TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 1125, del 2 maggio 2014
Beni ambientali.Ente Parco e trasmissione istanza per autorizzazione paesaggistica

E’ illegittimo il provvedimento del Parco del Ticino d’improcedibilità dell’autorizzazione paesaggistica per il recupero dell'insediamento rurale dismesso, in zona di pianura irrigua destinata a preminente vocazione agricola dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Il collegio ritiene che l’Ente Parco fosse obbligato a trasmettere alla Sovrintendenza di Milano l’istanza corredata dalla complessiva documentazione alla stessa allegata, al fine dell’espressione del parere obbligatorio e vincolante. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01125/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02986/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2986 del 2012, proposto da: 
Agrinaviglio Due S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Settembrini n. 35;

contro

Parco Lombardo Valle del Ticino;

nei confronti di

Comune di Abbiategrasso;

per l'annullamento

del provvedimento del 03.10.2012, prot. n. 9583/12, con cui il Parco della Valle del Ticino dichiarava improcedibile la richiesta di autorizzazione paesaggistica relativa al recupero dell'insediamento rurale dismesso, sito nell'area di proprietà della Società ricorrente, ubicato nel territorio del Comune di Abbiategrasso, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale agli atti sopra impugnati.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Parco della Valle del Ticino, in seguito all’invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/90 e dopo la presentazione di osservazioni da parte dell’interessata, ha dichiarato improcedibile la richiesta di autorizzazione paesaggistica relativa al recupero dell'insediamento rurale dismesso, sito nell'area di sua proprietà in località Cascina Cascinazza nel territorio del comune di Abbiategrasso, in zona di pianura irrigua destinata a preminente vocazione agricola (G2) dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

La porzione dell’area occupata dagli edifici costituenti la Cascina Cascinazza è, inoltre, classificata dal vigente Piano di Governo del Territorio del comune di Abbiategrasso come “insediamento rurale dismesso”, ai sensi dell’art. 9.G.7 delle NTA del PTC del Parco e degli artt. 55 e 56 del Piano delle Regole del PGT del comune di Abbiategrasso.

A sostegno del proprio ricorso l’istante ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà manifesta e sviamento;

2) Violazione degli artt. 146, comma 4, 167, commi 4 e 5 e 149 del d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta.

Successivamente la ricorrente ha depositato una memoria a sostegno delle proprie conclusioni.

All’udienza pubblica del 5 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge inequivocabilmente che l’istanza di autorizzazione paesaggistica per il recupero dell’insediamento rurale è stata dichiarata improcedibile, a prescindere dalla carenza della documentazione prodotta per alcuni aspetti, in ragione della precedente realizzazione sull’area in questione da parte dell’istante di interventi edilizi in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica, né di accertamento della compatibilità paesaggistica.

Per l’Amministrazione intimata, infatti, solo la preventiva rimessione in pristino dell’area mediante la demolizione delle opere realizzate abusivamente o l’accertamento della compatibilità paesaggistica delle medesime avrebbe permesso l’esame dell’istanza in questione.

Dalla lettura delle osservazioni che l’istante aveva presentato in seguito al ricevimento del preavviso di rigetto emerge, peraltro, che la Società avesse ben evidenziato non solo le porzioni della documentazione ritenute carenti dall’Ente Parco, sia in ordine all’identificazione dell’area di intervento che alla consistenza e tipologia degli interventi da realizzare, ma soprattutto che l’intervento per il quale era stata richiesta l’autorizzazione paesaggistica prevedeva proprio la preventiva rimessione in pristino dell’area mediante la rimozione dei manufatti realizzati in precedenza.

In ogni caso, l’interessata aveva anche precisato la pendenza di ricorsi giurisdizionali in relazione alla qualificazione come abusiva o meno di tali ultimi manufatti.

Tanto premesso, il collegio ritiene che l’Ente Parco fosse obbligato a trasmettere alla Sovrintendenza di Milano l’istanza corredata dalla complessiva documentazione alla stessa allegata, al fine dell’espressione del parere obbligatorio e vincolante.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, invero, l’art. 146 del Codice dei beni culturali, nel ridisegnare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ha previsto l’intervento dell’Amministrazione statale in sede procedimentale, che assume la forma di un parere obbligatorio e vincolante, espressione di un potere decisorio complesso facente capo a due apparati diversi e inevitabilmente esponenziali di prospettive, se non anche di interessi, non perfettamente sovrapponibili. Nel delineato sistema, diversamente dal regime transitorio dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, la Soprintendenza non si limita ad esercitare un controllo di legittimità su di un precedente atto, ma interviene nell’esercizio di un potere attivo di cogestione del vincolo paesaggistico.

Il rilascio dell'autorizzazione paesistica presuppone, dunque, una valutazione complessa che prende le mosse dal vincolo e si conclude con un giudizio di compatibilità dell’intervento prospettato con il vincolo stesso, e il relativo provvedimento deve essere preceduto dall’acquisizione del parere della Sovrintendenza. La novella legislativa enfatizza sia il carattere obbligatorio del parere della Sovrintendenza con la conseguente necessità della sua acquisizione, che il suo carattere allo stato vincolante, peraltro già enucleabili dalla previgente formulazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 (cfr. TAR Campania, sez. IV, 7 settembre 2012, n. 3812).

In relazione, invece, all’art. 146, comma 4, nella versione modificata dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 157 del 2006, la disposizione normativa prevede che non possano più essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche "in sanatoria", ossia successive alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, salvo le ipotesi tassative volte a sanare "ex post" gli interventi abusivi di cui all'art. 167; in tali casi deve essere, invece, instaurata un’apposita procedura ad istanza della parte interessata che contempla - a differenza dell'ordinario procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (in vigore in via transitoria) – l’accertamento della compatibilità paesaggistica, demandato sempre all’amministrazione preposta alla gestione del vincolo, previa acquisizione del parere della Soprintendenza che nella particolare fattispecie in esame assume carattere non solo obbligatorio, ma vincolante (cfr. TAR Veneto, sez. II, 23 aprile 2010, n. 1550).

Ne consegue che, ai sensi della normativa vigente, l’Ente Parco fosse obbligato a trasmettere alla Sovrintendenza di Milano l’istanza corredata dalla complessiva documentazione alla stessa allegata, al fine dell’espressione del parere obbligatorio e vincolante.

Le censure dedotte dalla ricorrente sono, quindi, meritevoli di accoglimento ed assorbono ogni ulteriore doglianza.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza in questione, nei sensi di cui in motivazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite nei confronti della società ricorrente, che si liquidano in euro 1500, oltre agli oneri di legge e alla restituzione del contributo unificato dalla stessa versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Mauro Gatti, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)