Cons. di Stato Sez. VI sent. 9705 del 14 novembre 2006
Beni Ambientali. Sanatoria


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6705/2006
Reg.Dec.
N. 6140 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da S.a.s. KASTAVROT di Moscatelli Mario & c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to Benedetto Graziosi, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo studio del dr. Alfredo Placidi;
contro
- la S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni Roberto & c., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Antonino Morello, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, presso lo studio del dr. Gian Marco Grez;
e nei confronti
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Ravenna, Ferrara, Forlì e Cesena, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
del Comune di Rimini, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza e della S.a.s. Immobiliare SERPIERI;
Vista la memoria prodotta dalla Società intimata a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la camera di consiglio del 29.09.2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti gli avv.ti Graziosi e Morello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso avanti al T.A.R. per l’ Emilia Romagna la S.a.s. Immobiliare SERPIERI insorgeva avverso il silenzio/rifiuto serbato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Ravenna, Ferrara, Forlì e Cesena in ordine al rilascio del parere di competenza previsto dall’art. 32, comma secondo, della legge 28.02.1985, n. 47, in merito a tre domande di condono di abusi edilizi che avevano interessato immobile di proprietà della Società istante, sito nel centro storico di Rimini e gravato da vincolo indiretto imposto con d.m. 16.12.1991.
Il T.A.R. adito, dopo avere qualificato come silenzio/inadempimento la condotta omissiva dell’ Organo preposto alla tutela del vincolo, riconosceva la tempestività del ricorso e dichiarava l’obbligo dell’Amministrazione di pronunziarsi esplicitamente sulle domande della Società interessata.
Avverso detta decisione ha proposto appello la S.a.s. KASTAVROT – proprietaria di immobile contiguo a quello interessato dagli interventi oggetto delle domande di sanatoria postuma – ed ha contrastato le conclusioni del giudice di primo grado, sostenendo il valore provvedimentale di “silenzio/diniego” del mancato rilascio entro il termine di 180 giorni prescritto dall’art. 2 della legge n. 47/1982 legge del parere dell’ Autorità preposta alla tutela del vincolo, con ogni conseguenza sulla tardività del gravame proposto dalla Soc. Immobiliare SERPIERI oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 21 della legge n. 2034/1971.
Si è costituita in giudizio S.a.s. Immobiliare SERPIERI ed ha contrastato in rito e nel merito i motivi di appello.
2). L’infondatezza nel merito dell’appello esime il collegio dall’esame dell’eccezione formulata dalla difesa della convenuta la S.a.s. Immobiliare SERPIERI di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per essere intervenute, nelle more della fissazione della camera di consiglio, le determinazioni espresse della locale Soprintendenza sulla compatibilità con le prescrizioni di vincolo indiretto che gravano sulla zona delle opere oggetto della domanda di condono edilizio
3). Il giudice di prime cure ha correttamente qualificato come “silenzio rifiuto”, privo di valenza provvedimentale significativa, la conseguenza che - nel procedimento di rilascio del provvedimento di sanatoria postuma di opere edilizie abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo - l’ art. 32, primo comma, della legge 28.02.1985, n. 47, riconduce al mancato rilascio del parere dell’ Amministrazione preposta alla tutela del vincolo medesimo nel termine di “centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere”.
Tale conclusione è, invero, in primo luogo avvalorata dalla lettera della norma, ove è detto che decorso il termine di 180 giorni l’interessato “può impugnare il silenzio-rifiuto”, e cioè insorgere contro l’inerzia dell’amministrazione ad emettere una pronunzia esplicita, che assume carattere di condotta elusiva dell’obbligo di provvedere (“rifiuto”) e non ha contenuto di statuizione provvedimentale negativa incidente sulle posizioni di interesse del privato.
Tale scelta è confortata anche da un approccio interpretativo di carattere sistematico, ove si consideri che l’art. 2, comma primo, della legge 07.08.1990, n. 241, recante norme di principio sul procedimento amministrativo, assume a criterio fondamentale dell’ azione amministrativa l’obbligo dell’ Amministrazione di concludere il procedimento “mediante l’adozione di un provvedimento espresso”, così escludendo che dall’inerzia a provvedere possano scaturire fattispecie provvedimentali di segno negativo. L’ art. 21 bis della legge 06.12.1971, n. 1034, offre inoltre uno strumento processuale di carattere semplificato ed urgente onde reagire al silenzio dell’ Amministrazione e pervenire alla pronunzia esplicita anche a mezzo della nomina di un commissario “ad acta”.
La condotta inadempiente dell’ Amministrazione, protrattasi per il termine stabilito dalla legge, assurge quindi a presupposto processuale per consentire l’immediato accesso alla tutela e non dà luogo alla “fictio” di un provvedimento negativo sulla domanda del privato.
Del resto la qualificazione come “provvedimento negativo” del silenzio che segue al mancato rilascio del parere di cui all’art. l’ art. 32, primo comma, della legge 47/1985 non soccorrerebbe neanche ad esigenze di buon andamento ed economicità dell’azione dell’ Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che resterebbe soccombente in tutti i casi di reazione in sede contenziosa, risultando il “silenzio-diniego” ineludibilmente viziato nei profili del difetto di motivazione e di istruttoria.
4). Quanto al termine per proporre ricorso avverso il “silenzio-rifiuto” esso, ai sensi dell’art. 32, primo comma, della legge n. 47/1985, inizia a decorre uno volta consumatosi lo “spatium deliberandi” di “centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere”.
Nel procedimento di sanatoria degli abusi edilizi – che riceve regolamentazione dall’art. 35 della legge n. 47/1985 - non costituisce onere del richiedente la concessione edilizia in sanatoria l’allegazione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. anche circolare Ministero LL. PP. n. 335725 del 30.07.1985). Detta valutazione viene assunta all’interno del procedimento ad iniziativa dell’ Amministrazione che deve adottare il provvedimento finale. Non ha pregio, quindi, la tesi dell’appellante rivolta ad individuare il “dies a quo” per la formazione del “silenzio- rifiuto” dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio al comune di Rimini, dovendosi invece a assumere al riferimento il momento in cui l’ Amministrazione comunale ha formulato la richiesta di parere alla locale Soprintendenza.
In assenza di formale comunicazione o notifica della data di inizio della predetta fase endoprocedimentale il termine per l’impugnazione del silenzio rifiuto ha iniziato a decorrere dal momento in cui la Società Immobiliare Serpieri ha acquisito piena conoscenza, tramite nota del Comune di Rimini in data 11.11.2005, dell’inerzia a provvedere della Soprintendenza sulla richiesta di parere inoltrato ai sensi dell’art. 32, secondo comma, della legge n. 47/1985.
5). Non si configura conferente il richiamo dell’appellante - a sostegno della tesi della decorrenza del termine per la formazione del silenzio rifiuto a partire dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio – alla decisione di questa Sezione n. 6904/2004, trattandosi di diversa fattispecie in cui il parere di compatibilità sotto il profilo forestale di opere edilizie oggetto di domanda di condono era stato direttamente richiesto dagli interessati con domanda inviata all’autorità preposta alla tutela del vincolo.
L’appello va quindi respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2006, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giampiero Paolo Cirillo Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore

Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
BRUNO ROSARIO POLITO VITTORIO ZOFFOLI



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..14/11/2006..
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA


CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria