In tema di impugnabilità avvio procedimento di apposizione vincolo di tutela indiretto (segnalata da P. Brambilla)
N. 01144/2007 REG.SEN.
N. 00696/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 696 del 2007, proposto da:
Lagocastello Immobiliare Srl, Conti Immobiliare S.a.s., rappresentati e difesi dagli avv. Innocenzo Gorlani, Cesare Nicolini, con domicilio eletto presso Innocenzo Gorlani in Brescia, via Romanino, 16 (030/3754329) @;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio delle Province di Brescia-Cremona e Mantova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (030/41267);
nei confronti di
Comune di Mantova, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Nespor, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
provvedimento prot. 3855 in data 3/4/2007, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia-Mantova-Cremona impone il vincolo di assoluta inedificabilità e comunica ai ricorrenti l'avvio del procedimento di prescrizione di norme di tutela indiretta relativamente agli immobili di loro proprietà, siti in Mantova complesso di Palazzo Ducale e Castello di S. Giorgio..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio delle Province di Brescia-Cremona e Mantova;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mantova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/10/2007 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La “Lagocastello Immobiliare S.r.l.” [d’ora in avanti, soltanto “Lagocastello”] e la Conti Immobiliare S.a.s. di Conti Giuseppina [d’ora in avanti, soltanto “Conti”] sono proprietarie in Mantova di un’area sita in prossimità della sponda est del Lago Inferiore e classificato dal vigente P.R.G. come parte del “Comparto Strada Cipata 1”, zona C soggetta a piano attuativo obbligatorio, comprendente per una superficie di 334.727 mq terreni della Lagocastello, distinti al Catasto di detto Comune al foglio 40, mappali 22, 38, 40, 42, 43, 44, 112, 114, 124, 135 e 166, e per i residui 23.460 mq terreni della Conti, distinti al Catasto comunale allo stesso foglio 40 mappali 39, 58 e 59 (per tutti i dati citati, peraltro non controversi in causa, v. comunque il doc. 4 ricorrenti, copia convenzione urbanistica, ove anche gli esatti estremi dei terreni di cui consta il comparto).
In particolare, una variante al P.R.G. di Mantova approvata da ultimo con delibera consiliare 7 settembre 2004 n°82 (doc. 1 ricorrenti, copia di essa; il dato comunque è sempre non controverso) ha dapprima impresso la suddetta classificazione al terreno in parola; in attuazione di tale variante, è stato poi adottato e approvato, con delibere consiliari 2 dicembre 2004 n°112 e 10 febbraio 2005 n°14 (doc. 3 ricorrenti, copia della seconda), il piano attuativo previsto dallo strumento generale, integrato il 28 febbraio 2005 dalla relativa convenzione urbanistica conclusa fra il Comune, la Lagocastello e la ricordata Conti S.a.s. (doc. 4 ricorrenti cit., copia convenzione).
A norma del piano attuativo e della convenzione citati, la Lagocastello e la Conti programmano allora un intervento di superficie complessiva di 308.187 mq, ripartiti in 142.811 mq a destinazione residenziale e terziaria, 109.719 a parco pubblico, 20.977 a parcheggio pubblico, 28.629 a strade ed il residuo a rispetto stradale; sulla superficie a ciò destinata programma poi 184.899 mc di edificazione- corrispondenti ad una superficie lorda di pavimento di 61.633 mq destinati a residenza e, in piccola parte, ad albergo- per 1233 abitanti teorici insediabili (per tutto ciò, v. § 2 della convenzione urbanistica, doc. 4 ricorrenti citato).
In sede di realizzazione degli interventi di cui al piano attuativo citato, peraltro, la Lagocastello ha ricevuto dal Comune una serie di provvedimenti repressivi ovvero negativi, che non rilevano direttamente nella presente causa, ma sono stati impugnati con il ricorso n°140/2006, pendente avanti questo Tribunale; interessa invece nella presente sede l’ulteriore provvedimento, meglio indicato in epigrafe, che le ricorrenti hanno ricevuto dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova (allegato in copia come doc. senza numero al ricorso).
Il provvedimento in questione –che nelle more del procedimento comporta la inedificabilità delle aree interessate- si rivolge ai proprietari di tutta una serie di terreni in riva ai laghi Superiore, di Mezzo ed Inferiore, come noto formati dal corso del fiume Mincio che costeggia il centro storico di Mantova, e comunica l’avvio del procedimento volto ad apporre il vincolo di tutela indiretta sugli stessi, invitando a presentare osservazioni; allega in proposito una “relazione tecnico scientifica” la quale individua i terreni in questione e spiega le ragioni per cui si vorrebbe imporre la tutela, sintetizzabili nell’asserita esigenza di garantire la cornice e la visibilità del nucleo storico di Mantova.
Avverso tale provvedimento, propongono impugnazione la Lagocastello e la Conti, con ricorso articolato in cinque distinte censure, riportabili secondo logica ai seguenti due motivi:
- con il primo motivo (corrispondente alle censure dalla prima alla quarta, pp. 13-33 del ricorso), si deduce l’eccesso di potere per falso presupposto, difetto di istruttoria, di motivazione e contraddittorietà, in quanto, a dire delle ricorrenti, imporre l’inedificabilità ai loro terreni e quindi impedire la costruzione del complesso di cui si è detto da un lato discenderebbe da una inadeguata percezione dello stato dei luoghi, dato che le costruzioni in programma non deturperebbero in alcun modo la vista di Mantova antica, a differenza di altre più invasive strutture che già esistono, come il noto polo chimico, dall’altro costituirebbe sacrificio sproporzionato del bene del privato;
- con il secondo motivo (corrispondente alla quinta censura, pp. 33-37 del ricorso), si deduce infine la violazione di legge, in quanto l’inedificabilità dei terreni, soprattutto a fronte di una lottizzazione già avviata, non potrebbe disporsi senza indennizzo.
Con memoria 1 ottobre 2007, le ricorrenti hanno ribadito le loro ragioni.
Si sono costituiti l’Avvocatura di Stato, con atto 21 giugno e memoria 12 settembre 2007, ed il Comune di Mantova, con atto 19 giugno e memoria 18 luglio 2007, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto rivolto contro il mero avvio di un procedimento, che come tale non avrebbe attitudine lesiva, e nel merito la sua infondatezza.
All’udienza del giorno 11 ottobre 2007, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
1. Va anzitutto disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso: non risponde infatti al vero che l’atto impugnato non abbia di per sé attitudine lesiva, in quanto volto soltanto ad avviare il procedimento per giungere ad un eventuale provvedimento finale di apposizione del vincolo, contro il quale, se mai, si potrebbero in futuro rivolgere le impugnative; l’atto impugnato infatti, all’effetto appena descritto, ne affianca un altro, previsto in modo espresso dall’art. 46 d. lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, in quanto “comporta in via cautelare la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa”, effetto che peraltro viene a cessare in modo automatico “alla scadenza del termine del relativo procedimento”, si sia esso concluso o no con un provvedimento espresso.
2. Si tratta di un effetto in tutto simile, come correttamente osservato dalla difesa delle ricorrenti, alla salvaguardia disposta per l’adozione dei piani urbanistici, effetto rispetto al quale non è possibile sostenere la impossibilità di una tutela giurisdizionale solo perché disposto dalla legge. L’argomento da un lato proverebbe troppo, perché a ben guardare qualsiasi effetto lesivo derivante da un provvedimento amministrativo, in ordinamenti che come il nostro si conformano al principio di legalità, non può derivare altro che dalla legge; dall’altro lato, potrebbe configurare anche una violazione del principio di cui all’art. 113 Cost.
3. Il ricorso rimane peraltro infondato nel merito: la tutela nei confronti dell’atto impugnato va infatti ammessa nei limiti esclusivi dell’effetto di salvaguardia che gli è proprio, e quindi non consente, come rilevato dalla difesa erariale, di anticipare alla sede presente doglianze che si potrebbero rivolgere contro l’effettiva apposizione del vincolo, che allo stato è soltanto futura ed eventuale. Detto altrimenti, la comunicazione di avvio del procedimento per apporre il vincolo si potrebbe sindacare solo ove non esistessero nemmeno già in astratto i presupposti, di fatto o di diritto, per ipotizzare il vincolo in questione, come nel caso di scuola in cui si volesse vincolare un bene di cui il pregio paesaggistico od ambientale è escluso in modo esplicito. Non è tale all’evidenza il caso per il quale è processo, poiché è notorio che la cornice entro la quale si staglia il complesso monumentale di Mantova antica astrattamente potrebbe rivestire un interesse storico, artistico e paesaggistico degno di tutela, rimanendo da vedere in concreto se della tutela in questione sussistano in concreto i presupposti, e quale sia il modo più adeguato per assicurarla: ad acclarare tutto ciò è appunto preordinato il procedimento avviato, al quale le parti ben possono partecipare, impugnandone il risultato in caso di esito non condiviso. Ne discende quindi l’infondatezza del primo motivo.
4. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato, in entrambe le sue possibili accezioni. In primo luogo, sarebbe possibile intendere la censura nel senso che l’apposizione definitiva di un vincolo indiretto tanto intenso da comportare l’assoluta inedificabilità di alcuni terreni debba di necessità comportare un indennizzo a favore del proprietario in tal modo svantaggiato; si tratta però di questione che va affrontata non nella sede presente, per i motivi appena esposti nei paragrafi che precedono, ma in sede di eventuale impugnazione del provvedimento finale.
5. Sarebbe ancora possibile, come seconda interpretazione, intendere la censura nel senso che l’indennizzo sia dovuto per il mero fatto della immodificabilità cautelare e transitoria del bene, nella specie operante per i duecentoquaranta giorni entro i quali (v. sul punto anche lo stesso atto impugnato) il procedimento deve concludersi. Se così fosse, però, il motivo sarebbe ugualmente infondato: in proposito è sufficiente rilevare come, nel vigente ordinamento, ai sensi dell’art. 39 T.U. espropriazioni, un vincolo di inedificabilità genericamente finalizzato a realizzare opere di interesse pubblico possa essere imposto senza indennizzo alcuno per un periodo di cinque anni, molto superiore a quello di cui si controverte.
6. La novità e particolarità delle questioni trattate, per le quali non constano precedenti negli esatti termini, è giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11/10/2007 con l'intervento dei signori:
Gianluca Morri, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore
Stefano Mielli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
N. 00696/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 696 del 2007, proposto da:
Lagocastello Immobiliare Srl, Conti Immobiliare S.a.s., rappresentati e difesi dagli avv. Innocenzo Gorlani, Cesare Nicolini, con domicilio eletto presso Innocenzo Gorlani in Brescia, via Romanino, 16 (030/3754329) @;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio delle Province di Brescia-Cremona e Mantova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (030/41267);
nei confronti di
Comune di Mantova, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Nespor, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
provvedimento prot. 3855 in data 3/4/2007, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia-Mantova-Cremona impone il vincolo di assoluta inedificabilità e comunica ai ricorrenti l'avvio del procedimento di prescrizione di norme di tutela indiretta relativamente agli immobili di loro proprietà, siti in Mantova complesso di Palazzo Ducale e Castello di S. Giorgio..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio delle Province di Brescia-Cremona e Mantova;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mantova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/10/2007 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La “Lagocastello Immobiliare S.r.l.” [d’ora in avanti, soltanto “Lagocastello”] e la Conti Immobiliare S.a.s. di Conti Giuseppina [d’ora in avanti, soltanto “Conti”] sono proprietarie in Mantova di un’area sita in prossimità della sponda est del Lago Inferiore e classificato dal vigente P.R.G. come parte del “Comparto Strada Cipata 1”, zona C soggetta a piano attuativo obbligatorio, comprendente per una superficie di 334.727 mq terreni della Lagocastello, distinti al Catasto di detto Comune al foglio 40, mappali 22, 38, 40, 42, 43, 44, 112, 114, 124, 135 e 166, e per i residui 23.460 mq terreni della Conti, distinti al Catasto comunale allo stesso foglio 40 mappali 39, 58 e 59 (per tutti i dati citati, peraltro non controversi in causa, v. comunque il doc. 4 ricorrenti, copia convenzione urbanistica, ove anche gli esatti estremi dei terreni di cui consta il comparto).
In particolare, una variante al P.R.G. di Mantova approvata da ultimo con delibera consiliare 7 settembre 2004 n°82 (doc. 1 ricorrenti, copia di essa; il dato comunque è sempre non controverso) ha dapprima impresso la suddetta classificazione al terreno in parola; in attuazione di tale variante, è stato poi adottato e approvato, con delibere consiliari 2 dicembre 2004 n°112 e 10 febbraio 2005 n°14 (doc. 3 ricorrenti, copia della seconda), il piano attuativo previsto dallo strumento generale, integrato il 28 febbraio 2005 dalla relativa convenzione urbanistica conclusa fra il Comune, la Lagocastello e la ricordata Conti S.a.s. (doc. 4 ricorrenti cit., copia convenzione).
A norma del piano attuativo e della convenzione citati, la Lagocastello e la Conti programmano allora un intervento di superficie complessiva di 308.187 mq, ripartiti in 142.811 mq a destinazione residenziale e terziaria, 109.719 a parco pubblico, 20.977 a parcheggio pubblico, 28.629 a strade ed il residuo a rispetto stradale; sulla superficie a ciò destinata programma poi 184.899 mc di edificazione- corrispondenti ad una superficie lorda di pavimento di 61.633 mq destinati a residenza e, in piccola parte, ad albergo- per 1233 abitanti teorici insediabili (per tutto ciò, v. § 2 della convenzione urbanistica, doc. 4 ricorrenti citato).
In sede di realizzazione degli interventi di cui al piano attuativo citato, peraltro, la Lagocastello ha ricevuto dal Comune una serie di provvedimenti repressivi ovvero negativi, che non rilevano direttamente nella presente causa, ma sono stati impugnati con il ricorso n°140/2006, pendente avanti questo Tribunale; interessa invece nella presente sede l’ulteriore provvedimento, meglio indicato in epigrafe, che le ricorrenti hanno ricevuto dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova (allegato in copia come doc. senza numero al ricorso).
Il provvedimento in questione –che nelle more del procedimento comporta la inedificabilità delle aree interessate- si rivolge ai proprietari di tutta una serie di terreni in riva ai laghi Superiore, di Mezzo ed Inferiore, come noto formati dal corso del fiume Mincio che costeggia il centro storico di Mantova, e comunica l’avvio del procedimento volto ad apporre il vincolo di tutela indiretta sugli stessi, invitando a presentare osservazioni; allega in proposito una “relazione tecnico scientifica” la quale individua i terreni in questione e spiega le ragioni per cui si vorrebbe imporre la tutela, sintetizzabili nell’asserita esigenza di garantire la cornice e la visibilità del nucleo storico di Mantova.
Avverso tale provvedimento, propongono impugnazione la Lagocastello e la Conti, con ricorso articolato in cinque distinte censure, riportabili secondo logica ai seguenti due motivi:
- con il primo motivo (corrispondente alle censure dalla prima alla quarta, pp. 13-33 del ricorso), si deduce l’eccesso di potere per falso presupposto, difetto di istruttoria, di motivazione e contraddittorietà, in quanto, a dire delle ricorrenti, imporre l’inedificabilità ai loro terreni e quindi impedire la costruzione del complesso di cui si è detto da un lato discenderebbe da una inadeguata percezione dello stato dei luoghi, dato che le costruzioni in programma non deturperebbero in alcun modo la vista di Mantova antica, a differenza di altre più invasive strutture che già esistono, come il noto polo chimico, dall’altro costituirebbe sacrificio sproporzionato del bene del privato;
- con il secondo motivo (corrispondente alla quinta censura, pp. 33-37 del ricorso), si deduce infine la violazione di legge, in quanto l’inedificabilità dei terreni, soprattutto a fronte di una lottizzazione già avviata, non potrebbe disporsi senza indennizzo.
Con memoria 1 ottobre 2007, le ricorrenti hanno ribadito le loro ragioni.
Si sono costituiti l’Avvocatura di Stato, con atto 21 giugno e memoria 12 settembre 2007, ed il Comune di Mantova, con atto 19 giugno e memoria 18 luglio 2007, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto rivolto contro il mero avvio di un procedimento, che come tale non avrebbe attitudine lesiva, e nel merito la sua infondatezza.
All’udienza del giorno 11 ottobre 2007, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
1. Va anzitutto disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso: non risponde infatti al vero che l’atto impugnato non abbia di per sé attitudine lesiva, in quanto volto soltanto ad avviare il procedimento per giungere ad un eventuale provvedimento finale di apposizione del vincolo, contro il quale, se mai, si potrebbero in futuro rivolgere le impugnative; l’atto impugnato infatti, all’effetto appena descritto, ne affianca un altro, previsto in modo espresso dall’art. 46 d. lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, in quanto “comporta in via cautelare la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa”, effetto che peraltro viene a cessare in modo automatico “alla scadenza del termine del relativo procedimento”, si sia esso concluso o no con un provvedimento espresso.
2. Si tratta di un effetto in tutto simile, come correttamente osservato dalla difesa delle ricorrenti, alla salvaguardia disposta per l’adozione dei piani urbanistici, effetto rispetto al quale non è possibile sostenere la impossibilità di una tutela giurisdizionale solo perché disposto dalla legge. L’argomento da un lato proverebbe troppo, perché a ben guardare qualsiasi effetto lesivo derivante da un provvedimento amministrativo, in ordinamenti che come il nostro si conformano al principio di legalità, non può derivare altro che dalla legge; dall’altro lato, potrebbe configurare anche una violazione del principio di cui all’art. 113 Cost.
3. Il ricorso rimane peraltro infondato nel merito: la tutela nei confronti dell’atto impugnato va infatti ammessa nei limiti esclusivi dell’effetto di salvaguardia che gli è proprio, e quindi non consente, come rilevato dalla difesa erariale, di anticipare alla sede presente doglianze che si potrebbero rivolgere contro l’effettiva apposizione del vincolo, che allo stato è soltanto futura ed eventuale. Detto altrimenti, la comunicazione di avvio del procedimento per apporre il vincolo si potrebbe sindacare solo ove non esistessero nemmeno già in astratto i presupposti, di fatto o di diritto, per ipotizzare il vincolo in questione, come nel caso di scuola in cui si volesse vincolare un bene di cui il pregio paesaggistico od ambientale è escluso in modo esplicito. Non è tale all’evidenza il caso per il quale è processo, poiché è notorio che la cornice entro la quale si staglia il complesso monumentale di Mantova antica astrattamente potrebbe rivestire un interesse storico, artistico e paesaggistico degno di tutela, rimanendo da vedere in concreto se della tutela in questione sussistano in concreto i presupposti, e quale sia il modo più adeguato per assicurarla: ad acclarare tutto ciò è appunto preordinato il procedimento avviato, al quale le parti ben possono partecipare, impugnandone il risultato in caso di esito non condiviso. Ne discende quindi l’infondatezza del primo motivo.
4. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato, in entrambe le sue possibili accezioni. In primo luogo, sarebbe possibile intendere la censura nel senso che l’apposizione definitiva di un vincolo indiretto tanto intenso da comportare l’assoluta inedificabilità di alcuni terreni debba di necessità comportare un indennizzo a favore del proprietario in tal modo svantaggiato; si tratta però di questione che va affrontata non nella sede presente, per i motivi appena esposti nei paragrafi che precedono, ma in sede di eventuale impugnazione del provvedimento finale.
5. Sarebbe ancora possibile, come seconda interpretazione, intendere la censura nel senso che l’indennizzo sia dovuto per il mero fatto della immodificabilità cautelare e transitoria del bene, nella specie operante per i duecentoquaranta giorni entro i quali (v. sul punto anche lo stesso atto impugnato) il procedimento deve concludersi. Se così fosse, però, il motivo sarebbe ugualmente infondato: in proposito è sufficiente rilevare come, nel vigente ordinamento, ai sensi dell’art. 39 T.U. espropriazioni, un vincolo di inedificabilità genericamente finalizzato a realizzare opere di interesse pubblico possa essere imposto senza indennizzo alcuno per un periodo di cinque anni, molto superiore a quello di cui si controverte.
6. La novità e particolarità delle questioni trattate, per le quali non constano precedenti negli esatti termini, è giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11/10/2007 con l'intervento dei signori:
Gianluca Morri, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore
Stefano Mielli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE