Tagliare alberi secolari non rappresenta alcuna urgenza

di Stefano DELIPERI


Rilevante pronuncia, seppure in sede cautelare, del Tribunale civile di Monza in materia di gestione del verde pubblico urbano in periodi di emergenza sanitaria-ambientale.
Il Tribunale civile di Monza (Sez. II), con ordinanza cautelare del 20 marzo 2020, ha sospeso su ricorso di un gruppo di residenti il taglio di ben 95 esemplari secolari di Platano nel Villaggio Falck, nel Comune di Sesto San Giovanni (MI).
Il Tribunale ha “ritenuto che il taglio di 92 platani secolari nella nota area FaIk, di rilevante interesse storico e paesaggistico, nelle sue motivazioni come esplicitate da parte del Comune non presenti alcun motivo di urgenza (abbattimento delle barriere architettoniche) e pertanto tra l'altro non dovrebbe verosimilmente venire proseguito in questo periodo, per la diversa considerazione di esporre i lavoratori a contagio per attività non indifferibili”, in pieno periodo di vigenza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, contenente norme per il contrasto alla pandemia di coronavirus COVID 19.
L’Amministrazione comunale  è stata obbligata a interrompere immediatamente i lavori in corso, infatti il Giudice civile ha “’l’immediata interruzione e sospensione dell'opera di abbattimento degli alberi posti all’interno del Villaggio Falk, attuata in forza della determinazione dirigenziale n.162/2020”.
In seguito, il procedimento potrà eventualmente proseguire nelle forme di rito.
dott. Stefano Deliperi



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE

RICORRENTE
RESISTENTE


Il Giudice dott. Caterina Caniato, visto il ricorso  **************************   assegnato a questo giudice in data 11 marzo 2020;
Ritenuto si tratti di materia che rientra nella fattispecie prevista dal D.L. 17 rnarzo 2O2O n.18, che può venire trattata anche nel periodo intercorrente fra il 9 marzo ed iI 15 aprile 2O2O, data la sua natura eminentemente cautelare e a sua funzione di tutela dei diritti fondamentali della persona; ritenuto che il taglio di 92 platani secolari nella nota area FaIk, di rilevante interesse storico e paesaggistico, nelle sue motivazioni come esplicitate da parte del Comune non presenti alcun motivo di urgenza (abbattimento delle barriere architettoniche) e pertanto tra l'altro non dovrebbe verosimilmente venire proseguito in questo periodo, per la diversa considerazione di esporre i lavoratori a contagio per attività non indifferibili;
Rilevato che l'avvenuto abbattimento di alberi secolari è fatto irrimediabile (se non aspettando altri cento anni);
Ritenuto quindi opportuna la adozione di provvedimenti provvisori fuori udienza;
in accoglimento della istanza proposta da parte ricorrente, di concessione della misura inaudita altera parte;
Visio il provvedimento della Presidenza di questo Tribunale, in particolare ove al punto 4, lettera b. dispone quanto segue:
b. Prevedere, ai sensi della lettera h dell’art. 83 comma 7, trattazione unicamente telematica, senza udienza, quando la stessa non avrebbe richiesto la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e il giudice disporrà scambio  e deposito telematico in PCT di note scritte contenenti istanze e conclusioni.
Ritenuto che, mentre la sospensione dell'abbattimento degli alberi è di rilevante urgenza, la tempistica di  eventuale ripresa dei lavori non presenti, allo stato ed ictu oculi, particolari motivi di assoluta urgenza;
Ritenuto pertanto di poter disporre, almeno in un primo momento, una trattazione unicamente telematica, senza udienza, fissando alle parti termini che, sommati, prevedono un differimento di 15 giorni per l’instaurazione del contraddittorio sul decreto emesso inaudita altera parte, come da tempistica prevista all'art.669-sexies c.p.c. per l’instaurazione del contraddittorio;
Si riserva, all'esito della scadenza dei termini e di un tempo ragionevole per consentire la ricezione della costituzione da parte della Cancelleria, alternativamente: di emettere ordinanza ex art.669-sexies c.p.c. di conferma, modifica o revoca del. presente provvedimento; di fissare una udienza (verosimilmente in data successiva at 16 aprile 2020) per l'audizione di informatori ovvero per altra attività istruttoria eventualmente richiesta; di concedere ulteriori termini alternati per repliche scritte.
P.Q.M.
1. Ordina al Comune di Sesto San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore, l’immediata interruzione e sospensione dell'opera di abbattimento degli alberi posti all’interno del Villaggio Falk, attuata in forza della determinazione dirigenziale n.162/2020;
2. Dispone che il ricorrente notifichi il presente decreto al Comune di Sesto San Giovanni entro il 30 marzo 2020;
3. Invita il Comune di Sesto San Giovanni, ove intenda costituirsi, a depositare memoria entro il 6 aprile 2020;
4. Si riserva di provvedere in via telematica successivamente a tale data.
Si comunichi.
Monza, 20 rnarzo 2020
Il Giudice
dott. Caterina Caniato