Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  

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"Testone" di nome e di fatto
di Luca RAMACCI
Pubblicata sulla rubrica "Ecolex" in La Nuova Ecologia Gennaio 2007

Il “testone unico ambientale”, figlio degenere della “pornolegge”, ha compiuto i primi mesi di vita.
Elaborato a tempo di record dai famosi “saggi”, è formato da oltre 700 pagine la cui comprensione risulta talvolta più difficile delle centurie di Nostradamus.
Ci si è chiesti, ad esempio, cosa intende l’articolo 199, comma 3 lettera f) per “versamento sul terreno di discariche di rifiuti civili…” cercando di immaginare con quali modalità tecniche si possa “versare una discarica” e, soprattutto, cosa siano i rifiuti “civili” che in altre parti del testo non compaiono.
Un uso poco accorto del “copia e incolla” ha reso criptica l’individuazione degli scarichi “nuovi” mentre la voce R14 dell’allegato C alla parte quarta, inserendo tra le attività di recupero il “deposito temporaneo irregolare”, ne rende in teoria possibile l’autorizzazione.
Si potrebbe continuare, aumentando l’effetto comico. Ma se pensiamo che tutto ciò è legge dello stato, c’è ben poco da ridere.
I decreti attuativi del “Testone” sono stati emanati in tutta fretta dal precedente governo mentre l’attuale ministro ha comunicato che devono ritenersi privi di efficacia giuridica. C’è così chi dice siano “sospesi”, mentre altri affermano che sono validi ma impugnabili con successo davanti al giudice amministrativo.
Quest’ultimo, però, in una prima pronuncia su una richiesta di sospensiva, ha detto che non c’è nulla da sospendere perché vi ha già provveduto il Ministro. Un altro bel pastrocchio.
Sono state poi sollevate due questioni di legittimità costituzionale in materia di terre e rocce da scavo e di ceneri di pirite, escluse dalla categoria dei rifiuti nonostante ne posseggano tutte le caratteristiche.
Intanto il legislatore comincia ad attuare le prime modifiche.
Con la Legge 228-2006 ha posticipato l’entrata in vigore della parte seconda in materia di VIA VAS e IPPC, mentre con il D.Lv. 284-2006 ha introdotto un regime transitorio conseguente alla soppressione delle Autorità di bacino ed ha eliminato l’“Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti”, prorogando il termine per l’adeguamento dello Statuto del Conai ai principi del “testo unico”.
E’ ancora poco, ma il Consiglio dei Ministri ha già approvato, in via preliminare, importanti ed urgenti modifiche che si spera di vedere presto in gazzetta ufficiale senza i soliti aggiustamenti suggeriti dal mondo imprenditoriale che già mugugna.
Auguriamoci solo che, alla fine, non sia peggio la toppa del buco come dice un proverbio veneziano.


Luca RAMACCI