MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 25 febbraio 2011     
Definizioni delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              per la protezione della natura e del mare 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  Disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto direttoriale  11  dicembre  1997  di  approvazione
delle   procedure   per   l'autorizzazione   all'uso   dei   prodotti
disinquinanti in mare; 
  Visto il decreto del Direttore generale per la difesa del mare  del
23 dicembre 2002 di definizione delle procedure per il riconoscimento
di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da  impiegare  in
mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi; 
  Visto il decreto del Direttore generale  per  la  protezione  della
natura  del  24  febbraio  2004  di  modifica  del   citato   decreto
direttoriale 23 dicembre 2002; 
  Visto il decreto  direttoriale  31  marzo  2009  con  il  quale  si
riconosce l'impiegabilita' in mare di prodotti composti da  materiali
inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per  la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi; 
  Visto il decreto direttoriale DEC/DPN/1928 del 29 ottobre  2007  di
istituzione, presso la Direzione per la protezione della  natura,  di
un tavolo tecnico finalizzato alla formalizzazione di uno  schema  di
revisione del citato decreto direttoriale del 23 dicembre 2002; 
  Considerati gli  esiti  dei  lavori  del  suddetto  tavolo  tecnico
relativamente alle specifiche  tecniche  dei  prodotti  assorbenti  e
disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione
da idrocarburi  petroliferi  e  alla  definizione  dei  nuovi  metodi
analitici  finalizzati  a  valutare  l'efficacia  e  l'ammissibilita'
all'impiego in mare dei suddetti prodotti; 
  Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione di  nuove
procedure  per  il  riconoscimento  dell'idoneita'  tecnica  e  della
ecocompatibilita'  dei  prodotti   assorbenti   e   disperdenti   con
l'ambiente marino; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2, 3, 4, 5  e
6  che  ne   fanno   parte   integrante,   definisce   le   procedure
amministrative e tecniche necessarie per conseguire il riconoscimento
di idoneita' esclusivamente dei prodotti da impiegare per la bonifica
dell'ambiente marino dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi,
appartenenti alle seguenti tipologie: 
    prodotti assorbenti di origine sintetica o naturale non inerti; 
    prodotti disperdenti di origine sintetica o naturale; 
  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente  Decreto  i
prodotti ad azione biologica e i prodotti  di  origine  sintetica  ad
azione disinquinante non compresi nel precedente comma. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: 
    prodotti assorbenti di origine sintetica o naturale  non  inerti:
materiali insolubili di natura chimica utilizzati per  rimuovere  gli
idrocarburi petroliferi sfruttando le loro capacita' adsorbenti; 
    prodotti disperdenti di  origine  sintetica  o  naturale:  agenti
chimici che, attraverso un meccanismo di micellazione, favoriscono la
dispersione degli idrocarburi petroliferi nella colonna d'acqua; 
    prodotti ad azione biologica: colture  microbiologiche  (batteri,
funghi o lieviti), additivi enzimatici o additivi nutritivi ad azione
biodegradante sugli idrocarburi petroliferi; 
    prodotti di origine sintetica ad azione  disinquinante:  prodotti
con meccanismo di azione diverso da quello assorbente o disperdente. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
Istanza di riconoscimento di idoneita' per i  prodotti  assorbenti  o
                             disperdenti 
 
  1.  Le  societa'  produttrici  ovvero  le  societa'  che  intendano
immettere sul mercato nuovi prodotti appartenenti alle  tipologie  di
cui all'art. 1 del presente  decreto  devono  presentare  istanza  di
riconoscimento di idoneita' degli stessi al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare - Direzione  generale  per  la
protezione della natura e del mare,  via  Cristoforo  Colombo,  44  -
00147 Roma. 
  2. Tali istanze devono essere corredate dalla documentazione di cui
all'allegato 1, comprensiva della scheda tecnica del prodotto redatta
in conformita' alle indicazioni di  cui  all'allegato  2  o  3,  alla
documentazione relativa ai test e alle prove di  laboratorio  di  cui
all'allegato 4 o 5 e la documentazione relativa alle informazioni  da
apporre sull'involucro esterno del prodotto  redatta  in  conformita'
alle indicazioni di cui all'allegato 6. 
  3. La documentazione relativa ai test e alle prove  di  laboratorio
di cui al precedente comma 2 dovra' pervenire da  Enti  e/o  Istituti
pubblici conformi ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e
che  dimostrino  di  partecipare  a  circuiti  di   intercalibrazione
nazionali  e/o   internazionali,   ovvero   da   laboratori   privati
accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
           Istruttoria per il riconoscimento di idoneita' 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare verificata la conformita' delle istanze  di  cui  al  precedente
art. 3, trasmette all'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca  ambientale  e   all'Istituto   superiore   di   sanita'   la
documentazione tecnica necessaria ai  fini  dell'acquisizione  di  un
parere   congiunto   sull'idoneita'   dei   prodotti   assorbenti   o
disperdenti. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, sulla  base  della  conformita'  della  documentazione  di  cui
all'art. 3 e dei  pareri  tecnici  di  cui  al  precedente  comma  1,
provvede, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza,  ad
emanare un  provvedimento  che  riconosce  l'idoneita'  dei  prodotti
assorbenti o disperdenti all'impiego in mare per  la  bonifica  dalla
contaminazione da idrocarburi petroliferi. 
  3.  Qualora  nel  corso  della  istruttoria  si  renda   necessaria
l'acquisizione di documentazione integrativa, il termine  di  novanta
giorni di cui al comma 2, e' sospeso fino alla  data  di  ricevimento
della suddetta documentazione. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare rendera' pubblico sul sito internet istituzionale  l'elenco  dei
prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei  ai  sensi  del
presente decreto. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Impiego dei prodotti riconosciuti idonei 
 
  1. Il provvedimento di cui al precedente articolo 4,  comma  2  non
costituisce formale autorizzazione all'effettivo impiego in mare  dei
prodotti  assorbenti  o   disperdenti   riconosciuti   idonei.   Tale
autorizzazione deve essere  appositamente  rilasciata,  di  volta  in
volta,  dal  Centro  operativo  antinquinamento  operante  presso  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  -
Direzione generale per la  protezione  della  natura  e  del  mare  -
Divisione VIIª. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, sulla  base  di  eventuali  indicazioni  fornite  dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale e/o dall'Istituto
superiore di sanita', e attraverso il provvedimento di riconoscimento
di idoneita', puo'  imporre  prescrizioni  all'impiego  in  mare  dei
prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei. 
  3. I prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei dovranno
riportare sull'involucro esterno le informazioni di cui  all'allegato
6 al presente decreto. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
  Durata e rinnovo del provvedimento di riconoscimento di idoneita' 
 
  1. Il provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, di cui al  precedente  art.  4,  comma  2,  ha
durata quinquennale ed e' rinnovabile, all'atto della  scadenza,  con
le modalita' di cui ai successivi commi 2 e 3. 
  2. Qualora il  prodotto  gia'  riconosciuto  idoneo  ai  sensi  del
presente decreto non abbia mutato la sua composizione  chimica  e  le
sue caratteristiche fisiche alla data di scadenza  del  provvedimento
di riconoscimento di idoneita', la societa' produttrice o che immette
sul mercato il prodotto assorbente o disperdente, deve presentare una
dichiarazione in  cui  si  attesta  che  il  prodotto  ha  conservato
immutate la composizione chimica e le caratteristiche  fisiche  dalla
data del suddetto provvedimento di riconoscimento  di  idoneita'.  E'
fatta salva la facolta' del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, sentito il parere dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale e  dell'Istituto  superiore
di sanita', di richiedere alla societa' produttrice o che immette sul
mercato il prodotto assorbente o disperdente, documentazione  tecnica
integrativa che sia  di  supporto  alla  procedura  del  rinnovo  del
provvedimento di riconoscimento di idoneita'. 
  3. Qualora il  prodotto  gia'  riconosciuto  idoneo  ai  sensi  del
presente decreto abbia mutato la sua composizione chimica  e  le  sue
caratteristiche fisiche alla data di scadenza  del  provvedimento  di
riconoscimento di idoneita', la societa' produttrice  o  che  immette
sul mercato il prodotto assorbente o disperdente, deve presentare una
nuova istanza secondo le procedure di cui  all'art.  3  del  presente
decreto al fine di ottenere il rinnovo del suddetto provvedimento. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                    Aggiornamento degli allegati 
 
  1.  L'aggiornamento  delle  procedure  tecniche   contenute   negli
allegati al presente decreto e' effettuato con decreto del  direttore
generale per la protezione della natura e del mare. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Sono fatte salve le istanze per il riconoscimento  di  idoneita'
dei prodotti assorbenti o disperdenti presentate ai sensi del decreto
direttoriale 23 dicembre 2002 e s.m.i. nei novanta giorni  successivi
alla pubblicazione del presente decreto. 
  2. I prodotti assorbenti e disperdenti riconosciuti idonei ai sensi
del decreto direttoriale 23 dicembre 2002 e s.m.i. mantengono la loro
idoneita' sino alla naturale scadenza del provvedimento con il  quale
tale idoneita' e' stata riconosciuta. Il relativo rinnovo seguira' le
procedure amministrative e tecniche di cui al presente decreto. 
  3. Il decreto del direttore generale dell'ispettorato centrale  per
la  difesa  del  mare  dell'11  dicembre  1997  «Approvazione   delle
procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti  in
mare», il decreto del direttore generale per la difesa del  mare  del
23 dicembre 2002 «Definizione delle procedure per  il  riconoscimento
di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da  impiegare  in
mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi»
e il decreto del direttore generale per la  protezione  della  natura
del 24 febbraio  2004  «Provvedimento  di  modifica  del  decreto  23
dicembre  2002  concernente  ''Definizione  delle  procedure  per  il
riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da
impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi
petroliferi"» sono abrogati. 
    Roma, 25 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Grimaldi 

        
      
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico