TAR Lombardia (BS) Sez. I n.658 del 24 settembre 2020
Acque.Concessione di derivazione di acqua pubblica per la realizzazione di un impianto idroelettrico e giurisdizione TSAP

L'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile non solo quando l'atto provenga da un organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca una manifestazione dei poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche quando detto atto, ancorché proveniente da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca tuttavia per incidere immediatamente sull'uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi; di conseguenza appartiene alla giurisdizione del suddetto Tribunale la definizione della controversia avente ad oggetto la richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica per la realizzazione di un impianto idroelettrico

Pubblicato il 24/09/2020

N. 00658/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00324/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso generale 324 del 2020, proposto da Hpe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato Francesco Onofri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Ferramola n. 14;

contro

la Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Soprintendenza per l’archeologia, le belle arti e paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
la Soprintendenza per beni architettonici e paesistici delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, il Comune di Marmirolo,
il Parco del Mincio - area tecnica, agricoltura e ambiente, servizio tecnico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’atto dirigenziale della Provincia di Mantova dell’area 4 – Tutela e Valorizzazione dell’ambiente Servizio energia parchi e natura VIA e VAS n. PD/123 dell’11.2.2020;

- del verbale della Conferenza dei Servizi della Provincia di Mantova del 13.11.2019 e delle determinazioni in esso contenute;

- della comunicazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova alla Provincia di Mantova del 12.11.2019 prot. n. 9152;

- delle controdeduzioni del Parco del Mincio inviate alla Provincia di Mantova in data 10.10.2019, fascicolo n. 116/2019;

- del parere di competenza inviato dal Parco del Mincio alla Provincia di Mantova in data 5.8.2019, fascicolo n. 116/2019;

- del parere di competenza inviato dal Comune di Marmirolo con nota 5.8.2019 (doc. n. 6);

- del parere del Comune di Marmirolo inviato alla Provincia di Mantova in data 26.9.2019 prot. 14910;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova e della Soprintendenza per l’archeologia, le belle arti e paesaggio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue


1.1. In conformità alle previsioni di cui al Procedimento Autorizzativo Unico Regionale - P.A.U.R., il 4 aprile 2019 la ricorrente HPE presentò alla Provincia di Mantova una domanda per la realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico su sponda sinistra del fiume Mincio, da cui avrebbe derivato le acque necessarie all’attività, e, così, per l’acquisizione dei titoli autorizzativi, concessioni, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati.

1.2. Il 13 novembre 2019 si tenne una conferenza di servizi, nel corso della quale la Soprintendenza formulò il proprio parere negativo (l’Ente Parco del Mincio e il Comune di Marmirolo si erano già pronunciati sfavorevolmente); ne seguì un preavviso di rigetto da parte della Provincia di Mantova poi confermato dal provvedimento dirigenziale 11 febbraio 2020, di “archiviazione istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale art. 27 bis d. lgs.152/06 - progetto: concessione per piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal fiume Mincio e realizzazione di impianto idroelettrico in località Pozzolo (comune di Marmirolo) - proponente: società H.P.E. s.r.l.”.

1.3. È seguito il ricorso qui in esame, proposto avverso il diniego e gli atti presupposti; nel successivo giudizio, è stata emessa l’ordinanza 20 luglio 2020, n. 238, in cui la Sezione ha rinviato per trattazione all’udienza camerale del 23 settembre 2020, sollevando d’ufficio questione circa la propria giurisdizione sulla controversia in epigrafe, in quanto “la controversia potrebbe appartenere alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, atteso che, ai sensi dell' art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775 del 1933, sono devoluti alla sua cognizione tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche (Cass. civ., s.u., 28 dicembre 2018, n. 33656; C.d.S, V, 8 settembre 2010, n. 6492)”.

2.1. Le osservazioni presentate dalla parte ricorrente – la Provincia ha senz’altro aderito all’eccezione - non conducono il Collegio a mutare avviso.

2.2. Come già rilevato, “L'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile non solo quando l'atto provenga da un organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca una manifestazione dei poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche quando detto atto, ancorché proveniente da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca tuttavia per incidere immediatamente sull'uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi; di conseguenza appartiene alla giurisdizione del suddetto Tribunale la definizione della controversia avente ad oggetto la richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica per la realizzazione di un impianto idroelettrico” (così C.d.S., V, 8 settembre 2010, n.6492); soluzione poi confermata da Cass. s.u. 28 dicembre 2018, n. 33656, per cui appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche “la controversia relativa all'impugnazione del decreto amministrativo con cui una Regione assoggetta alla valutazione d'impatto ambientale un progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica, atteso che, ai sensi dell' art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775 del 1933 , sono devoluti alla cognizione di tale tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche”.

2.3. È poi vero che il complesso TAR-Consiglio di Stato ha giurisdizione su tutte le controversie “concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque” (così Cass. s.u. 19 aprile 2013, n. 9534): ma ciò non si può evidentemente affermare per un provvedimento da cui dipende direttamente, attraverso l’autorizzazione alla realizzazione di una derivazione, l’utilizzo delle acque del fiume Mincio.

Del resto, la stessa HPE, quando l’autorizzazione su un precedente analogo progetto – ma da realizzare in sponda destra del fiume – era stata negata con provvedimento 7 ottobre 2015, n. 2111, sempre della Provincia di Mantova, aveva proposto ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque, poi definito sfavorevolmente.

3. L’ordinanza cautelare richiesta è evidentemente assorbita dalla presente decisione.

Giova tuttavia soggiungere che, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, non è revocabile in dubbio come il giudice, il quale concluda per la propria carenza di giurisdizione, non possa disporre misure cautelari: se ciò è vero in pendenza di regolamento preventivo di giurisdizione (art. 10, II comma, c.p.a.), quando la pronuncia definitiva della questione è affidata ad altro giudice, lo sarà a maggior ragione quando a lui spetta ogni decisione sul rito e sul merito.

4. Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione spettante al Tribunale superiore delle acque pubbliche, ferma l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 11 c.p.a..

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Provincia di Mantova e della Soprintendenza liquidandole in € 2.000,00 in favore della prima, e in € 1.000,00 delle seconda, oltre accessori in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 23 settembre 2020 con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario

Elena Garbari, Referendario