Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  

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Abuso di necessità
di Luca RAMACCI
pubblicato sulla rubrica "Ecolex" ne La Nuova Ecologia ottobre 2007
Abuso di necessità. Una definizione che è entrata nell’uso corrente, tanto che qualcuno si sente ogni tanto in dovere, trattando dell’argomento, di distinguere tra abusivismo “buono” causato dalla necessità di reperire un alloggio, e “cattivo”, quello dei palazzinari, dimenticando però che le conseguenze sul territorio sono le stesse.
L’abuso di necessità, poi, giuridicamente non esiste. L’articolo 54 del codice penale, che si invoca in questi casi, dice che non è punibile chi commette il fatto costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Agli studenti si fa l’esempio del naufrago che, per salvarsi, respinge in mare qualcuno che tenta di aggrapparsi alla stessa tavola capace di tenere a galla una sola persona. Ma è cosa del tutto diversa dal dire che si è commesso un abuso edilizio non sapendo dove andare ad abitare.
La Corte di cassazione lo dice da venti anni ed ha dovuto ribadirlo recentemente, in modo molto chiaro, con la sentenza n. 28499 del 10 luglio 2007.
Il caso riguarda un signore che, a Rimini, aveva sopraelevato di un piano un fabbricato preesistente giustificandosi con la vana ricerca di altre case in affitto, le disagiate condizioni economiche e l’intollerabilità della convivenza con i suoceri nel loro appartamento.
I Supremi giudici hanno chiarito il pericolo di restare senza abitazione è, nonostante i suoceri, concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dell'assistenza sociale. Manca, inoltre, non solo il danno grave alla persona richiesto dalla legge (anche se qualche vecchia decisione lo individuava in ogni danno grave ai diritti fondamentali, compreso quello all'abitazione), ma anche e soprattutto l'inevitabilità del pericolo. Costruire, spiega la Corte, non è vietato in modo assoluto quindi, se il suolo è edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire. Se invece il suolo non è edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente.
Mi chiedo poi come è possibile che non si disponga dei soldi per l’affitto mentre si trovano con facilità quelli per l’acquisto del terreno, la parcella del notaio e l’acquisto dei materiali per realizzare, molte volte, non dei ricoveri di fortuna ma graziose villette con giardino.