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Non più sanatoria in zona vincolata
di Luca RAMACCI
Pubblicata sulla rubrica "Ecolex" in La Nuova Ecologia Novembre 2006
La legislazione ambientale è unica per ambiguità.
Ciò consente, anche alle pubbliche amministrazioni, letture
improprie che consentono comportamenti altrimenti vietati.
Nel campo dell’urbanistica e della tutela del paesaggio la
fantasia degli enti locali supera ogni aspettativa. Basti pensare a
quanto è successo con l’ultimo condono edilizio,
liberamente interpretato da molti Comuni con risultati disastrosi.
Fortunatamente la Corte di cassazione, con sempre maggiore
puntualità, riesce a chiarire la portata delle norme di
nuova
emanazione ponendo un freno alle libere interpretazioni dei fantasiosi
redattori di circolari.
E’ successo anche con il condono edilizio, in relazione al
quale
i supremi giudici hanno escluso la sanabilità della maggior
parte delle opere eseguite in zona vincolata.
Ed è proprio con riferimento ai beni ambientali che gli
attacchi risultano più frequenti ed articolati.
La particolare protezione assicurata a queste zone dalla legislazione
di settore (da ultimo il c.d. Codice Urbani) rende più
difficile
l’azione dei banditi del cemento e di quanti, venendo meno ai
loro compiti istituzionali, assicurano un’applicazione
disinvolta
della normativa.
In questo campo grandi difficoltà si sono incontrate con
riferimento alla sanatoria degli abusi edilizi a causa di differenti
letture delle disposizioni succedutesi nel tempo.
Un chiaro segnale era stato però individuato
nell’articolo
146 del Codice Urbani che vieta espressamente di rilasciare
l’autorizzazione paesaggistica dopo l’esecuzione
delle
opere (tranne che per gli abusi “minori”)
escludendo, di
fatto, ogni possibilità di sanatoria.
Il problema si poneva, però, per quegli interventi che si
sarebbero potuti sanare sotto il profilo urbanistico, prevedendolo il
testo unico sull’edilizia.
Anche in questo caso la Cassazione, con la sentenza n. 17591 del 22
maggio 2006, ci è venuta in aiuto precisando che la
sanatoria
prevista dal TU edilizia può sì trovare
applicazione
anche in caso di opere eseguite su aree vincolate ma il rilascio di
permesso in sanatoria rimane subordinato al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lv. 42-2004 ma
rimanendo limitata ai soli casi in cui detta autorizzazione sia
richiesta prima dell'inizio dei lavori perché l'articolo 146
comma 10, lettera c) ha perentoriamente stabilito che l'autorizzazione
paesaggistica "non può essere rilasciata in sanatoria
successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi".
Vediamo, ora, se hanno capito.
Luca RAMACCI
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