TAR Campania (NA) Sez. IV n. 6238 del 13 novembre 2023    
Urbanistica.Limitato ambito di applicazione articolo 34 TUE

L'art. 34 del DPR 380/200, che prevede la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in sostituzione a quella demolitoria, è applicabile solo agli abusi meno gravi riferibili all'ipotesi della parziale difformità dal titolo abilitativo (in ragione del minor pregiudizio causato all'interesse urbanistico) e dell'annullamento del permesso di costruire (in ragione della tutela dell'affidamento che il privato ha posto nel titolo edilizio a suo tempo rilasciato e, poi, fatto oggetto di autotutela e della circostanza che l'opera è stata costruita comunque sulla base di un provvedimento abilitativo). Viceversa, con riferimento alle ipotesi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, la sanzione della demolizione e della riduzione in pristino rimane l'unica applicabile, quale strumento per garantire l'equilibrio urbanistico violato



Pubblicato il 13/11/2023

N. 06238/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03894/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3894 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Comune di Napoli, disp. dirig. -OMISSIS-, notificata in data 05.07.2021; di tutti gli atti presupposti, preparatori e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Va premesso che con verbale di sopralluogo n. -OMISSIS- (sopralluogo del 11/01/2021), gli agenti dell'Unità di tutela edilizia (Uote) del Servizio autonomo Polizia locale del Comune di Napoli hanno accertato la violazione delle norme urbanistico-edilizie da parte della sig.ra -OMISSIS-, per aver realizzato, in qualità di responsabile, le seguenti opere abusive in Napoli, via -OMISSIS-: “in ampliamento a preesistente sporto balcone di m 1,00 x m 2,00, struttura piana di mq 15,00 costituita da profilati in ferro e doghe in materiale plastico; tale struttura è corredata da ringhiera in ferro e poggia con ritti in ferro su lastrico solare di proprietà aliena.”

Pertanto il Comune di Napoli con la disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata in data 05.07.2021 ha disposto la demolizione delle opere abusive realizzate.

1.1. Con il ricorso in trattazione la ricorrente ha gravato il citato provvedimento.

Si è costituito il Comune di Napoli producendo memoria in resistenza al ricorso in data 11 settembre 2023.

1.2. Alla pubblica Udienza del 18 ottobre 2023 il ricorso è passato in decisione.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che le opere realizzate integrano interventi di edilizia libera, per i quali non vi sarebbe bisogno di alcun titolo, ragion per cui sarebbe illegittima l’irrogazione della sanzione demolitoria previsa dal Testo unico sull’edilizia per l’effettuazione di opere in assenza di permesso di costruire.

3. La doglianza è infondata in quanto smentita dalla descrizione dell’abuso, che contrasta la riassunta censura, essendo evidente il permanente ampliamento del balcone, sporgente su lastrico solare di proprietà altrui, su cui poggia con ritti metallici. Tale ampliamento, come specifica anche il provvedimento impugnato, rende necessario il conseguimento del titolo di cui all’art. 3, comma 1, lett. d, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni) che abiliti a tale ristrutturazione edilizia

Sul punto la Sezione ha già avuto modo di chiarire che “La realizzazione di un intervento di ampliamento di un balcone ed il congiungimento di due sporti preesistenti per la realizzazione di un unico e più ampio balcone costituiscono opere di ristrutturazione edilizia ai sensi degli artt. 3 e 10, d.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che realizzano un'oggettiva trasformazione della facciata del palazzo, comportante modifica della sagoma, dei prospetti e delle superfici. Il titolo edilizio per la realizzazione di tale intervento risulta, quindi, essere il permesso di costruire e la sanzione per la sua assenza è il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 33, d.P.R. n. 380 del 2001” (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28/10/2011, n. 5052).

4. Col secondo motivo di ricorso, sul presupposto della legittimità del manufatto, la ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 34 T.U.E.D, (d.P.R. n. 380/2001), a termini del quale “Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità il dirigente competente applica una sanzione monetaria pari alla minor somma tra il costo della nuova costruzione e l’incremento di valore recato alla parte eseguita in conformità.”.

Si duole quindi dell’illegittimità della disposta demolizione, in luogo della quale il Comune avrebbe dovuto ingiungere la sanzione pecuniaria nella minor misura tra l’aumento di valore arrecato alla parte di fabbricato eseguita in conformità e il costo della nuova costruzione.

4.1. Rileva il Collegio che la lamentata omessa indicazione è del tutto irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento che dispone la demolizione del manufatto (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 24/11/2022, n. 15691), e al più potrebbe rilevare in fase di esecuzione materiale del provvedimento se ed in quanto sussistano dimostrati profili di pericolo per la parte legittimamente realizzata del fabbricato.

Inoltre si evidenzia che la norma, come chiaramente emerge dalla sua rubrica, è applicabile solo agli abusi che sostanziano parziale difformità e non certo a quelli realizzati in totale assenza di tiolo.

La giurisprudenza è univoca in argomento.

Il Tribunale ha giudicato infondato, in caso di abusi sostanzianti totale difformità dal permesso di costruire o a fortiori opere realizzate in assenza di esso, l’addebito di omessa previa valutazione della fattibilità della demolizione senza danno per la parte di fabbricato conforme, “poiché la scelta tra la sanzione pecuniaria e quella demolitoria è contemplata dall’art. 34 del T.U. sull’edilizia solo per l’ipotesi di abuso consistente in opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e non dall’art. 31, stesso decreto, che relativamente alle opere edificate in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità dal medesimo non prevede l’alternatività tra sanzione pecuniaria demolizione. Gli abusi oggetto della gravata ordinanza di demolizione consistono in opere realizzate in assenza di permesso di costruire e infatti rese oggetto di istanze di condono” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 17 novembre 2017, n. 5451; in termini, già T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n. 657 del 28.1.2013).

Si è di recente precisato sul tema che “L'art. 34 del DPR 380/200, che prevede la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in sostituzione a quella demolitoria, è applicabile solo agli abusi meno gravi riferibili all'ipotesi della parziale difformità dal titolo abilitativo (in ragione del minor pregiudizio causato all'interesse urbanistico) e dell'annullamento del permesso di costruire (in ragione della tutela dell'affidamento che il privato ha posto nel titolo edilizio a suo tempo rilasciato e, poi, fatto oggetto di autotutela e della circostanza che l'opera è stata costruita comunque sulla base di un provvedimento abilitativo). Viceversa, con riferimento alle ipotesi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, la sanzione della demolizione e della riduzione in pristino rimane l'unica applicabile, quale strumento per garantire l'equilibrio urbanistico violato” (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/03/2022, n. 2273).

5. Con il terzo motivo di impugnazione la deducente lamenta che “In primo luogo, occorre sottolineare che il provvedimento impugnato è del tutto carente di istruttoria; istruttoria che per la complessità della situazione e per la delicatezza della stessa doveva essere adeguatamente posta in essere dall’organo comunale, individuando esattamente la zona interessata ed i proprietari.”

6. La censura si prospetta infondata poiché gli abusi sono stati riscontrati a seguito di apposito sopralluogo operato dagli agenti dagli Agenti dell'Unità di tutela edilizia (Uote) del Servizio autonomo Polizia Locale e puntualmente descritti nel relativo verbale, -OMISSIS- (sopralluogo del 11/01/2021) versato in atti.

Nel caso di specie, infatti, l'ordine di demolizione ex art. 33 del D.P.R. 380/2001 è perfettamente coerente al tipo di abuso perpetrato – interventi in parziale difformità al titolo – e non richiedeva alcuna particolare istruttoria esulante dal rilievo egli abusi da parte dell’organo accertatore competente.

7. Con il quarto mezzo la ricorrente lamenta difetto di motivazione e mancata esternazione delle ragioni che hanno condotto alla irrogazione della sanzione demolitoria in luogo di quella monetaria nonché mancata comparazione degli interessi pubblici con quello privato alla conservazione del manufatto abusivo.

8. Anche siffatta doglianza si prospetta infondata al lume di granitica giurisprudenza che predica la non necessità di apposita motivazione del provvedimento di demolizione che si prospetta vincolato all’accertamento dell’abuso realizzato e all’indicazione dei profili della sua ritenuta contrarietà alle norme edilizie.

Di recente anche la Sezione ha ribadito che “I provvedimenti che sanzionano l'attività edilizia abusiva - ivi compresi i dinieghi di sanatoria - sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi; sicché è legittima e doverosa l'adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata (TAR Campania - Napoli, sez. VII, 16/09/2021 n.5920; cfr. anche T.A.R. , Napoli , sez. III , 09/12/2020 , n. 5940).>> (TAR Campania - Napoli, Sez. IV, n. 562 del 27.01.2022).

9. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento preordinato all’adozione del provvedimento demolitorio invocando l’applicazione dell’art. 7 della legge 241/90.

10. La doglianza è infondata e va pertanto respinta poiché per giurisprudenza pacifica in caso di abusi edilizi non occorre procedere all'inoltro di alcuna comunicazione di avvio del procedimento; sia poiché il privato destinatario è già a conoscenza del perpetrato abuso, avendolo egli stesso realizzato, sia poiché l’ordinanza di comminazione di demolizione di manufatti abusivi è provvedimento a contenuto vincolato, il che rende del tutto superflua la partecipazione procedimentale del destinatario, il quale non potrebbe apportare elementi di utilità al procedimento in fieri.

Si è più volte statuito, invero, che “Ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, considerati che si tratta di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato.” (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23/01/2020, n. 327), altresì precisandosi che “Il procedimento di demolizione è un atto vincolato, ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive, per il cui avvio non è necessaria la preventiva comunicazione, né è richiesta una motivazione circa il concreto interesse pubblico, in quanto una volta la sussistenza dei manufatti abusivi, l'amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento di demolizione, essendo stata già compiuta dal legislatore la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato.” (T.A.R. Campania- Napoli, sez. IV, 7/6/2018, n. 3813).

Conforme è l’indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui “In tema di partecipazione al procedimento amministrativo, gli atti sanzionatori in materia edilizia, fra i quali rientra l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, in virtù del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, non devono essere preceduti da comunicazione d'avvio del relativo procedimento.” (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2020, n. 2557).

In definitiva, al lume delle considerazioni fin qui svolte il ricorso si profila infondato e va per l’effetto respinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Napoli le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli Cella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere