Consiglio di Stato Sez. VI n. 3450 del 30 aprile 2021
Emettrosmog.Finalità della legge quadro

La legge quadro n. 36 del 2001 detta una disciplina volta a realizzare un equilibrio tra esigenze plurime, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, in ragione del nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione. A tal fine, il legislatore statale ha sì circoscritto la potestà pianificatoria dei Comuni, imponendo loro di dovere dettare (in positivo) “criteri di localizzazione” e non (in negativo) “limitazioni ostative alla localizzazione”; cionondimeno, non ha inteso di certo conculcare l’autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, tenendo conto della loro specifica morfologia e degli altri interessi indifferenziati ivi insistenti.

Pubblicato il 30/04/2021

N. 03450/2021REG.PROV.COLL.

N. 01119/2020 REG.RIC.

N. 09234/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2020, proposto da
ELEMEDIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

COMUNE DI MUGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Reggio D’Aci, Walter Coren, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni, n. 268;

nei confronti

FINMEDIA S.R.L., non costituita in giudizio;


sul ricorso numero di registro generale 9234 del 2020, proposto da
ELEMEDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI MUGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Reggio D'Aci, Walter Coren, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Reggio D’Aci in Roma, via degli Scipioni, n. 268;

nei confronti

FINMEDIA S.R.L., non costituita in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 1119 del 2020, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 47 del 2020;

quanto al ricorso n. 9234 del 2020, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 394 del 2020;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Muggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Mangialardi, Andrea Reggio D’Aci e Walter Coren in collegamento da remoto, ai sensi degli articoli 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.‒ La società Finmedia s.r.l. ‒ proprietaria di un traliccio con ripetitore di radiodiffusione, sito in località Chiampore, nel Comune di Muggia, in provincia di Trieste ‒ chiedeva, con istanza del 12 febbraio 2010, al Comune di Muggia l’autorizzazione a modificare l’impianto di sua proprietà, sostituendo i due preesistenti tralicci con un unico traliccio più alto (mt 30 da terra), su cui fissare le antenne utilizzate da sei emittenti per la radiodiffusione sonora.

Su tale istanza si formava il silenzio assenso, come accertato con la sentenza del T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia n. 379 del 10 luglio 2013, passata in giudicato;

Successivamente, con provvedimento 29 dicembre 2014, il Comune di Muggia dichiarava la decadenza della predetta autorizzazione, rilevando che le opere progettate non erano state ultimate nel termine di mesi 12 dal perfezionato silenzio assenso;

Il provvedimento di decadenza veniva annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (sul rilievo che il termine per la conclusione dei lavori doveva considerarsi di 4 anni), con sentenza n. 387 del 2015, la quale veniva tuttavia riformata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2978 del 2017, che ne sanciva quindi la legittimità consolidandone gli effetti.

Il Comune di Muggia adottava quindi l’ordinanza n. 11 del 20 novembre 2017, recante l’ingiunzione a rimuovere le opere realizzate dopo la decadenza del titolo.

L’impugnazione proposta da Finmedia avverso il citato ordine di demolizione ed il provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria (nel frattempo presentata dalla stessa Società relativamente al medesimo impianto), veniva dichiarata infondata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 409 del 2019, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 995 del 2021.

2.‒ L’odierna società appellante, Elemedia s.p.a., è titolare di concessione ministeriale per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora comprendente, tra gli altri, tre impianti attivi sulla porzione del traliccio di Finmedia s.r.l. (di cui è affittuaria), oggetto dell’ordine di demolizione del Comune di Muggia di cui si è appena detto.

3.‒ Con un primo ricorso, Elemedia ha impugnato l’atto prot. 32185 del 25 novembre 2019 ‒ inviato a Finmedia s.r.l. quale proprietaria del traliccio e «per opportuna conoscenza» anche all’appellante quale affittuaria ‒, con il quale il Comune di Muggia, in relazione alla propria ordinanza n. 11 del 20 novembre 2017: i) ha ordinato a Finmedia di riportare «il traliccio alla situazione esistente al momento della decadenza dell’autorizzazione unica»; ii) ha avvisato che, in caso di persistente inottemperanza, avrebbe proceduto all’esecuzione coattiva fissata per il giorno 16 marzo 2020; iii) ha osservato che lo spostamento degli impianti delle emittenti ospitate sulla parte di traliccio da rimuovere «potrà avvenire soltanto nei tre siti alternativi individuati dal PRG Comunale vigente». Elemedia ha chiesto l’annullamento anche dell’art. 18, paragrafi 4, 5, 6 e 6-bis, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente, nella parte in cui consente l’installazione di impianti di radiodiffusione solo nei tre siti di delocalizzazione di Castellier, Fortezze e Bosco della Luna.

Elemedia precisava che il ricorso non era inteso sindacare l’ordine di demolizione impartito dal Comune a Finmedia, bensì l’attività amministrativa legata alla delocalizzazione dei segnali di Elemedia, sia perché la tempistica fissata per la migrazione (16 marzo 2020) sarebbe stata impossibile da rispettare, sia perché le tre postazioni di trasferimento, indicate dal Comune nel PRG e nelle comunicazioni successive, sarebbero tutte inesistenti.

Lamentava altresì l’illegittimità, per violazione del principio di neutralità tecnologica, delle previsioni di piano che consentono solo agli impianti televisivi e non anche a quelli radiofonici di migrare presso postazioni già esistenti, oltre alle tre sopra individuate.

3.1.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 47 del 2020, ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto:

- il provvedimento impugnato avrebbe potuto essere censurato solo per vizi propri e non per altri relativi al presupposto ordine di demolizione;

- la ricorrente non è legittimata ad impugnare il provvedimento stesso, non essendo destinataria dei provvedimenti repressivi né parte del relativo procedimento (salvo potersi rivalere sulla proprietaria affittante nell’ambito del relativo rapporto contrattuale);

- relativamente all’indicazione, contenuta nella comunicazione impugnata, con cui si rammenta che l’antenna potrà essere riposizionata, esclusivamente, nei tre siti previsti dal piano regolatore, la lesività non deriva da tale avviso, privo di natura provvedimentale-autoritativa, ma dal piano stesso che a suo tempo non risulta essere stato tempestivamente impugnato dall’interessata.

3.2.‒ Avverso la sentenza del T.a.r. n. 47 del 2020, Elemedia ha proposto l’appello n. 1119 del 2020, sostenendo che la sentenza di primo grado sarebbe erronea sotto i seguenti profili:

i) l’atto impugnato (del 25 novembre 2019), lungi dall’essere una mera comunicazione priva di lesività, avrebbe inciso la sfera giuridica della società, attraverso l’imposizione della migrazione presso siti inesistenti ed entro un termine talmente prossimo da risultare evidentemente insostenibile; l’impugnazione delle previsioni di piano (nella parte in cui hanno individuato tre postazioni di migrazione degli impianti radiofonici) non sarebbe intempestiva, in quanto Elemedia, al momento della pubblicazione dello strumento urbanistico avvenuta nel 2016, non era ancora tenuta a trasferire i suoi impianti; quand’anche si affermasse che il piano regolatore non possa essere più sindacato, rimarrebbe comunque irragionevole la pretesa del Comune di imporre ad Elemedia di trasferire i propri segnali, entro il 16 marzo 2020, presso infrastrutture inesistenti;

ii) il giudice di prime cure non avrebbe poi considerato che la delocalizzazione dei segnali di Elemedia, disposta con il provvedimento del 25 novembre 2019, avrebbe dovuto essere preceduta da una interlocuzione piena e diretta con la Società, quanto meno calibrata sull’individuazione di tempi ragionevoli per esaminare ipotesi realistiche di trasferimento dei predetti segnali presso altri siti e per attuarle (avrebbe, ad esempio, potuto proporre il trasferimento presso la postazione della società DCP, esistente ed autorizzata nelle immediate vicinanze di quella di Finmedia, oppure presso la postazione di proprietà di EI Towers Spa);

iii) l’art. 18, comma 6-bis, delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore, nella parte in cui consentono solo agli operatori televisivi e non ai radiofonici di attivare segnali anche da postazioni diverse dai tre siti di delocalizzazione (Fortezze, Castellier, Bosco della Luna), violerebbero le regole della materia (art. 4 del d.lgs. n. 259 del 2003) e quelle costituzionali (art. 3, 21 e 41 Cost) a tutela dei principi di non discriminazione, libertà di comunicazione, neutralità tecnologica e libertà economica.

4.‒ Con un secondo ricorso, Elemedia ha impugnato il provvedimento del 10 marzo 2020, con il quale il Comune di Muggia ha nel frattempo rigettato la domanda presentata dalla stessa società (in data 16 dicembre 2019), volta al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 87, del d.lgs. n. 259 del 2003 e della legge regionale n. 3 del 2011 per il completamento del traliccio di Finmedia s.r.l. (in particolare: «per il rilascio dell’autorizzazione ad innalzare fino a quota 30 metri il troncone autorizzato del traliccio di Finmedia s.r.l., installandovi le antenne necessarie per garantire continuità alla propria attività, così come descritto in dettaglio nell’allegata documentazione tecnica»).

Il diniego comunale è motivato adducendo che: il progetto presentato si configurerebbe in realtà come una «sanatoria di una situazione illegittima concretamente in essere»; in ogni caso, l’istanza proposta riguarda la costruzione di parte di un traliccio e la collocazione di sistemi radianti i quali potrebbero essere realizzati soltanto nei siti di delocalizzazione individuati dal piano regolatore.

A fondamento della domanda di annullamento del predetto diniego, Elemedia lamentava che:

- i siti di radiocomunicazione individuati in località di Fortezze, Nuovo Castellier e Bosco della Luna, costituirebbero siti privi di ogni urbanizzazione e di postazioni di radiocomunicazione (costituite da traliccio e locale tecnico) che consentano agli operatori radiofonici (come Elemedia) di agganciarvi antenne di trasmissione; in ogni caso, i principi e le regole in materia di installazione di impianti vietano di sottrarre all’iniziativa dell’operatore l’intero territorio comunale con l’eccezione di siti puntiformi privi di ogni infrastruttura, implicanti investimenti esorbitanti propri delle c.d. “tower companies” e non degli operatori radiofonici (che si limitano a installare antenne sui tralicci);

- l’art. 18 delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di Murgia, consentendo solamente agli operatori televisivi di trasferirsi presso ogni sito esistente (ivi compreso quello autorizzato dal Comune posto accanto al traliccio di Finmedia in località Chiampore), violerebbe il principio di neutralità tecnologica.

4.1.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 394 del 2020, ha respinto anche il secondo ricorso, adducendo che: il progetto presentato appare un “escamotage” per ottenere, di fatto, la sanatoria della porzione abusiva del traliccio mediante la sua demolizione e ricostruzione; in ogni caso, l’intervento si pone in contrasto con la disciplina urbanistica comunale.

4.2.‒ Avverso la sentenza appena citata, Elemedia ha proposto l’atto di appello n. 9234 del 2020, sostenendo che la sentenza appellata sarebbe meritevole di riforma, in quanto:

- al contrario di quanto opinato dalla sentenza, la domanda di Elemedia non costituirebbe affatto un espediente per evitare la demolizione del cono abusivo del traliccio, avendo richiesto l’autorizzazione per un’attività costruttiva che sarebbe dovuta seguire alla demolizione dello stesso;

- non avrebbe considerato che sui predetti tre siti di delocalizzazione non esisterebbe alcuna infrastruttura di radiocomunicazione (ossia, una postazione composta da traliccio e locali tecnici) dove Elemedia possa installare le proprie antenne, né esistono opere di urbanizzazione;

- sarebbero illegittime le previsioni regolamentari comunali che, come quelle impugnate, vietino le installazioni di apparati radiofonici sull’intero territorio comunale ad eccezione di siti puntiformi, peraltro utilizzabili solo a fronte di investimenti tecnici ed economici straordinari, sostenibili solo dalle cd. “Tower companies”, società fra le quali non rientra Elemedia);

- in forza del principio di neutralità tecnologica, sarebbe altresì illegittima la discriminazione fra impianti TV (collocabili presso ogni sito nel territorio comunale: ad esempio presso la postazione della società DCP situata in località Chiampore accanto a quella di Finmedia) e impianti radiofonici (collocabili solo presso i tre siti individuati);

- non si comprenderebbe come l’Università di Udine possa aver effettuato verifiche approfondite di “idoneità radioelettrica” presso i siti individuati nel piano regolatore, dal momento che gli stessi non dispongono di infrastrutture e di impianti sperimentali installati sugli stessi.

5.‒ Si è costituito in entrambi i giudizi di appello il Comune Di Muggia, insistendo per il rigetto di entrambi i gravami.

6.‒ All’odierna udienza del giorno 8 aprile 2021, le cause sono state discusse e trattenute in decisione.

DIRITTO

1.‒ Gli atti di appello, in epigrafe indicati, vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

2.‒ Il “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni ‒ e quindi di tralasciare ogni valutazione pregiudiziale sulle eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse a ricorrere ‒ e di risolvere il giudizio con riguardo al seguente dirimente profilo di merito: la legittimità o meno delle norme del piano urbanistico, secondo cui i segnali radiofonici devono necessariamente essere allocati presso tre individuati siti alternativi (Fortezze, Castellier, Bosco della Luna).

Sia l’ordine di demolizione del traliccio, sia il diniego di autorizzazione (ad innalzare fino a 30 metri il preesistente traliccio di Finmedia) si basano infatti sul contrasto tra il manufatto e le predette prescrizioni di delocalizzazione.

Va rimarcato che, sul carattere abusivo dell’elevazione in altezza del traliccio metallico, che la proprietaria Finmedia dovrà demolire in esecuzione dell’ordinanza n. 11 del 2017 del Comune di Murgia ‒ e che ha costituito oggetto dell’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, dell’affittuaria Elemedia ‒, si è formato il giudicato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 995 del 2021.

Il provvedimento di demolizione, oramai consolidatosi, spiega effetti (riflessi) anche sulla sfera giuridica degli aventi causa (tra cui Elemedia) della società destinataria dell’ordine.

3.‒ Il codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259), con riferimento alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (tra cui «l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti»), prevede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti, con il finale rilascio (in forma espressa o tacita) di un titolo abilitativo, qualificato come ‘autorizzazione’.

La fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica è considerata dal legislatore di preminente interesse generale, oltre che libera (art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003).

L’art. 86, al comma 3, del Codice recita che: «Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia».

L’art. 90 dello stesso Codice aggiunge che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno «carattere di pubblica utilità», con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola).

4.1.‒ Sennonché, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le predette infrastrutture non possono essere evidentemente localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale, perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica l’esigenza della realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole.

Il Codice delle comunicazione elettroniche fa espressamente «salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione» (art. 3 comma 3).

A questi fini, l’installazione di infrastrutture «viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, […] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione» (art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003).

L’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 stabilisce che «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico», con il solo limite della impossibilità «di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato».

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, nell’esercizio dei suoi poteri, il Comune non può rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformando i criteri di individuazione, che pure il comune può fissare, in limitazioni alla localizzazione con prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla legge quadro n. 36 del 2001 (sentenze n. 307 e n. 331 del 2003).

Nel rispetto dei limiti anzidetti, la scelta urbanistica di localizzazione degli impianti costituisce evidentemente espressione di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto in caso di manifesta irragionevolezza e insostenibilità tecnica ed economica.

5.‒ Il Comune di Muggia si è, per l’appunto, avvalso del potere di adottare un regolamento per l’insediamento urbanistico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, con misure che appaiono rispettose delle predette indicazioni normative.

5.1.‒ Il Piano comunale di delocalizzazione delle antenne è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 2013, recepito (a seguito dell’apposita variante approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 2015) nell’art. 18 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore.

Le finalità perseguite ‒ come si legge nella citata delibera consiliare ‒ consistono nella riduzione del numero dei tralicci presenti nell’area abitata di Chiampore e nella riduzione dell’inquinamento da emissioni radioelettriche, nell’ambito di un territorio caratterizzato dalla più alta densità di insediamento di tralicci per telecomunicazioni a livello regionale.

La scelta di delocalizzare i sistemi tecnologici radianti al di fuori del centro abitato di Chiampore, concentrandoli su tre siti appositamente dedicati, appare correttamente ispirata al principio di precauzione e contempera in modo ragionevole le esigenze di adeguata diffusione del segnale con quelle di ordinata collocazione sul territorio.

L’opzione pianificatoria è stata istruita mediante l’acquisizione di uno studio affidato al Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Gestionale e Meccanica dell’Università di Udine (il quale ha effettuato apposite simulazioni di propagazione del segnale radioelettrico e verifiche di potenziale copertura delle trasmissioni dai diversi siti contemplati), e di una relazione tecnica elaborata da una società specializzata (Tecnomedia).

Le esigenze localizzative per gli impianti di radiodiffusione per cui è causa hanno tenuto conto della loro maggiore potenza, la quale consente l’irradiazione delle trasmissioni a servizio di un ambito territoriale vasto mediante posizionamento degli impianti su un’unica torre tralicciata, anche in zone lontane dai centri abitati (a differenza degli impianti di telefonia mobile i quali, in ragione della minore intensità del segnale irradiato, devono essere posizionati anche in vicinanza dei centri abitati al fine di garantire l’adeguata copertura di rete).

È poi significativo osservare che i siti individuati nel piano di delocalizzazione delle antenne corrispondono – secondo quanto dedotto dall’Amministrazione resiste senza specifica contestazione di controparte – alla pressoché totalità delle aree del territorio amministrato, dalle quali è tecnicamente possibile (in quanto ubicate ad un’adeguata altezza e non gravate da vincoli) l’adeguata irradiazione del segnale.

5.2.‒ La doglianza dell’appellante, per la quale non sarebbe dato comprenderebbe come l’Università di Udine possa aver effettuato verifiche approfondite di idoneità radioelettrica presso siti che non dispongano delle infrastrutture e di impianti sperimentali, appare oltremodo generica, in quanto non viene precisato in alcun modo se e quali errori di rilevazione sarebbero stati compiuti nello studio dell’Ateneo.

5.3.‒ Neppure è fondata la censura secondo cui ‒ in contrasto con la legge statale che avrebbe ammesso la possibilità di installare impianti di radiocomunicazione in tutti i contesti territoriali salvo punti specifici ‒ le previsioni comunali qui censurate avrebbero introdotto un divieto generalizzato di installazione degli impianti presso tutto il territorio.

La legge quadro n. 36 del 2001 detta una disciplina volta a realizzare un equilibrio tra esigenze plurime, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, in ragione del nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione.

A tal fine, il legislatore statale ha sì circoscritto la potestà pianificatoria dei Comuni, imponendo loro di dovere dettare (in positivo) “criteri di localizzazione” e non (in negativo) “limitazioni ostative alla localizzazione”; cionondimeno, non ha inteso di certo conculcare l’autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, tenendo conto della loro specifica morfologia e degli altri interessi indifferenziati ivi insistenti.

Per le ragioni anzidette (e per quanto emergerà nel prosieguo della motivazione), le scelte introdotte dal Comune di Muggia, rispetto ad un territorio caratterizzato da limitata estensione e densamente abitato, si sostanziano in criteri localizzativi che non impediscono né ostacolano ingiustificatamente l’insediamento degli impianti.

5.4.‒ Secondo l’appellante, la scelta di delocalizzare sarebbe irrazionale, in quanto i tre siti specificatamente individuati per la collocazione delle antenne sarebbero privi di postazioni di radiocomunicazione (che consentano agli operatori radiofonici (come Elemedia) di agganciarvi antenne di trasmissione), nonché di strade di accesso e linee per la fornitura di energia elettrica.

La censura è destituita di fondamento.

In primo luogo, è dirimente osservare che rientra nella responsabilità dei Comuni dettare le scelte di pianificazione del territorio. La realizzazione delle infrastrutture elettroniche (nella specie, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica) è invece rimessa all’iniziativa economica privata (l’art. 3 del Codice garantisce infatti «il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche»). Un intervento pubblico volto alla messa a disposizione dei tralicci (sui quali istallare le antenne) si giustificherebbe soltanto in caso di comprovato fallimento del mercato. Del resto, l’appellante non ha in alcun modo esposto quali sarebbero le ragioni ostative di fattibilità tecnica ed economica.

Quanto poi alla disponibilità delle aree contemplate nel piano di delocalizzazione delle antenne, l’Amministrazione resistente ha replicato ‒ senza specifica contestazione di controparte ‒ che: il sito del Bosco della luna è un’area di proprietà comunale ed è quindi immediatamente disponibile per le società interessate; i proprietari delle aree private corrispondenti al sito di Fortezza hanno a suo tempo formalizzato la disponibilità di acconsentire la realizzazione degli impianti per telecomunicazioni, trattandosi di fondi incolti e non utilizzati (in ogni caso, ai sensi dell’art. 8, comma 8, della legge regionale n. 3 del 2011, l’autorizzazione unica costituisce dichiarazione di pubblica utilità); le aree corrispondenti ai siti di delocalizzazione sono inoltre agevolmente accessibili tramite le strade pubbliche o le strade vicinali ad uso pubblico ivi esistenti, nonché poste nelle vicinanze delle condutture elettriche; nel sito alternativo di “Monte Castellier” è stata realizzata un’importante infrastruttura per comunicazioni radiofoniche, sulla quale è stato a suo tempo installato anche un impianto dell’odierna appellante.

6.‒ Elemedia contesta poi l’illegittimità delle norme di piano sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto agli impianti televisivi. Secondo l’appellante la scelta di privilegiare le TV rispetto alle radio si porrebbe in contrasto con le norme del Codice delle telecomunicazioni che impongono la neutralità tecnologica.

Anche questo motivo di appello non può essere accolto.

6.1.‒ Ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera h), del Codice delle comunicazioni elettroniche, la disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a: «garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata».

Il principio in esame poggia sulla valutazione politica che non sia consigliabile investire su una sola tecnologia e che sia invece preferibile mantenere un approccio aperto e pluralistico alle diverse tecnologie, garantendo la libertà di scelta, sia di coloro che sviluppano tecnologie, sia dei fruitori delle stesse.

Ma ciò non significa che i pubblici poteri ‒ salvaguardati i diritti di libertà e garantito l’accesso al mercato dei servizi di comunicazione elettronica ‒ non possano tenere conto, in sede di pianificazione territoriale, delle specifiche caratteristiche tecnologiche dei diversi tipi di impianti, secondo criteri di obiettività e proporzionalità

6.2.‒ A mente del comma 6-bis all’art. 18 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Muggia, «per i soli impianti di trasmissione del segnale televisivo è consentita la loro installazione su tutti i tralicci regolarmente autorizzati fatte salve le verifiche sul rispetto dei parametri relativi all'inquinamento elettromagnetico».

Le ragioni a sostengo di tale prescrizione risultano dai documenti allegati alla deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 2019, corrispondenti in particolare al “Fascicolo delle controdeduzioni” ed alla “Relazione illustrativa” della variante n. 38 al piano regolatore.

In particolare, la disciplina differenziata tra impianti radio e tv viene giustificata da dettagliate considerazioni concernenti la ricezione dei segnali. Il segnale di una radio FM ‒ si apprende ‒ è meno ricco d’informazione rispetto a quello di una televisione digitale terrestre dal momento che contiene solo contenuti audio. La pianificazione della copertura e quindi più stringente per il servizio di televisione digitale rispetto al servizio di radio FM, richiedendosi per la corretta decodifica dell'immagine un segnale più intenso. Da qui, l’appropriatezza di diverse prescrizioni localizzative.

L’appellante non ha offerto al Collegio elementi idonei ad inficiare la citata spiegazione tecnica.

7.‒ Per le ragioni che precedono, gli appelli, previa riunione, vanno respinti.

7.1.‒ Le spese di lite del secondo grado di giudizio devono compensarsi, in considerazione della particolarità e difficoltà delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge. Compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere