Cass. Sez. III n. 9308 del 9 marzo 2011 (Cc. 24 feb. 2011)
Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Stanzione
Beni ambientali. Valutazione di incidenza e permesso di costruire

La valutazione incidenza prevista dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 per gli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come SIC (siti di interesse comunitario) avendo ad oggetto l’analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.Giuliana FERRUA                                       Presidente
Dott.Ciro PETTI                                                 Consigliere
Dott.Alfredo M. LOMBARDI                                Consigliere
Dott.Guicla I. MULLIRI                                       Consigliere
Dott.Luca RAMACCI                                          Consigliere Est.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: STANZIONE Vincenzina nata a Pagani il 24/3/1960
- avverso l'ordinanza emessa i16 luglio 2010 dal Tribunale di Salerno Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
- Udito Pubblico Ministero nella persona del Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


STANZIONE Vincenzina proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in data 6 luglio 2010, con la quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emessa dal G.I.P. di Salerno, disponeva la misura reale sullo stabilimento balneare "Bagni Cinzia" in comune di Eboli.


Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che il Tribunale aveva disposto il sequestro sul presupposto della invalidità del permesso di costruire rilasciatole in quanto non preceduto dalla prescritta valutazione di incidenza richiesta per gli interventi da eseguirsi nelle aree SIC.


Evidenziava, a tale proposito, l'incertezza ed i dubbi interpretativi che avevano accompagnato l'intero iter procedimentale, in quanto in un primo momento l'amministrazione comunale competente riteneva non necessaria, sulla base di una disposizione dirigenziale, la valutazione di incidenza e solo dal dicembre 2008 (dopo il rilascio del titolo edilizio) una delibera di Giunta aveva chiarito che per la realizzazione di impianti balneari tale valutazione era invece dovuta.


Richiamando quindi il principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi, rilevava che mai le era stata data comunicazione dell'avvio di un procedimento di revoca o sospensione del titolo abilitativo rilasciato, cosicché il Tribunale aveva errato nel ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.


Aggiungeva che il rilascio, in data 4 giugno 2010, del parere favorevole di incidenza da parte della Regione avrebbe dovuto indurre i giudici ad una diversa considerazione del periculum in mora, così come la conseguente "convalida del titolo abilitativo" rilasciata il 13 luglio 2010 dall'amministrazione comunale.


Con un secondo motivo di ricorso lamentava il vizio di motivazione in ordine alla effettiva consistenza dell'intervento realizzato, che si assumeva costituito da opere diverse ed ulteriori da quelle assentite.


Osservava, sul punto, che le opere realizzate consistevano in strutture di legno, precarie e facilmente amovibili, fissate su pedane poggiate sulla sabbia e destinate alla rimozione al termine della stagione balneare e, pertanto, del tutto irrilevanti ai fini del D.P.R. 380\01.


Rilevava, infine, che in ogni caso le era stata rilasciata, in data 19 luglio 2010, dal competente ufficio regionale, un parere di incidenza favorevole riguardante l'effettivo intervento eseguito.


Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è infondato.


Occorre preliminarmente osservare che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene proponibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all'articolo 606 lettera e) C.P.P. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (v., da ultimo, Sez. V n. 35532, 1 ottobre 2010).


Ne consegue che devono ritenersi inammissibili i motivi dedotti dalla ricorrente con riferimento all'articolo 606, lettera e) C.P.P..


Ciò posto, deve osservarsi che, secondo quanto indicato nell'impugnato provvedimento, viene posta in dubbio la validità del titolo edilizio, rilasciato in assenza della valutazione di incidenza.


Il Tribunale ha ritenuto che la mancanza della suddetta valutazione determini l'illiceità dell'intervento eseguito e che, sotto il profilo soggettivo, la piena consapevolezza, da parte della ricorrente, della obbligatorietà della valutazione medesima era desumibile dalla comunicazione effettuata dal comune, nel dicembre 2008, a tutti i titolari di concessione demaniale circa la necessità del provvedimento e dell'avvio del procedimento di revoca del permesso di costruire, in regime di autotutela, in caso di mancato rilascio.


Precisava il Tribunale che l'amministrazione comunale aveva precisato come la mancanza di tale atto amministrativo avrebbe impedito di reimpiantare la struttura nella stagione estiva successiva e come, nell'anno 2010, la ricorrente abbia comunque iniziato la costruzione della struttura.


Aggiungeva che il rilascio da parte della Commissione VIA della Giunta Regionale della Campania del parere favorevole alla valutazione di incidenza non influiva sulla ritenuta sussistenza del periculum in mora in quanto le prescrizioni imposte non coincidevano con quelle contenute nel titolo abilitativo edilizio originario, cosicché riteneva necessaria almeno una valutazione della conformità dell'intervento eseguito a dette prescrizioni.


Date tali premesse, occorre ricordare che il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" all'articolo 5, comma ottavo stabilisce che "l'autorità' competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi."


Viene dunque chiaramente specificato che la valutazione di incidenza deve precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio.


La prevista procedura ha, infatti, lo scopo di analizzare e valutare gli effetti di un determinato intervento o di una particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne l'impatto e favorirne la conservazione.

Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é, evidentemente, quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale.


Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte dell'amministrazione competente vanificherebbe lo scopo della particolare procedura, che, come si é detto, è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e quelle di sviluppo del territorio.


Si tratta, pertanto, di una situazione del tutto analoga a quella relativa agli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per i quali si è ritenuto che l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio con la conseguenza di condizionarne l'efficacia.


Deve dunque affermarsi il principio secondo il quale la valutazione di incidenza prevista dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 per gli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come SIC (siti di interesse comunitario) avendo ad oggetto l'analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia.


Alla luce di tale principio, appare evidente come i giudici del riesame abbiano fatto buon uso delle diposizioni applicate e la circostanza che l'intervento sia stato eseguito in assenza della preventiva valutazione di incidenza risulta correttamente valutata e conforme al disposto del menzionato D.P.R. 357\97 e dell'articolo 44 D.P.R. 380\01.


In particolare, appare immune da censure la ritenuta inefficacia del titolo edilizio rilasciato e la irrilevanza del "parere favorevole" alla valutazione di incidenza in ordine alla sussistenza del periculum in mora sul presupposto della non perfetta coincidenza tra gli interventi eseguiti e quelli indicati nell'atto amministrativo.


Altrettanto corretta appare la valutazione della vicenda in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, tenendo conto dello sviluppo complessivo del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dei titoli.


Deve poi aggiungersi che l'eventuale rilevanza dei provvedimenti amministrativi adottati in data successiva alla decisione del Tribunale del riesame potrà essere oggetto di adeguata valutazione in sede di merito e non intacca la legittimità dell'ordinanza impugnata, unico oggetto di valutazione da parte di questa Corte.


Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali determinazioni indicate in dispositivo.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


Così deciso in Roma i124 febbraio 2011

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9 MAR. 2011