Tribunale di Perugia 23 novembre 2017
Est. Noviello. Imp. M.M.
Urbanistica. Articolo 131bis codice penale

Sull'applicazione dell'art. 131 bis c.p. in tema di reati edilizi e paesaggistici

TRIBUNALE DI PERUGIA

N. 2211/17  R.G. Trib.
N. 9640/15  R.G. Notizie di reato P. M

REPUBBLICA ITALIANA    
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    
Il Giudice Unico Monocratico
Dr. GIUSEPPE NOVIELLO all’udienza del 23.11.2017  ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A
nei confronti di:
M. M.
N. il  in Todi
dom. eletto in  c/  avv.to  
Posizione Giuridica:
                                    LIBERO – ASSENTE  Difensore di fiducia.:     Avv.  del foro di Perugia                            PRESENTE
M. E.
N. il  in Perugia
dom. eletto c/ avv.to  
Posizione Giuridica:
                                    LIBERO – ASSENTE  Difensore di fiducia.:     Avv.  del foro di Perugia                            PRESENTE



I M P U T A T I
reato di cui all’art. 110 c.p. e artt. 136 142 lett. m) 146 comma IV e 181 comma 1 1 bis e ter del D. Lgs. 42/2004 perché in concorso tra loro, il S. G. quale proprietario, il M. M. quale committente e il M. E. in qualità di committente ed esecutore materiale dell’opera, eseguivano lavori su una zona sotoposta a vincolo paesaggistico, imposto con DGR n. 566/1994 ed archeologico imposto con DGR n. 5847/2006 in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistico-ambientale; segnatamente sulla parete esterna condominaile del fabricato posta sul lato di via ... tra il civico ... e ... in comune di Perugia, realizzavano una teca delle dimensioni di cm. 0,40x 0,30.
In Perugia 28 ottobre 2015

CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
IL Pubblico Ministero chiede non doversi procedere per la speciale tenuità del fatto;
Il Difensore dell’imputato si associa.


IN FATTO E DIRITTO

Con decreto del 3.5.2017  il P.M. presso il Tribunale di Perugia citava in giudizio gli odierni imputati affinché rispondessero dei reati ascritti ed in epigrafe trascritti.
All’udienza odierna, costituite le parti, in via preliminare, ex art. 469 c.p.p., la difesa, con il PM, chiedeva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per la speciale tenuità del fatto.
Tanto premesso, va osservato che il fatto contestato consiste in una contravvenzione, alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 181 bis Dlgs 42/04 e in assenza delle caratteristiche dimensionali che costituiscono ormai la parte residua e ancora in vigore del delitto di cui al comma 1 bis dell’art. 181 citato. E’ infatti noto che la Corte Costituzionale con ordinanza depositata il 6 agosto del 2014 ha accolto l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal tribunale ordinario di Verona in ordine all’art. 181 comma 1 bis let. a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nella parte in cui anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), puniva l’autore delle opere abusive con la sanzione della reclusione da un anno a quattro, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1.
Ed allora, precisata la natura contravvenzionale del reato, si osserva che la creazione, sulla parete esterna di un immobile condominiale, di una teca di cm. 0,40 x 0,30, integra un intervento dalle dimensioni minimali.
Tali dimensioni e la collocazione su una parete preesistente di un immobile, devono quindi come tali essere valutate, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., in rapporto ai vincoli che si assumono violati.
L’opera allora, incidendo sulla parete di un manufatto preesistente che si deve assumere legittimo, in assenza di diverse indicazioni del capo di imputazione, non intacca i beni giuridici difesi attraverso il richiamato vincolo archeologico – che tutela evidentemente, nel caso concreto, in particolare, situazioni afferenti il terreno su cui insiste l’immobile principale-; né quelli tutelati attraverso il vincolo paesaggistico, atteso che l’opera è semplicemente incastonata nella parete del fabbricato condominiale. Laddove il vincolo paesaggistico è ispirato, come noto, alla tutela dei cd. punti paesaggistici o di visuale, che devono ancora una volta ritenersi appagati a fronte dell’immobile, legittimo, su cui insiste la teca. La quale essendo incastonata su tale immobile, evidentemente non aggrava certamente l’impatto che il profilo paesaggistico già subisce - senza pregiudizio, stante la liceità del fabbricato – attraverso la presenza dell’immobile cui accede l’opera in contestazione.
Tali notazioni sono sufficienti, alla luce della contestazione operata dal Pm, che si sintetizza nella violazione dei predetti vincoli mediante la citata teca, per ritenere sussistente la speciale tenuità del fatto.
Giudizio perfettamente in linea con gli indirizzi, rigorosi, della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato in cemento armato).
(cfr. Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 19111 del 10/03/2016 Ud. (dep.09/05/2016) Rv.266586).
Infatti al di là delle dimensioni, tipologia e caratteristiche costruttive, tutte minimali, dell’opera in esame, anche gli altri profili – da valutare ai fini del giudizio di speciale tenutà – non appaiono pregiudicati ovvero integrati: la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, non rilevano nel caso di specie, atteso che la teca insiste su un fabbricato preesistente e lecito: il mancato rispetto di vincoli sub specie della violazione di più disposizioni, risulta, per quanto sopra esposto, formale anziché sostanziale; neppure sussiste l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti ne’ assumono rilievo le modalità di esecuzione dell'intervento, alquanto ordinarie ed elementari.  
Con motivazione riassuntiva e contestuale ex artt. 544 e 545 c.p.p..
 
P.Q.M.

Il Giudice monocratico del Tribunale, letti gli artt. 469 comma II c.p.p. 521 c.p.p. 131 bis c.p. riqualificato il fatto nella contravvenzione di cui all’art. 181 comma 1 del Dlgs 42/04, dichiara non doversi procedere nei confronti di S. G., M. M. e M. E. in relazione al reato loro ascritto per la particolare tenuità del fatto.
Con motivazione riassuntiva e contestuale ex artt. 544 e 545 c.p.p..
Così deciso in Perugia, il 23.11.2017  

IL GIUDICE
 dott. Giuseppe Noviello