T.A.R. Puglia (LE) Sezione III n. 237 del 3 febbraio 2016
Beni ambientali.Rilevanza parere tardivo della sovrintendenza

Il Comune deve tenere conto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni di cui all'art. 146 D.Lgs 42/2004 poiché, a seguito del decorso del termine per l'espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, quest’ultima non resta in assoluto privata della possibilità di rendere un parere, che però risulterà ovviamente privo del proprio valore vincolante e dovrà essere autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione preposta al rilascio del titolo.

N. 00237/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01226/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Teknocostruzioni Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Sannicola, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72; Comune di Alezio, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagabriella Spata, con domicilio eletto presso Mariagabriella Spata in Lecce, Via Zanardelli, 66; Unione dei Comuni di Alezio e Sannicola; Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici Paesaggistici e per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico della Provincia di Lecce Brindisi e Taranto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;

per l'annullamento

- del parere prot. n. 2708 del 19.3.2014 a firma del Responsabile del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dei comuni di Alezio e Sannicola;- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:- della nota prot. n. 2710 del 19.3.2014 a firma del Responsabile del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dei comuni di Alezio e Sannicola;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sannicola e di Comune di Alezio e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici Paesaggistici e per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico della Provincia di Lecce Brindisi e Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori presenti l'avv. E. Sticchi Damiani, l'avv. A. Leuci in sostituzione di R.G. Marra, l'avv. M.G. Spata e l'avv. dello Stato S. Libertini.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 05.05.2014 la società Teknocostruzioni Srl agiva per l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:

-violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 146, commi 5 e 7, 148, comma 3, e 181, comma 1 quater, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto;

-violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 91 delle 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. e 1.03 e 5.05 delle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p., eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, difetto di istruttoria e motivazione.

Esponeva in particolare la società ricorrente di avere presentato, in data 12.3.2012 ed in data 18.6.2012, richiesta di permesso di costruire per realizzare n. 10 appartamenti per civile abitazione in area di proprietà in località Lido Conchiglie nel Comune di Sannicola, tipizzata dal vigente P.U.G. come zona "B2 - di completamento e riqualificazione urbana della zona costiera".

Poiché l’intervento proposto ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico di derivazione statale (territori costieri e aree di notevole interesse pubblico), con istanza datata 5.12.2012 la società ricorrente chiedeva al Comune di Sannicola il rilascio dell'apposita autorizzazione e la Commissione locale per il paesaggio dei comuni di Alezio e Sannicola si esprimeva favorevolmente giusta parere del 9.1.2013, rimesso alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Lecce in data 15.1.2013.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce con nota del 12.8.2013, essendo nel frattempo intervenuta la deliberazione della G.r. del 2.8.2013 n. 1435 di "adozione del piano paesaggistico regionale della Regione Puglia (P.P.T.R.) " e considerato che a norma dell'art. 143, comma 9, del D.Lgs. 42/2004, “a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso", chiedeva di "verificare l'istruttoria della pratica attestando la conformità alle norme del P.P.T.R. adottato".

Analoga richiesta veniva avanzata dal Responsabile del Settore urbanistica edilizia dei Comuni di Alezio e Sannicola con nota prot. n. 8956 del 18.9.2013, per cui la ricorrente con nota in data 11.12.2013, integrava la documentazione già allegata alle istanze a suo tempo presentate, producendo la relazione paesaggistica richiesta.

Quindi, con nota del 13.2.2014 la Teknocostruzioni S.r.l. invitava il Responsabile del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dei Comuni di Alezio e Sannicola a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica a suo tempo richiesta ma quest’ultimo, con nota prot. n. 2710 del 19.3.2014, trasmetteva alla ricorrente il parere contrario alla proposta realizzazione fondato sull’assunto “che l'area ricade nei territori costieri e alla data del 6.9.1985 non era tipizzata dal P.R.G. allora vigente come zona A o B e, benché ricompresa nel P.P.A. approvato con deliberazione C.c. n. 38 del 5.5.1984, non risulta che le relative previsioni siano state concretamente realizzate alla data del 6.9.1985, in quanto il piano particolareggiato è stato approvato nel 1998, con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 15.6.1998".

La Teknocostruzioni Srl pertanto con lo spiegato ricorso impugnava il suindicato parere invocandone l’annullamento previa sospensione.

Si costituivano i Comuni di Alezio e Sannicola, l’Unione dei Comuni di Alezio e Sannicola, il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e la Soprintendenza Per i Beni Architettonici Paesaggistici e per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico della Provincia di Lecce Brindisi e Taranto eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dell’avverso ricorso e la società Tecnocostruzioni srl, con atto del 06.06.2014, chiedeva l’abbinamento al merito della proposta sospensiva.

Successivamente, con primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 02.10.2014, la ricorrente società invocava altresì l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot, n. 12252 del 19.8.2014 a firma del Soprintendente ad interim per i beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Lecce e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, del parere n. 63 del 10.6.2014 della Commissione locale per il paesaggio dei Comuni di Alezio e Sannicola, del parere prot. n. 5979 del 17.6.2014 a firma del Responsabile del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dei Comuni di Alezio e Sannicola, nonché della nota prot. n. 5980 del 17.6.2014 a firma del Responsabile del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dei Comuni di Alezio e Sannicola, lamentando:

-violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 91 delle 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. e 1.03 e 5.05 delle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p., eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, difetto di istruttoria e motivazione, illegittimità in via derivata.

Esponeva in particolare la ricorrente che il Soprintendente ad interim per i beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Lecce, con il provvedimento prot. n. 12252 del 19.8.2014 da ultimo impugnato, esprimeva il proprio parere negativo al rilascio della chiesta autorizzazione paesaggistica “visto che l'art. 105, comma 1, delle ... NN.TT.AA. -del P.P.T.R.- prevede chesugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del P.P.T.R. aventi valore di prescrizione";e ancora “considerato che l'intervento in esame - per tipologia, linguaggio architettonico, soluzioni tecniche e materiali proposti - risulta privo dei caratteri tipici delle costruzioni rurali salentine, e quindi comporterebbe l'inserimento di elementi estranei al linguaggio architettonico tradizionale in un contesto qualificato sia da caratteri rurali che da visuali panoramiche che lo attraversano tra la via vicinale e i rilievo collinari, inclusa la chiesetta di San Mauro”.

Dopo avere chiesto nuovamente l’abbinamento al merito dell’ulteriore sospensiva avanzata, la società ricorrente, con secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 20.03.2015, invocava l’annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 743 del 23.1.2015 a firma del Responsabile del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dei Comuni di Alezio e Sannicola, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, lamentando:

incompetenza, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 146 co. 5, 8 e 9 digs n. 42/2004, per avere il Responsabile del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dei Comuni di Alezio e Sannicola, con il provvedimento impugnato, dato atto del preavviso di diniego assunto dalla Soprintendenza, denegato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dell'art. 90 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R.

Infine con terzo ricorso per motivi aggiunti notificati in data 20.05.2015, la Tecnocostruzioni srl invocava l'annullamento della nota prot. n. 1708 del 3.2.2015 a firma del Soprintendente ad interim per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce, mai notificatale né altrimenti comunicatale, con la quale il medesimo "a conclusione del procedimento di propria competenza", aveva espresso "parere contrario" al rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta in data 5.12.2012, lamentando:

-violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. e 1.03 e 5.05 delle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p., eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, difetto di istruttoria e motivazione, illegittimità in via derivata.

Quindi, all’udienza pubblica del 17.12.2015 la causa veniva riservata per la decisione.

Tanto premesso il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

Parte ricorrente sostiene che l’intervento progettato sia stato illegittimamente ritenuto delle Amministrazioni resistenti incompatibile con le NN.TT.AA. del P.P.T.R., atteso che l'area in proprietà, in quanto tipizzata dal vigente P.U.G. come zona "B2 - di completamento e riqualificazione urbana della zona costiera", sarebbe perciò riconducibile alla previsione di cui all'art. 1.03, comma 5, punto 5.1, delle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p., ricadendo ipso iure e senza necessità di apposita deliberazione di C.c., nel perimetro dei "territori costruiti" esentati dall’applicazione delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. in ragione delle previsioni di cui all'art. 91, comma 9, delle medesime; tale assunto, secondo la Tecnocostruzioni srl, sarebbe oggi ulteriormente corroborato dalla delibera di G.R. n. 1514 del 27.7.2015 di approvazione del «documento di indirizzo "prime linee interpretative per l'attuazione del ... P.P.T.R.... approvato con d. G.r. n. 176 del 16.2.2015">>, in particolare dal disposto del punto 6, paragrafo f art. 106.6.

In particolare, secondo la prospettazione di parte ricorrente l’intervento progettato, pur ricadendo in area sottoposta a vincolo paesaggistico di derivazione statale (territori costieri e aree di notevole interesse pubblico), tutelata ex art. 142, comma 1, lett. a. del D.Lgs. 42/2004, ricadrebbe altresì in area inclusa nei “territori costruiti” definiti dall’art. 1.03, comma 5 e 6, delle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p. e, più precisamente, nell’ambito della categoria di cui al punto 1 della ridetta disposizione (”aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee «A» e «B»”); ciò a prescindere dalla circostanza, pure evidenziata dai provvedimenti impugnati, che l’area di proprietà “alla data del 6.9.1985 non era tipizzata dal P.R.G. allora vigente come zona A o B” , atteso che la tipizzazione come zona "B2 - di completamento e riqualificazione urbana della zona costiera" dell’area in questione si rinviene comunque negli strumenti urbanistici all’attualità vigenti, e tale circostanza è l’unica che assuma rilevanza ai fini dell’inserimento dell’area all’interno dei “territori costruiti”, in conformità a quanto unicamente richiesto dalla normativa da ultimo citata.

Da ciò conseguirebbe l’applicazione, alla fattispecie, del disposto di cui all’art. 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. che espressamente prevede, al comma 9, che l’accertamento di compatibilità di singoli interventi con “le previsioni e gli obiettivi tutti del P.P.T.R. e dei piani locali adeguati al P.P.T.R. ove vigenti”, - accertamento imposto dal successivo art. 105 già a far data dall’adozione dello strumento di pianificazione citato per gli interventi da realizzare sugli immobili e aree di cui all’art. 134 del codice (che richiama il successivo art. 142) -, non vada richiesto “per gli interventi ricadenti nei territori costruiti di cui all’art. 1.03, commi 5 e 6, del P.U.T.T./p.”; con la conseguenza, pertanto, che le aree interessate dall’intervento proposto, in quanto incluse nei “territori costruiti” definiti dall’art. 1.03, comma 5 e 6, delle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p., oltre ad essere esentate, per espressa previsione del medesimo art. 1.03, comma 5 dall’applicazione delle norme contenute nel piano -P.U.T.T./p.-, di cui al titolo II “ambiti territoriali estesi” ed al titolo III “ambiti territoriali distinti”, sarebbero anche esonerate da qualsivoglia verifica di compatibilità dei singoli interventi con “le previsioni e gli obiettivi tutti del P.P.T.R. e dei piani locali adeguati al P.P.T.R. ove vigenti”. Di qui l’illegittimità delle determinazioni impugnate e rese sull’erroneo presupposto dell’applicabilità nella fattispecie del regime di tutela posto dagli artt. 45 e 105 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R..

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la ricostruzione del dato normativo offerto dalla ricorrente società non sia condivisibile e che pertanto il ricorso e gli ulteriori motivi aggiunti spiegati, tutti fondati su tale prospettazione, vadano rigettati.

Ed invero, dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente come i lotti interessati dall'intervento siano sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004, in quanto "beni paesaggistici" ai sensi dell'art. 134 del decreto citato, ricadenti in territorio dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 09/06/1970 e con D.M. 01/08/1985 (art. 136 dello stesso decreto) e nei territori costieri (art. 142 comma 1 lettera a dello stesso decreto), poiché posti a distanza inferiore a 300 metri dalla linea di battigia.

Trattandosi di aree così qualificate,0 correttamente gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi proposti dalla odierna ricorrente sono stati ritenuti, dalle Amministrazioni resistenti a vario titolo intervenute nella fattispecie che occupa, assoggettati alla procedura di "autorizzazione paesaggistica", in conformità a quanto previsto dall'art. 90 delle NTA del PPTR, e più a monte dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, non ricorrendo nella specie alcuna delle esenzioni di cui all’art. 142 comma 2 e 3 del decreto citato atteso che, l’area in questione “alla data del 6.9.1985 non era tipizzata dal P.R.G. allora vigente come zona A o Be, benché ricompresa nel programma pluriennale di attuazione approvato con deliberazione CC n.38 del 5/5/1984, non risulta che le relative previsioni siano state concretamente realizzate alla data del 6 settembre 1985" (cfr. parere prot. n. 2708 del 19.3.2014 e successivi atti); in tale fattispecie, pertanto, il dato normativo non permette di prescindere dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.l42 co. l d.1.gs 42/2004 e dalla verifica di compatibilità con il P.P.T.R.; a tale ultimo proposito, peraltro, l'art.45 delle NTA del PPTR citato non consente nuove edificazioni su lotti che siano interessati dai vincoli paesaggistici di cui agli art.134 e 142 del Codice, prevedendo espressamente che “non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali".

Da quanto finora osservato appare evidente che, pure ammettendo che le aree in questione possano essere ricomprese, come sostenuto dalla ricorrente, nell’ambito dei “territori costruiti” come definiti dall’art. 1.03, comma 5 e 6, delle NN.TT.AA. del P.U.T.T./p., in ogni caso le stesse resterebbero assoggettate alla preventiva procedura di autorizzazione da parte dell'Autorità competente, ed altresì al regime di tutela posto dagli artt. 45 e 105 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R, come comunque ritenuto nei pareri impugnati.

Ed invero, è noto come secondo la condivisibile giurisprudenza, “le previsioni dell’art.142 del D.lgs. n. 42/2004, nella materia della protezione paesistica, hanno valore di disposizioni inderogabili adottate dallo Stato nell’ambito della legislazione di sua competenza esclusiva, ai sensi dell’art.117, comma 2, lettera s), della Costituzione, come conferma l’indicazione dell’art 2 del d.lgs stesso, che include nella definizione generale di beni paesistici “gli immobili e le aree indicati dall’art.134, che, a sua volta, fa espressa menzione (lettera b) delle “aree indicate dall’art.142 ( d’altra parte definite dal citato d.lgs “aree tutelate per legge”). Tale qualificazione implica che tali beni siano obbligatoriamente soggetti a tutela in forme che i Piani regionali potranno disciplinare in concreto, secondo i contenuti dell’art.143 del d.lgs in parola, senza però giungere ad escludere la necessità dell’autorizzazione che di tale tutela è il momento ineludibile. Ne discende che la mancata indicazione, all’interno del Piano e con riferimento ai “territori costruiti”, del vincolo relativo a dette aree ex art.142, può configurare una lacuna o una dimenticanza che non condiziona la vigenza della qualificazione e del regime che essa richiama, onde la necessità di autorizzazione, e non tanto per il principio di gerarchia delle fonti, quanto per quello “di competenza” delle fonti medesime, in base al quale la Regione non può legiferare o normare in contrarietà alle disposizioni della legislazione statale, essendo tale area di interessi riservati appunto allo Stato e preclusi alla sua competenza.” (cfr. C.d.S. sent. 2381/06) .

Tali principi, peraltro, sono correttamente applicati dalle stesse NTA che infatti all’art 106, nel disciplinare le esclusioni previste dal PPTR per i "territori costruiti", prevedono un’espressa salvezza con riferimento ai beni paesaggistici di cui agli artt. 134 e 137 del d.lgs 42/04 citato ( cfr art. 106 comma 6 delle NTA: "Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 137 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 3 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato…).

Conclusivamente, dalla pretesa inclusione delle aree in oggetto nel perimetro dei territori costruiti, non potrebbe conseguire automaticamente l’applicabilità nella fattispecie delle esenzioni individuate nei propri scritti difensivi dalla società ricorrente, né l’applicazione del diverso procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica disciplinato dall'art. 91 delle NTA del PPTR, che al comma 9 prevede altresì che "l'accertamento [di compatibilità paesaggistica] non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'ad 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT / P nonché nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice.”

Inoltre, come è stato già osservato dalla giurisprudenza anche di Codesto Tar "la circostanza che l'area di intervento ricada nella perimetrazione dei "territori costruiti" e sia inclusa in una zona urbanizzata non è, infatti, incompatibile con l'esistenza del vincolo. Una zona assoggettata a vincolo paesaggistico non è tutelata per il solo fatto che il vincolo stesso è stato in passato violato e la zona deturpata. Prevalente appare, piuttosto. l'esigenza di maggior rigore, onde prevenire ulteriori danni al paesaggio e salvaguardare il pregio ambientale che ancora residua” (Tar Puglia, Lecce, sent. n. 490 del 24 gennaio 2006; Consiglio di Stato, VI Sezione, 4 Febbraio 2002 n. 657).

Peraltro, il Collegio non può esimersi dall’osservare che la determinazione di attivare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art.89 NTA del PPTR è stata assunta dalla Soprintendenza già con nota prot. n.13730 del 12/8/2013, mai impugnata dalla Tecnocostruzioni srl, che alla predetta determinazione ha invece prestato acquiescenza, mediante la produzione della relazione paesaggistica richiesta.

Quanto all’ulteriore censura, formulata in particolare con il secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 20.03.2015, di presunta "acriticità" della nota prot. n. 743 del 23.1.2015 a firma del Responsabile del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dei Comuni di Alezio e Sannicola impugnata, in quanto emessa dall'A.C. "in mera conformità alla valutazione del Soprintendente" e pertanto in carenza di motivazioni, si osserva che la stessa è priva di fondamento, considerato che il provvedimento impugnato appare sorretto anche da valutazioni sulla compatibilità dell’intervento con i caratteri espressi dal territorio sottoposto a vincolo paesaggistico individuate almeno in parte autonomamente dall'Amministrazione comunale.

Del pari, non appare condivisibile l’ulteriore censura pure spiegata nei motivi aggiunti, secondo cui il Comune non avrebbe dovuto tenere conto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni di cui all'art. 146 D.Lgs 42/2004; a tale ultimo riguardo deve invece ritenersi, in conformità anche al dato normativo emergente dal disposto dell’art. 146 d.lgs 42/04 che, a seguito del decorso del più volte richiamato termine per l'espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, quest’ultima non resti in assoluto privata della possibilità di rendere un parere, che però risulterà ovviamente privo del proprio valore vincolante e dovrà essere autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione preposta al rilascio del titolo, come peraltro risulta avvenuto nella fattispecie.

Conclusivamente, tanto il ricorso principale quanto i tre successivi ricorsi per motivi aggiunti spiegati dalla Tecnocostruzioni srl risultano destituiti di fondamento e vanno pertanto rigettati, mentre sussistono gravi ed eccezionali motivi, in considerazione della complessità e della natura tecnica dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai successivi motivi aggiunti notificati, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Antonella Lariccia, Referendario, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)