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Cons. Stato Sez. V sent. 467 del 3 febbraio 2006

Beni Ambientali - Sanatoria

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 467/06 REG.DEC.
N. 5563 REG.RIC.

ANNO: 1994

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello proposto dal sig. Francesco Congiu, rappresentato e difeso dall’avv. Silvana Congiu ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Raffaele Cardia Gallus, via della Purificazione 31;
contro
il Comune di Quartu S. Elena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Di Meo e dall’avv. Costantino Murgia ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del primo in via Pisanelli 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 523 del 23 marzo 1993 - 13 maggio 1993;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la sentenza istruttoria n. 499/2002 di questa Sezione;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 3 maggio 2005 la relazione del Consigliere dottor Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, gli avv.ti Ballero, per delega di Congiu, e Di Meo, come da verbale di udienza;


Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:


L’appellante ha impugnato la decisione indicata in epigrafe di rigetto del ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del provvedimento del 30 ottobre 1986 n. 28641 con cui è stata respinta l’istanza di concessione in sanatoria di un fabbricato abusivo di proprietà dell’attuale appellante situato in località “S. Arpagiu” del Comune di Quartu S. Elena.


La sentenza appellata ha ritenuto essenzialmente che la prima giustificazione del diniego impugnato, concernente l’ubicazione dell’edificio in un’area classificata “F” nelle previsioni di Piano regolatore e soggetta al vincolo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 17 del 19 maggio 1981, fosse autonomamente sufficiente a motivare il provvedimento negativo sulla istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 presentata dal sig. Congiu, provvedimento emesso il 30 dicembre 1986 quando era in vigore il vincolo di inedificabilità nella fascia costiera fino a 150 metri dal mare previsto dalla disposizione legislativa regionale qui richiamata. Tale circostanza inibiva infatti agli organi comunali l’accertamento positivo della c.d. “doppia conformità” richiesta dall’articolo 13 della legge n. 47/1985 per consentire il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per un edificio realizzato senza titolo.


Nell’appello la tesi è contestata con due distinte censure: a) la legge regionale n. 17/1981 era ormai abrogata al momento della definizione del giudizio di primo grado e sostituita con le disposizioni della legge regionale n. 23 del 1992 che all’articolo 4 fa salvi dal vincolo di tutela della fascia costiera di 300 metri dal mare i lotti interclusi se “specificamente individuati attraverso le prescrizioni del P. T. P.”; b) il Comune di Quartu S Elena nell’approvare lo studio di disciplina delle zone “F” ha inserito il lotto di cui trattasi nelle aree” di integrazione e riassetto dell’edificazione esistente” provando così che l’area dove è situato l’edificio realizzato dal sig. Congiu è urbanizzata e doveva essere esclusa dal vincolo di tutela della fascia costiera perché assimilabile ad una zona “ B” di Piano Regolatore.


Entrambe le censure sono, ad avviso del Collegio, infondate tenendo conto della essenziale considerazione che la legittimità di un provvedimento amministrativo non può che essere verificata con riguardo alle norme, legislative o di natura regolamentare, ed alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della sua adozione secondo indirizzi giurisprudenziali assolutamente pacifici dai quali non sussistono ragioni per discostarsi nel caso di specie.


Sono, pertanto, ininfluenti, ai fini della valutazione in ordine alla legittimità dell’atto impugnato in primo grado le vicende successive incidenti sia sulla persistenza del vincolo di tutela che sui contenuti delle prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area in questione.


Né ha alcun pregio sostenere che il Comune avrebbe dovuto tener conto della reale situazione di fatto dell’area e non della prescrizione urbanistica che la classificava quale zona “F”, il testo della norma della legge regionale, che veniva in rilievo nel caso di specie, lo impediva chiaramente riferendosi alla classificazione delle zone e non ad altro.


Fermo restando il carattere assorbente delle considerazioni che precedono appare, tuttavia, utile precisare che l’urbanizzazione delle aree immediatamente limitrofe a quella di proprietà del sig. Congiu è stata realizzata con intereventi edilizi anteriori all’anno 1980 e, quindi, almeno in parte (quattro interventi su otto) sanati con concessioni rilasciate in forza del condono di cui alla leggi n. 47/1985 e n. 724 del 23 dicembre 1994 (che ha riaperto i termini per la sanatoria di cui alla precedente legge n. 47/1985) mentre tre edifici sono stati sanzionati con la demolizione (due eseguite ed una in corso ) e per un altro intervento risalente al 1975 è in fase di rilascio la concessione in sanatoria. Sulla base di tali elementi di fatto non ritiene il Collegio che il terreno del sig. Congiu potesse essere considerato lotto intercluso.


Non è, peraltro, esatta la tesi difensiva di parte appellante secondo cui l’area era, già al momento del diniego opposto dall’Amministrazione appellata, ampiamente urbanizzata posto che, da un lato il Comune ha posto in essere le azioni possibili per contrastare l’abusivismo edilizio e da altra angolazione non poteva essere privilegiata la realizzazione di fabbricati abusivi con il riconoscimento per tale via di una diversa classificazione urbanistica (a zona B) delle aree interessate da tali interventi edilizi al fine di consentirne ulteriori non previsti nelle norme di piano, anche prescindendo dal vincolo di tutela, se non attraverso,come dimostra l’articolo 21 delle norme di attuazione del Piano Regolatore del Comune di Quartu S. Elena, l’attivazione di strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata.


Nello stesso ordine di idee non giova il richiamo ad insediamenti compatibili con la destinazione di piano perché realizzati con strumenti attuativi ovvero perché destinati a servizi di supporto alle attività turistiche previste nella zona in parola.


Per quanto attiene alla consistenza delle opere di urbanizzazione dagli elementi acquisiti in esito all’istruttoria disposta dal Collegio ed anche dagli atti e documenti presentati da parte appellante ne risulta una realizzazione parziale, anche se significativa, circostanza che giustifica comunque il ricorso allo strumento attuativo per la realizzazione di ulteriori interventi nell’area qui considerata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va respinto con conferma della sentenza appellata.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.


PQM


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo rigetta con conferma della sentenza appellata.


Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2000,00 a favore del Comune di Quartu S. Elena.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso addì 3 maggio 2005 in camera di consiglio con l’intervento di:
Raffaele Iannotta Presidente,
Raffaele Carboni Consigliere,
Goffredo Zaccardi Consigliere est.,
Claudio Marchitiello Consigliere
Nicola Russo Consigliere


L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Goffredo Zaccardi F.to Raffaele Iannotta


IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 3 FEBBRAIO 2006
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale