Sez. 3, Sentenza n. 6745 del 18/01/2006 Ud. (dep. 22/02/2006 ) Rv. 233556
Presidente: Vitalone C. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Ariberti. P.M. Izzo G. (Parz. Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Genova, 24 Maggio 2005)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Aree protette - Navigazione a motore - Divieto - Individuazione dell'area con strumenti di segnalazione - Necessità - Fondamento.

La navigazione a motore nelle aree marine protette non segnalate non è più prevista quale reato, ai sensi degli artt. 19 e 30 L. 6 dicembre 1991 n. 394, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 2003 n. 172, che ha introdotto, con l'art. 9, il comma nono bis dell'art. 2 della citata legge n. 394, ai sensi del quale i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione devono essere individuati con mezzi di segnalazione conformi alla normativa dell'Association International de Signalisation Maritime.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 18/01/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 73
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 36261/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARIBERTI Maurizio, nato a Milano il 24/12/1967;
avverso la sentenza del tribunale di Genova del 24 maggio del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
A seguito di opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 1733/2001, con il quale Ariberti Maurizio era stato condannato alla pena dell'ammenda di L. 150.000, veniva emesso decreto di citazione a giudizio. All'esito del dibattimento, durante il quale erano sentiti diversi testimoni, l'Ariberti era condannato per i reati L. n. 394 del 1991, ex art. 30, comma 1, e art. 19, comma 3 in relazione al Decreto 26 aprile 1999, art. 4, comma 3, lett. b), per aver navigato a motore all'interno della zona B), nell'area di riserva generale del Promontorio di Portofino. A fondamento della decisione il tribunale osservava che alla guida dell'imbarcazione di proprietà di tale Solfrano Alessandra si trovava proprio l'attuale ricorrente, come era emerso dalla deposizione del verbalizzante e dalla circostanza che l'imputato, nel sottoscrivere il verbale, non aveva fatto presente che l'imbarcazione era guidata dalla proprietaria. Ricorre per Cassazione il prevenuto tramite il suo difensore sulla base di due motivi.
IN DIRITTO
Con il primo motivo il difensore deduce la manifesta illogicità della motivazione perché il tribunale aveva motivato la condanna ritenendo più convincente la versione del verbalizzante, per non aver l'imputato mosso alcuna contestazione al momento dell'addebito, omettendo in tale modo di considerare tutte le altre testimonianze a favore del prevenuto, compresa quella della stessa Solfrano, proprietaria e reale conducente dell'imbarcazione. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione della L. 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 30, comma 1 bis come modificato dalla L. 8 luglio 2003, n. 172, art. 4, comma 2. Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare la norma anzidetta quale disposizione più favorevole al reo, posto che l'area marina ove si sarebbe verificata la violazione non era stata segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'art 2, comma 9 bis della legge in epigrafe. Pertanto, non essendovi le segnalazioni richieste, il fatto era punibile con una sanzione amministrativa. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato solo con riferimento al secondo motivo e va accolto per quanto di ragione.
La sentenza impugnata non può considerarsi manifestamente illogica perché il tribunale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto la testimonianza del verbalizzante più attendibile di quella resa dagli altri testi e tale valutazione non è censurabile in questa sede. D'altra parte la stessa proprietaria dell'imbarcazione, affermando di avere ceduto per un momento i comandi al prevenuto al momento dell'avvistamento da parte della capitaneria, ha in definitiva confermato che al momento del fermo alla guida si trovava l'imputato, il quale nell'immediatezza del fatto non fece presente di avere assunto il comando dell'imbarcazione solo in quel frangente. Il primo motivo quindi è inammissibile perché si risolve in censure in fatto non consentite in questa sede.
Fondato è invece il secondo motivo.
L'articolo 30 della Legge Quadro in materia di aree protette n. 394 del 1991 e successive modificazioni prevede oltre che ipotesi di reati contravvenzionali, anche semplici illeciti amministrativi. In particolare, per quanto concerne le aree marine, il comma 1 bis introdotto con la L. 8 luglio 2003, n. 172, articolo 4, comma 2 dispone che qualora l'area marina protetta non sia dotata degli opportuni mezzi di segnalazione e comunque il conduttore o il comandante dell'unità da diporto non sia a conoscenza dei vincoli relativi all'area, per la violazione dell'articolo 19, comma 3 della legge citata (divieto di navigazione a motore), in luogo della sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00.
Il comma 9 bis, dell'articolo 2 della Legge Quadro, introdotto con la L. 8 luglio del 2003, n. 172, articolo 4, comma 1 dispone a sua volta che i limiti geografici delle aree protette marine entro le quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione siano definiti secondo le indicazioni dell'istituto idrografico della Marina ed individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanati dall'Association Internazionale de Signalisation Marittime - Internationale Association of Marine Aids to Navigation and Lightouse Authorities. Le anzidette disposizioni, ancorché successive al fatto, erano già vigenti al momento della decisione per cui dovevano essere tenute presenti dal giudice anche d'ufficio a norma dell'articolo 2 c.p. quali disposizioni più favorevoli al reo. Invece nella decisione impugnata non v'è alcuna riferimento alla segnalazione del divieto che costituiva, a seguito delle modifiche dianzi evidenziate, il presupposto per la configurabilità del reato in luogo della semplice infrazione amministrativa.
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio. Il tribunale di Genova dovrà stabilire se la zona fosse o no segnalata e, a seconda del risultato dell'accertamento, adottare i provvedimenti consequenziali.
La tesi del Procuratore Generale che ha concluso per l'immediato proscioglimento perché il dubbio si deve risolvere a favore dell'imputato non può essere accolta perché nella fattispecie l'incertezza può essere superata. Infatti il giudice di merito rinnovando il dibattimento con la riaudizione dei verbalizzanti o assumendo informazioni presso la pubblica amministrazione potrebbe comunque accertare se il divieto fosse o no segnalato all'epoca del fatto.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 620 c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006