TAR Piemonte Sez. II n. 35 del 12 gennaio 2023
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)

In linea generale, la VINCA è prescritta, già dalla direttiva Habitat, sia per i "piani" sia per i "progetti" che possano avere incidenze significative sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (cfr. art. 6, co. 3, direttiva 92/43/CEE). La dicotomia tra piani e progetti è ribadita, a livello nazionale, dal d.p.r. 357/1997 (cfr. art. 5, co. 2 e 4) e, a livello regionale, dalla l.r. 19/2009, che dedica due distinti articoli alla VINCA su piani (art. 43) e alla VINCA su progetti (art. 44). Del resto, a seconda dello spettro di valutazione, la VINCA si associa alla VAS, se ha ad oggetto piani e programmi, e alla VIA, se invece afferisce a singoli progetti (cfr. art. 10 d.lgs. 152/2006). Dunque, la valutazione d'incidenza di un piano di recupero, che è un atto di pianificazione urbanistica, non può appuntarsi su aspetti di strutturazione concreta dell'opera o di esecuzione della stessa, perché essi verranno valutati, sotto il profilo dell'incidenza sul sito Natura 2000, nella VINCA prescritta in sede di presentazione del progetto dell'opera, a norma dell'art. 44 l.r. 19/2009.

Pubblicato il 12/01/2023

N. 00035/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00352/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2022, proposto da
Brama Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Montanaro ed Emanuela Ecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ylenia Barban, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via Giuseppe Giusti n. 3;

nei confronti

del Comune di Pragelato e dell'Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Federico Videtta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via Cernaia n. 30;
della Citta Metropolitana di Torino, di ARPA Piemonte, della Regione Piemonte, di Acea Pinerolese Industriale s.p.a. e dell'Azienda Sanitaria Locale Asl TO 3, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 230 del 3 settembre 2021, successivamente comunicata, con cui è stato espresso «giudizio di Valutazione di Incidenza Negativo per il Piano di Recupero delle frazioni di Joussaud e Laval», nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui in particolare:

- la nota del dirigente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 2847 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto «Parere negativo di Valutazione di Incidenza - Comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90»;

- la nota del dirigente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 604 del 20 febbraio 2021, con seconda richiesta di integrazioni;

- la determinazione dirigenziale dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 141 del 28 maggio 2019, con la prima richiesta di integrazioni agli elaborati proposti dalla società ricorrente;

- la nota del dirigente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 1114 del 3 aprile 2019, con la richiesta di termine per la formulazione di osservazioni;

- i contributi tecnici redatti da Arpa Piemonte e richiamati nel provvedimento finale impugnato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, del Comune di Pragelato e dell'Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in questa sede, Brama Costruzioni s.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie (in breve, l'Ente Parco) ha espresso una valutazione di incidenza ambientale (VINCA) negativa sul piano di recupero delle frazioni di Joussaud e Laval, nel Comune di Pragelato, comprese nel sito Natura 2000 IT1110080 "Val Troncea".

2. Si è costituito in giudizio l'Ente Parco, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione al ricorso straordinario e, di riflesso, l'inammissibilità della trasposizione della controversia al giudice amministrativo. Nel merito, l'Ente ha dedotto in ordine all'infondatezza delle doglianze.

3. Si sono inoltre costituiti, a difesa della ricorrente, l'Unione montana "Comuni Olimpici Via Lattea" e il Comune di Pragelato.

4. In sede cautelare, questo Tribunale ha provveduto, a norma dell'art. 55, co. 10, cod. proc. amm., alla sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito.

5. In vista di tale udienza, tenutasi il 13 dicembre 2022, la ricorrente ha chiesto, con adesione delle altre parti, un rinvio della causa, in ragione della pendenza del procedimento di riesame della VINCA. La richiesta di rinvio non è stata accolta, poiché la pendenza del riesame amministrativo non costituisce una fattispecie eccezionale idonea a giustificare il differimento della trattazione ai sensi dell'art. 70, co. 1 bis, cod. proc. amm. Inoltre, il rinvio sarebbe stato irragionevole, posto che l'udienza di discussione è stata sollecitamente fissata su richiesta cautelare della ricorrente.

6. Tanto premesso, si procede all'esame dell'eccezione preliminare sollevata dall'Ente Parco. A suo avviso, l'opposizione al ricorso straordinario sarebbe inammissibile perché non proveniente da un controinteressato, come invece prescritto dall'art. 10 d.p.r. 1199/1971, ma da un cointeressato, quale è l'Unione montana. Ne conseguirebbe, di riflesso, l'inammissibilità della trasposizione del gravame in sede giurisdizionale.

6.1. L'eccezione è infondata, per come già prospettato in sede cautelare.

6.2. L'opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la trasposizione del gravame dinanzi al giudice amministrativo è, ad oggi, integralmente disciplinata dall'art. 48 cod. proc. amm., in forza del quale «[q]ualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti» (co. 1).

6.3. La facoltà di opposizione è riconosciuta non più soltanto ai controinteressati, come invece previsto dall'art. 10 d.p.r. 1199/1971, ma a chiunque sia evocato con il ricorso straordinario, a prescindere dalla posizione assunta nel procedimento. La ratio dell'art. 48, co. 1, cod. proc. amm., sotto questo profilo innovativo rispetto all'art. 10 d.p.r. 1199/1971, è quella, sottesa a un criterio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, di garantire ai soggetti coinvolti nel procedimento che consegue alla proposizione del ricorso straordinario di scegliere la sede che ritengono più idonea per la trattazione della controversia (cfr. T.A.R. Venezia, Sez. II, 11 ottobre 2011 n. 1538; Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2019, n. 3396). La facoltà di opposizione è attribuita per il sol fatto di essere evocati nel procedimento, sicché la qualificazione dell'opponente in termini di controinteressato o cointeressato costituisce un posterius alla trasposizione e non può inficiarne l'ammissibilità.

7. Nel merito, il giudizio verte sulla legittimità della valutazione negativa di incidenza ambientale (VINCA negativa) resa dall'Ente Parco sul piano di recupero delle frazioni di Joussaud e Laval, presentata da Brama Costruzioni s.r.l. al fine di convertirle in un albergo diffuso. Il piano di recupero è stato assoggettato:

- sia a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. Piemonte 56/1977;

- sia a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE, del d.p.r. 357/1997 e della l.r. 19/2009, perché le frazioni di Joussaud e Laval si trovano all'interno del sito Natura 2000 IT1110080 "Val Troncea".

I due procedimenti di VAS e di VINCA sono stati coordinati, ai sensi dell'art. 10, co. 3, d.lgs. 152/2006, in forza del quale la VAS comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 d.p.r. 357/1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza.

8. Con il primo motivo di ricorso, Brama Costruzioni s.r.l. lamenta la violazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. 152/2006, dell'art. 17 bis, co. 4, l. 241/1990, dell'art. 5 d.p.r. 357/1997 e delle linee guida nazionali sulla VINCA, nonché l'eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione, per illegittimo aggravamento della procedura e per illogicità manifesta. In sintesi:

- con nota del 3 aprile 2019, l'Ente Parco avrebbe richiesto al Comune di Pragelato l'assegnazione di un termine di novanta giorni per formulare le osservazioni al piano di recupero al fine di evitare l'instaurazione del silenzio assenso, ma alcun silenzio assenso avrebbe potuto formarsi su una valutazione di incidenza ambientale;

- l'Ente avrebbe chiesto per tre volte integrazioni documentali alla ricorrente, mentre l'art. 5, co. 6, d.p.r. 357/1997, in materia di VINCA, dispone che l'autorità può chiedere una sola volta integrazioni al proponente;

- la società avrebbe comunque ottemperato alla richiesta, producendo innumerevoli documenti e, ciò nonostante, ricevendo un provvedimento reiettivo;

- questo modus operandi avrebbe determinato il superamento del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di VINCA, previsto dall'art. 43, co. 10, l.r. Piemonte 19/2009.

7.1. Il motivo è infondato, per l'assorbente rilievo che, in mancanza di una norma che qualifichi come perentorio il termine di conclusione del procedimento, il suo superamento non determina la consumazione del potere e non rende perciò illegittimo il provvedimento adottato tardivamente, ma al più consente l'attivazione degli altri rimedi previsti dall'ordinamento avverso l'inerzia dell'amministrazione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4847; T.A.R. Milano, Sez. IV, 27 aprile 2019, n. 934; T.A.R. Roma, Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 1805; T.A.R. Torino, Sez. II, 9 dicembre 2022, nn. 1092 e 1096).

7.2. Occorre precisare che un termine è perentorio se la legge fa conseguire al suo spirare la produzione di un effetto giuridico, attribuendo, dunque, valore provvedimentale (di accoglimento o di diniego) al silenzio amministrativo. In difetto di tale previsione, opera l'art. 2 l. 241/1990, che riconnette al silenzio inadempimento conseguenze risarcitorie e rimedi propulsivi, senza privare l'amministrazione del potere di provvedere. Pertanto, alcun rilievo, ai presenti fini, assume la formulazione letterale dell'art. 43, co. 10, l.r. 19/2009, secondo cui «[l]'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza», perché la scadenza del predetto termine non reca alcun effetto provvedimentale.

7.3. Del resto, l'operatività dei meccanismi di silenzio assenso procedimentale (art. 17 bis, co. 4, l. 241/1990) ed esoprocedimentale (art. 20, co. 4, l. 241/1990) è impedita laddove la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. Siffatto impedimento vale per la VINCA, per la quale l'art. 6, co. 3, della direttiva Habitat 92/43/CEE prescrive che le autorità nazionali devono dare, all'esito della valutazione, il loro accordo sui piani o progetti incidenti sui siti protetti.

8. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. 152/2006, dell'art. 5 d.p.r. 357/1997, degli artt. 43 e 44 l.r. Piemonte 19/2009 e delle linee guida nazionali sulla VINCA, nonché l'eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione, per illegittimo aggravamento della procedura e per illogicità manifesta, in quanto la valutazione negativa d'incidenza ambientale poggerebbe su aspetti progettuali ed esecutivi dell'opera, i quali non attengono alla fase di pianificazione urbanistica a cui appartiene l'approvazione del piano di recupero, bensì alla successiva fase di valutazione del progetto.

8.1. La doglianza è suscettibile di astratta condivisione, ma non può essere analizzata isolatamente, occorrendo verificare se i singoli motivi ostativi frapposti dall'Ente Parco all'approvazione del piano di recupero attengano alla fase di pianificazione o alla successiva fase progettuale dell'opera.

8.2. In linea generale, la VINCA è prescritta, già dalla direttiva Habitat, sia per i "piani" sia per i "progetti" che possano avere incidenze significative sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (cfr. art. 6, co. 3, direttiva 92/43/CEE). La dicotomia tra piani e progetti è ribadita, a livello nazionale, dal d.p.r. 357/1997 (cfr. art. 5, co. 2 e 4) e, a livello regionale, dalla l.r. 19/2009, che dedica due distinti articoli alla VINCA su piani (art. 43) e alla VINCA su progetti (art. 44). Del resto, a seconda dello spettro di valutazione, la VINCA si associa alla VAS, se ha ad oggetto piani e programmi, e alla VIA, se invece afferisce a singoli progetti (cfr. art. 10 d.lgs. 152/2006).

8.3. Dunque, si conviene con l'osservazione attorea per cui la valutazione d'incidenza di un piano di recupero, che è un atto di pianificazione urbanistica, non può appuntarsi su aspetti di strutturazione concreta dell'opera o di esecuzione della stessa, perché essi verranno valutati, sotto il profilo dell'incidenza sul sito Natura 2000, nella VINCA prescritta in sede di presentazione del progetto dell'opera, a norma dell'art. 44 l.r. 19/2009.

8.4. Tuttavia, non tutti i motivi ostativi sollevati dall'Ente Parco nel caso di specie concernono questioni progettuali.

8.5. In particolare, l'autorità ha reputato incompatibile con la conservazione del sito la previsione del recupero del tracciato storico Laval-Joussaud, perché la stessa realizzazione di tale opera di viabilità potrebbe compromettere l'habitat prioritario 7220 * (formazioni igrofile di muschi calcarizzanti) presente sul vecchio tracciato. Sono state giudicate insufficienti anche le misure di mitigazione proposte dalla società, consistenti nel leggero spostamento verso valle del tracciato e la realizzazione di una passerella, perché è l'esistenza stessa dell'opera viaria a compromettere l'habitat prioritario.

8.6. L'Ente ha, inoltre, valutato negativamente l'impatto che l'esercizio dell'albergo diffuso potrà avere sugli habitat nei dintorni dei borghi e sulle specie protette ivi presenti, in ragione dell'incremento della presenza umana, dei consumi di risorse e delle emissioni.

8.7. Entrambe queste valutazioni (punti A e G del provvedimento) attengono alla fase di pianificazione degli interventi, sicché resistono alla censura attorea.

8.8. Il motivo è viceversa fondato rispetto ai restanti motivi ostativi, perché effettivamente attinenti alla fase esecutivo-progettuale delle opere.

8.9. Dalla lettura del provvedimento emerge, infatti, che i rilievi di cui ai punti B (prelievo delle acque), D (opere per la minimizzazione del rischio idrogeologico per la borgata di Laval-Joussaud), E (opere di riassetto idrogeologico sul Rio della Volpe) ed F (emissioni, consumi, ingombri e interferenze in fase di cantiere) concernono tutti l'impatto ambientale dei cantieri legati all'attuazione delle opere e, dunque, eccedono lo spettro valutativo della VINCA su piani di cui all'art. 43 l.r. 19/2009.

8.10. Anche il rilievo C (sistema di depurazione e smaltimento delle acque), appuntandosi sulla localizzazione delle tubazioni al di sotto del vecchio tracciato viario Laval-Joussaud, concerne un aspetto progettuale, da demandare alla successiva fase valutativa.

9. Con il terzo motivo la ricorrente deduce nuovamente la violazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. 152/2006, dell'art. 5 d.p.r. 357/1997, degli artt. 43 e 44 l.r. Piemonte 19/2009 e delle linee guida nazionali sulla VINCA, nonché l'eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione, per illegittimo aggravamento della procedura e per illogicità manifesta, lamentando l'atteggiamento passivo serbato dall'Ente Parco. Questi avrebbe demandato al proponente ogni analisi funzionale a escludere le incidenze del piano sul sito nonché la ricerca di soluzioni alternative, così contravvenendo alle linee guida nazionali sulla VINCA, che invece, al punto 1.4, affermano: «l'Autorità competente per la VIncA potrà richiedere di riformulare la proposta con la presentazione di ulteriori soluzioni progettuali e/o localizzative […] oppure proponendo direttamente le soluzioni ritenute più idonee affinché si possa escludere una incidenza significativa nelle conclusioni della Valutazione appropriata».

9.1. Il motivo è infondato.

9.2. L'autorità competente è chiamata a effettuare una valutazione su un piano presentato da terzi, perciò è ovvio che spetti questi ultimi la preliminare analisi dei fattori di rischio nonché l'individuazione delle soluzioni atte a superarle. Per tale ragione è prescritta la presentazione, da parte del proponente, della relazione per la valutazione di incidenza, di cui all'allegato G al d.p.r. 357/1997 e all'allegato C l.r. 19/2009, la quale deve contenere anche la descrizione delle interferenze del piano con il sistema ambientale.

9.3. All'autorità spetta, poi, il compito di rilevare le criticità del piano e del progetto, assegnando – in sede di contraddittorio procedimentale – al proponente un adeguato spazio temporale per rispondere ai rilievi e per individuare delle alternative, mentre la proposizione diretta di soluzioni da parte dell'autorità è – come del resto emerge chiaramente dal passaggio delle linee guida sopra riportato – una mera facoltà.

10. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10, 11 e 301 d.lgs. 152/2006, dell'art. 5 d.p.r. 357/1997, degli artt. 43 e 44 l.r. Piemonte 19/2009 e delle linee guida nazionali sulla VINCA, nonché l'eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione, per illegittimo aggravamento della procedura e per illogicità manifesta, in quanto l'Ente Parco avrebbe emesso un giudizio negativo senza dimostrare che il piano di recupero possa determinare interferenze negative significative sul sito Natura 2000. L'Ente avrebbe fatto malgoverno del principio di precauzione, perché – ai sensi delle linee guida nazionali – questo può applicarsi solo in caso di mancanza di ragionevole certezza scientifica in ordine alle incidenze e sempre che queste siano significative.

10.1. Il motivo è infondato.

10.2. Il principio di precauzione, enunciato dall'art. 191 T.F.U.E. e operante per ogni valutazione sulla compatibilità ambientale di interventi antropici, stabilisce che «ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali» (Cons. Stato, Sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495; Id., Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655). Se è vero che l'applicazione di siffatto principio presuppone «l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto il più possibile completa» (Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1240), non si può pretendere l'adduzione di prove piene di concretizzazione del rischio, poiché è proprio la funzione precauzionale che impone di agire in un contesto d'incertezza.

10.3. Nel caso di specie, l'Ente Parco ha rilevato e compiutamente illustrato i fattori di rischio derivanti dal recupero, in termini di attività ricettiva, delle frazioni Joussaud e Laval.

10.4. Con specifico riferimento al recupero del vecchio tracciato viario (punto A del provvedimento), il rischio è costituito dalla compromissione dell'habitat prioritario 7220 * (formazioni igrofile di muschi calcarizzanti), di carattere puntiforme ed estremamente raro. Non vi sono certezze scientifiche che permettano di escludere che l'esecuzione dell'opera viaria determini la scomparsa di tale elemento naturale. In particolare, il recupero del tracciato, ove è presente l'habitat, implica, per fronteggiare il rischio di cedimento idrogeologico, l'allontanamento delle acque, che però sono fondamentali per la conservazione dei muschi, nonché, comunque, importa la presenza umana e la posa di opere potenzialmente idonee a danneggiare le formazioni esistenti. La rarità dell'elemento naturale e l'assenza di convincenti rassicurazioni in ordine alla sua conservazione rendono, quindi, ragionevole, alla luce del principio di precauzione, il giudizio negativo d'incidenza ambientale. La significatività dell'incidenza è in re ipsa nella riconduzione dell'elemento naturale alla categoria degli "habitat naturali prioritari", che, a norma dell'art. 1 direttiva 92/43/CEE, sono «i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 [i.e. nel territorio degli Stati membri] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I».

10.5. Anche in relazione agli impatti ambientali derivanti dall'esercizio dell'attività ricettiva, i fattori di rischio sono stati precipuamente enucleati nel provvedimento e negli atti istruttori (ad esempio, nella richiesta di integrazioni del 20 febbraio 2021). Come si evince dalla motivazione provvedimentale, il proponente non ha valutato, conformemente a quanto richiesto dall'autorità, l'impatto antropico derivante dalla presenza turistica non solo all'interno delle borgate, ma anche nelle aree circostanti, dedite all'attività pastorale e interessate dalla presenza di habitat naturali: «[i]l proponente non approfondisce l'integrazione ed eventuale incidenza dell'attività di esercizio dell'Albergo Diffuso con l'attività agro-pastorale insediata nei mesi estivi; tale lacuna si ritiene non sottovalutabile in funzione della tutela e conservazione di habitat e di specie presenti nell'area che sono direttamente legate e talvolta dipendenti dallo svolgimento dell'attività pastorale (6520 Praterie montano-subalpine a Trisetum flavescens (Praterie montane da fieno), 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) e 9420 Boschi di larice e/o pino cembro (Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra). Il proponente avrebbe dovuto valutare l'effetto cumulato della fruizione turistica attuale (quindi non stanziale) e della accresciuta fruizione da parte di 284 nuovi ospiti soggiornanti, che è prevedibile utilizzino diversamente il territorio di pertinenza alle abitazioni. Inoltre, il pascolamento del bestiame domestico mal si concilia con le esigenze igienico sanitarie delle aree residenziali». Dunque, la mancanza di certezze scientifiche in ordine all'insussistenza di rischi deriva da una mancanza addebitabile al proponente stesso.

11. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art. 2 direttiva 92/43/CEE e delle indicazioni interpretative dettate dalla Commissione europea con il documento "Domande frequenti su Natura 2000", nonché la violazione dei principi di sviluppo sostenibile e proporzionalità e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti e della motivazione. Il giudizio negativo dell'Ente Parco contravverrebbe, infatti, al principio – enucleato dall'art. 2 della direttiva e dal documento della Commissione europea – secondo cui le misure prescritte dalla direttiva non intendono escludere le attività socio-economiche sui siti Natura 2000, quanto assicurare che esse si svolgano con modalità atte a salvaguardare le specie e gli habitat presenti. Viceversa, l'Ente non avrebbe considerato le positività derivanti dall'intervento e si sarebbe arroccato su una posizione aprioristicamente negativa.

11.1. Il motivo è infondato.

11.2. Dalla specificità dei rilievi contenuti nel provvedimento impugnato emerge come l'Ente Parco non abbia frapposto alcun acritico diniego, ma abbia, al contrario, segnalato degli aspetti abbisognevoli di correzioni, come l'eliminazione dell'opera di recupero del tracciato storico e una più compiuta valutazione e mitigazione degli impatti ambientali discendenti dall'esercizio dell'attività ricettiva. Non viene messo in discussione il piano di recupero tout court, ma degli aspetti specifici allo stato – e salva la rivalutazione che seguirà alla presentazione di una proposta integrativa – incompatibili con l'esigenza di protezione degli habitat naturali.

12. Con il sesto motivo vengono censurati i singoli motivi ostativi evidenziati dall'Ente Parco.

Le doglianze sono state trattate nei paragrafi precedenti, perciò non resta che ribadire che:

- i punti B (prelievo delle acque), C (sistema di depurazione e smaltimento delle acque), D (opere per la minimizzazione del rischio idrogeologico per la borgata di Laval-Joussaud), E (opere di riassetto idrogeologico sul Rio della Volpe) ed F (emissioni, consumi, ingombri e interferenze in fase di cantiere), poggiando su rilievi attinenti alla fase progettuale e di esecuzione dell'opera, non ostacolano il rilascio di una VINCA positiva sul piano di recupero;

- i punti A (viabilità e accesso alle borgate) e G (pressioni sull'ambiente in fase di esercizio) attengono, invece, alla fase pianificatoria e derivano dalla corretta applicazione delle norme e dei principi che sovrintendono la valutazione d'incidenza ambientale sui siti Natura 2000.

13. Il ricorso deve essere, dunque, accolto limitatamente ai motivi ostativi indicati ai punti B, C, D, E ed F, mentre, nel resto, va respinto.

14. Vista la reciproca soccombenza, le spese di giudizio vengono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nelle camere di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 e del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marcello Faviere, Referendario

Martina Arrivi, Referendario, Estensore