Cass. Sez. III n. 17670 del 9 maggio 2007 (Ud. 10 apr. 2007)
Pres. Vitalone Est. Grassi Ric.Tenace
Caccia e animali. Confisca armi

A mente degli artt. 28 co. 2 L. 11/02/'92, n. 157 e 30 co. 4 L. 6/12/1991, n. 394, le ami ed i mezzi di caccia vietati, nonché le cose utilizzate per la consumazione dell'illecito relativo alla salvaguardia di un'area protetta, possono essere confiscati solo in caso di condanna.
Udienza pubblica del 10/IV/07

SENTENZA N.1092,
REG. GENERALE N.31376/'06


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. CLAUDIO VITALONE             Presidente
1.Dott. ALDO GRASSI                   Consigliere
2. " PIERLUIGI ONORATO             Consigliere
3. " MARGHERITA MARMO           Consigliere
4. " ANTONIO IANNIELLO              Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da
TENACE GIOVANNI, nato a Cagnano Varano il 5 Luglio 1955;
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera - sez. dist. di Garganico- datata 15/1W05;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi;
Udito il P. M., in persona del S. Procuratore Generale dr. V. Geraci, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata nel punto della confisca e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, nel resto;


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Osserva


Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera -sez. dist. di Garganico-datata 151/04/05, Giovanni Tenace veniva assolto, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato, dalle contravvenzioni previste dagli artt. 11 co. 3 e 30 L. 6/XII/'91, n. 394, nonché 30 lett. d) L. 11/02/'92, n. 157, dei quali era chiamato a rispondere per avere, il 30/XI/'03, abusivamente introdotto all'interno del Parco nazionale del Gargano un'arma comune da sparo ed avere esercitato, in esso, senza autorizzazione, la caccia con uso di un fucile cal 12 marca Benelli, di tre cartucce dello stesso calibro e di una radio ricetrasmittente VHF da 114 Mhz.


Con la stessa sentenza veniva disposta, ai sensi dell'art. 240 co. 2 n. 2 c.p., la confisca dell'arma, delle munizioni e della ricetrasmittente in sequestro.


Avverso tale decisione l'imputato proponeva appello che veniva dichiarato inammissibile, dalla Corte d'Appello di Bari, con ordinanza del 23/111/'06, ai sensi degli artt. i co. 2 e 10 co. 2 L. 20/02/'06, n. 46.


Restituiti gli atti al Tribunale di Lucera e notificata all'appellante detta ordinanza, contro la sentenza in questione il Tenace ha proposto ricorso per Cassazione con atto del 26/V/'06, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto ed illogicità di motivazione.


Deduce in particolare, il ricorrente, che, alla luce delle risultanze processuali, dalle contravvenzioni ascrittegli avrebbe dovuto essere assolto con formula piena, ma ai sensi dell'art. 530 co, l c.p.p., per insussistenza dei fatti o perché essi non costituisccino reato e che la confisca delle cose in sequestro sarebbe stata disposta illegittimamente.


Ciò perché in quella zona del Parco nazionale del Gargano in cui egli era stato sorpreso non vi era alcuna tabella indicante il limite oltre il quale l'attività venatoria era vietata; egli aveva perso l'orientamento a seguito della caduta in un canalone ed al momento dell'Alt che gli era stato intimando non stava cacciando, ma solo cercando la via d'uscita dal Parco.


Aggiunge che la confisca dell'arma, delle munizioni e della ricetrasmittente in sequestro non avrebbe dovuto essere disposta, essendo stato egli assolto, dai reati, con formula piena e non vertendosi, nel caso in esame, in ipotesi di confisca obbligatoria.


Motivi della decisione


Rileva preliminarmente la Corte che nella fattispecie in esame non rileva la sentenza con la quale, in data 24 Gennaio - 6 Febbraio '07, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. 20/02/'06, n. 46 -nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il Pubblico Ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 co. 2 del medesimo codice- nonché dell'art. 10 co. 2 della citata L. 46/'06, nella parte in cui prevedeva che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal Pubblico Ministero prima dell'entrata in vigore della medesima legge dovesse essere dichiarato inammissibile.


Ciò perché si verte in tema di impugnazione proposta dall'imputato, non dal P.M., avverso sentenza di assoluzione, che rimane inappellabile ai sensi dell'art. 1 co. 2 L. 46/'06.


Fatta questa premessa, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia per carenza d'interesse, sia perché con esso si mira ad ottenere una nuova e diversa valutazione, in fatto, delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.


Meritevole di accoglimento è, invece, il secondo motivo d'impugnazione perché, a mente degli artt. 28 co. 2 L. 11/02/'92, n. 157 e 30 co. 4 L. 6/XII/'91, n. 394, le armi ed i mezzi di caccia vietati, nonché le cose utilizzate per la consumazione dell'illecito relativo alla salvaguardia dì un'area protetta, possono essere confiscati solo in caso di condanna.


L'art. 30 L. 157/92, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile in materia di confisca di armi legittimamente detenute e portate, come nel caso di specie, è quella di cui al citato art. 28 L. n.157/'92, in base al quale la confisca può essere disposta soltanto in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione -quindi- dell'operatività del combinato disposto degli artt. 240 cpv. c.p. e 6 L. 22/V/'75, n. 152, in forza della quale può farsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna (v. conf. Cass. sez. III pen., 1/IV/'03, n. 15166, Filippone, rv 224709).


P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione


annulla senza rinvio la sentenza emessa il 15/IV/05 dal Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera -sez. dist. di Garganico- nei confronti di Giovanni Tenace nel solo punto della confisca, che elimina, disponendo la restituzione delle cose in sequestro agli aventi diritto;


rigetta, nel resto, il ricorso proposto dal Tenace avverso la detta sentenza.


Così deciso in Roma, il 10 Aprile 2007.