TAR Campania (NA), Sez. III, n. 4613, del 29 agosto 2014
Beni Ambientali.Legittimità diniego autorizzazione paesistica per trasformazione edificio agricolo in residenziale

Il progettato intervento avrebbe l’effetto di trasformare un n fabbricato in origine avente spiccate caratteristiche agricole in un intervento edilizio di natura residenziale, tipico dei lotti edificabili posti ai margini dei centri abitati, con conseguente progressiva perdita degli aspetti peculiari dell’agro vesuviano, già fortemente investito da un simile fenomeno.  Non può revocarsi in dubbio che siffatta valutazione, incentrata sulle caratteristiche strutturali ed esteriori delle opere a farsi, abbia riguardato proprio la compatibilità paesaggistica dell’intervento, cioè il merito dello stesso, in linea con il nuovo regime dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del D.lgs. 42/2004. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 04613/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03569/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3569 del 2012, proposto da: 
Salvatore Mocerino, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Perillo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al c.so Umberto I n.237 presso l’avv. Maurizio Maiello;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11;

per l'annullamento

1.del provvedimento prot.n. 3214 del 03/05/2012 emesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e Provincia, con il quale si esprime il parere negativo sulla richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione di una azienda agrituristica in Località via Pizzone Cassante, nel Comune di Somma Vesuviana;

2.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 2 luglio 2012 e depositato in data 30 luglio 2012, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

I.Violazione e falsa applicazione dell’art.146 d.lgs. 412/2004 – Eccesso di potere per sviamento – Illegittima sovrapposizione di valutazioni ministeriali di merito – Violazione dell’art. 3 l. 241/90 – Carenza assoluta di motivazione – Eccesso di potere per insufficienza della motivazione e per difetto di istruttoria adeguata in quanto la Soprintendenza avrebbe illegittimamente sovrapposto la propria valutazione a quella formulata dal Comune, travalicando i limiti del proprio potere;

II.Violazione del giusto procedimento – Mancato rispetto del termine di giorni 45 per l’adozione del parere di cui all’art.146 d.lgs. n. 42/2004 in quanto il parere sarebbe stato illegittimamente formulato oltre il termine di legge.

Si costituiva il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che resisteva al ricorso, del quale chiedeva il rigetto.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Parte ricorrente impugna l’atto con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e Provincia ha espresso, ai sensi dell’art.146 d.lgs. 42/2004 un parere negativo sulla richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione di una azienda agrituristica in Località via Pizzone Cassante, nel Comune di Somma Vesuviana. L’istante lamenta sostanzialmente che l’autorità tutoria avrebbe travalicato i limiti del potere del quale è attributaria, sovrapponendo la propria valutazione a quella già formulata dall’organo comunale competente (in virtù di delega regionale).

Il Tribunale osserva, in contrario, che la valutazione espressa dalla Soprintendenza appare pienamente conforme al modello legislativo disegnato dall’art.146 d.lgs. 42/2004 quanto all’ambito in cui la predetta autorità è chiamata ad esercitare il potere assegnatole dalla norma appena richiamata: “il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti”. Nel caso di specie, infatti, avendo l’autorità soprintendizia - oltre ad aver rilevato la difformità dell’intervento progettato rispetto a quanto assentito da una precedente autorizzazione (n.87/2006) - evidenziato che il progettato intervento avrebbe l’effetto di trasformare “un fabbricato in origine avente spiccate caratteristiche agricole in un intervento edilizio di natura residenziale, tipico dei lotti edificabili posti ai margini dei centri abitati, con conseguente progressiva perdita degli aspetti peculiari dell’agro vesuviano, già fortemente investito da un simile fenomeno”, non può revocarsi in dubbio che siffatta valutazione, incentrata sulle caratteristiche strutturali ed esteriori delle opere a farsi, abbia riguardato proprio la compatibilità paesaggistica dell’intervento, cioè il merito dello stesso, in linea con il nuovo regime dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 cit. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5082).

E’ noto, del resto, che sino all’entrata in vigore dell’art.146 D.Lgs. 42/2004, avvenuta in data 1° gennaio 2010, recante la disciplina definitiva del rilascio del titolo paesistico, operava il regime transitorio di cui all’art.159 del medesimo decreto legislativo (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 09 febbraio 2011 , n. 774) e che il potere di annullamento riconosciuto alla Soprintendenza, nell’indicato regime transitorio, concerneva solo i profili di legittimità dell’autorizzazione paesistica (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011 , n. 167), laddove il regime definitivo, come disegnato dall’art.146 cit., assegna all’autorità tutoria il potere di compiere valutazioni, mediante la formulazione di un parere vincolante, sul merito –rectius sulla compatibilità paesistica – dell’intervento programmato.

Neppure è fondata l’altra censura formulata da parte ricorrente, relativamente al mancato rispetto del termine di giorni 45 dalla ricezione degli atti per la formulazione del par re in parola, atteso il carattere non perentorio di detto termine (ex multis, da ultimo, TAR Piglia, Lecce, sez. I. 24 gennaio 2014 n. 252).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di parte resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.2.000,00# (euro duemila/00#).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)