio che la realizzazione di un volume interrato assuma rilevanza paesaggistica, essendo tale intervento idoneo a determinare una modificazione del territorio e dell’assetto edilizio esistente, soprattutto quando, detto volume venga posto in essere su un’area non edificata in superficie (tipo un’area cortilizia), cosicché è verosimile che si renda comunque necessaria l’edificazione di opere esterne e visibili, seppure di modeste dimensioni (ad esempio, la realizzazione della rampa di accesso). In tal caso vi è, comunque, una percepibile alterazione dello stato dei luoghi e, qualora detto stato dei luoghi, per le qualità che gli sono connaturali e che hanno determinato l’assoggettamento alla tutela vincolistica, sia salvaguardato da norme di tutela che impongano divieti o limiti alla edificazione, l’autorità tutoria del vincolo è chiamata ad esprimere, perciò, in relazione al concreto e specifico intervento in progetto, la valutazione della compatibilità paesaggistica di quest’ultimo con le predette norme di tutela. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03540/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05285/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5285 del 2012, proposto da: 
Gabriella Marciano, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Scotto, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Caracciolo n.15;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale ope legis domicilino in Napoli alla via Diaz n. 11;

per l'annullamento

1.della nota Prot. n. 14303 del 24/08/2012, notificata il 28/08/2012, emessa dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici per il e Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia, con la quale si esprime parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, relativa all'esecuzione di lavori di realizzazione di un parcheggio interrato in un'area cortilizia sita in Portici, al corso Garibaldi n. 29, Villa Cecilia;

2.della disposizione di servizio soprintendentizia n.2817 del 31.01.2012, richiamata nel parere sub 1);

3.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici per il e Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 14.11.2012 e depositato in data in data 10 dicembre 2012, parte ricorrente esponeva in fatto:

-di aver presentato in data 26.05.2009 istanza di permesso di costruire per la realizzazione nel comune di Portici di un parcheggio pertinenziale interrato su due livelli, con una piastra di copertura opportunamente sistemata e piantumata a verde attrezzato ai sensi della l. n.122/1989 (Tognoli) e della l.r. n.19/2011 (art.6, comma 2), in rispetto del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Portici (art.37);

-che l’intervento a realizzarsi ricadeva in area catastalmente individuata al Foglio 7, p.lla 536 e, dal punto di vista urbanistico, in zona F1 “Edifici per l’istruzione” del P.R.G. del Comune di Portici ed in zona R.U.A. del P.T.P. dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. del 04.07.2002;

-che con atto unilaterale d’obbligo edilizio, registrato all’Agenzia delle Entrate in data 07.10.2009 al n. 13689/1T, rep. N. 69800, essa ricorrente aveva preso atto e aveva riconosciuto che i posti auto, oggetto di domanda di permesso di costruire summenzionata, erano esclusivamente destinati a formare pertinenza delle unità immobiliari facenti parti degli edifici siti nel Comune di Portici e localizzati nel raggio di pertinenza della particella interessata assumendosi tutti gli obblighi scaturenti dalla l. n.122/1989 e dall’art.6 della l.r. Campania n. 19/2001;

-che, con nota prot. n. 1058/VI, il Comune di Portici aveva trasmesso l’istanza di permesso di costruire e i relativi allegati alla Soprintendenza ai BB.AA.PP. di Napoli e Provincia per l’adozione del parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.146 d.lgs. n. 42/2004;

-che l’autorità tutoria aveva richiesto delle integrazioni documentali che erano state prodotte da essa istante;

-che, tuttavia, con l’atto impugnato, la Soprintendenza aveva espresso parere negativo in ordine alla realizzazione del parcheggio pertinenziale interrato, fondato sulla mera circostanza della insistenza dell’intervento in progetto in area sottoposta al P.T.P. dei Comuni Vesuviani, che all’art.13, punto 3, vieta la realizzazione di interventi che comportino incremento di volumi esistenti, richiamandosi alla disposizione soprintendentizia n.2817/2012.

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:

I.Violazione e falsa applicazione d.lgs. n.42/2004 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione l. 122/1989 – Violazione e falsa applicazione l. 122/1989 – Violazione e falsa applicazione P.T.P. Comuni Vesuviani approvato con d.m. del 04.07.2002 – Violazione e falsa applicazione D.M. del 04.07.2002 – Violazione e falsa applicazione D.M. 04.10.1961 – Eccesso di potere – Inesistenza dei presupposti – Sviamento – Difetto di motivazione – Illogicità manifesta, in quanto, trattandosi di un volume interrato, non vi sarebbe in concreto nessuna compromissione dei valori paesaggistici;

II.Stesse censure;

III.Stesse censure

IV.Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione l. n. 122/1989 e s.m.i. (legge Tognoli) – Violazione e falsa applicazione art.6 l. r. Campania n.19/2001 – Inesistenza dei presupposti – Violazione di legge – Eccesso di potere in quanto l’autorità tutoria non avrebbe considerato che i parcheggi pertinenziali interrati possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici;

V.Violazione e falsa applicazione art.3 l . n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione art.146 d. lgs. 42/2004 e s.m.i. – Difetto di motivazione – Difetto istruttorio – Violazione del giusto procedimento – Inesistenza dei presupposti – Eccesso di potere in quanto la Soprintendenza avrebbe omesso di illustrare in che modo l’intervento in progetto avrebbe determinato un eccessivo impatto ambientale e paesaggistico, di svolgere la comparazione tra gli interessi sottesi all’intervento de quo e di riferire dell’attività istruttoria espletata;

VI. Violazione e falsa applicazione d.lgs. n.42/2004 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione l. 122/1989 – Violazione e falsa applicazione l. 122/1989 – Violazione e falsa applicazione P.T.P. Comuni Vesuviani approvato con d.m. del 04.07.2002 – Violazione e falsa applicazione d.m. del 04.07.2002 – Violazione e falsa applicazione D.M. 04.10.1961 – Eccesso di potere – Inesistenza dei presupposti – Sviamento – Difetto di motivazione – Illogicità manifesta in quanto l’autorità tutoria avrebbe travisato la ratio della norma che pone il divieto di incrementare i volumi esistenti in quanto questa avrebbe riferimento esclusivamente ai volumi fuori terra.

Si costituivano il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici per il e Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia, che resistevano al ricorso del quale chiedevano il rigetto.

All’udienza pubblica del 9 maggio 2013, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia ha espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, relativa all'esecuzione di lavori di realizzazione di un parcheggio interrato in un'area cortilizia sita in Portici, al corso Garibaldi n. 29 (Villa Cecilia), mercé il richiamo alla disposizione di servizio del Soprintendente per i Beni e le Attività culturali di Napoli e Provincia n.2817 del 31 gennaio 2012, la quale rinviando, a sua volta, al parere dell’Avvocatura dello Stato prot. n. 10355 del 24.04.2008, ha sancito - in relazione agli interventi relativi a volumi interrati - l’inammissibilità di detti interventi in base a un divieto di incremento dei volumi esistenti derivante dalla previsione del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) o da un regime di non edificabilità previsto dal Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.).

Il Tribunale osserva, condividendo solo in parte la prospettazione difensiva dell’istante, che l’atto impugnato si rivela carente sotto il profilo motivazionale nella parte in cui non argomenta adeguatamente, in relazione allo specifico e individuato progetto d’intervento sottoposto al vaglio dell’autorità tutoria, la valutazione in termini negativi della rilevanza paesaggistica del volume interrato de quo.

Non vi è alcun dubbio, infatti, che la realizzazione di un volume interrato costituisca un intervento di nuova costruzione, rilevante sul piano urbanistico-edilizio, salvo che, per le sue caratteristiche (non ricorrenti nel caso di specie), non possa essere qualificato come un mero volume tecnico (TAR Lazio Roma, sez. I, 30 agosto 2012, n.7396; TAR Emilia Romagna, sez. I, 29 giugno 2012, n.463).

D’altra parte, neppure vi è dubbio che la realizzazione di un volume interrato assuma rilevanza paesaggistica, essendo tale intervento idoneo a determinare una modificazione del territorio e dell’assetto edilizio esistente, soprattutto quando, come nella vicenda in esame, detto volume venga posto in essere su un’area non edificata in superficie (il progetto in parola riguarda, infatti, un’area cortilizia), cosicché è verosimile che si renda comunque necessaria l’edificazione di opere esterne e visibili, seppure di modeste dimensioni (ad esempio, la realizzazione della rampa di accesso). In tal caso vi è, comunque, una percepibile alterazione dello stato dei luoghi e, qualora detto stato dei luoghi, per le qualità che gli sono connaturali e che hanno determinato l’assoggettamento alla tutela vincolistica, sia salvaguardato da norme di tutela che impongano divieti o limiti alla edificazione, l’autorità tutoria del vincolo è chiamata ad esprimere, perciò, in relazione al concreto e specifico intervento in progetto, la valutazione della compatibilità paesaggistica di quest’ultimo con le predette norme di tutela.

Solo quando dette norme pongano espressamente un divieto assoluto e inderogabile di edificabilità, l’autorità tutoria può limitarsi a richiamare la norma inequivocamente proibitiva, essendo tenuta, invece, all’opposto, quando una edificazione – sia pure limitata - sia possibile o, quando, come nel caso di specie, esista una disciplina di chiaro favor dell’intervento edilizio (la realizzazione di parcheggi interrati ai sensi della l. 24 marzo 1989 n.122, cd. legge Tognoli, è ammessa anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti), ad esprimere una valutazione dell’eventuale impatto sui valori paesistici tutelati del singolo e individuato intervento.

Nel caso di specie, invece, la Soprintendenza ha del tutto omesso di esprimere una valutazione sul progetto, in relazione alle specifiche caratteristiche di questo, essendosi limitata a richiamare una nota interna del 31 gennaio 2012, il cui contenuto, a sua volta, rinvia ad un più risalente parere dell’Avvocatura dello Stato formulato nel 2008 a proposito della realizzazione di parcheggi interrati nell’area di Posillipo nel territorio del Comune di Napoli. Così facendo, l’autorità tutoria si è sottratta all’obbligo motivazionale posto a suo carico, determinando l’illegittimità dell’atto impugnato sotto tale profilo e la conseguente necessità della sua caducazione giurisdizionale.

Il gravame non può essere, invece, accolto quanto all’atto indicato al n.2) dell’epigrafe, in difetto dell’articolazione di specifici motivi di doglianza relativi al medesimo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato sub 1) dell’epigrafe;

b)rigetta nel resto;

c)condanna l’Amministrazione resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in €. 2.000,00# (euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)