Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1849, del 29 marzo 20013
Urbanistica.Illegittimità Ordinanza demolizione di prefabbricato metallico, tende a cappottina, pedana in legno e deposito per acqua, in zona paesaggisticamente vincolata.

E’ illegittima l’Ordinanza di demolizione per demolizione di prefabbricato metallico, tende a cappottina, pedana in legno e deposito per acqua che insistono sul territorio del Comune di Monte Argentario, in zona paesaggisticamente vincolata, intervenuta a distanza di lungo tempo dall’epoca del posizionamento del manufatto, e per il quale si sono succeduti provvedimenti e comunicazioni, (rilascio di concessione demaniale ed autorizzazione al subingresso, autorizzazione all’installazione dell’insegna, parere favorevole all’ampliamento della concessione demaniale) che hanno generato negli interessati un ragionevole affidamento. Pur condividendo il principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, che assume gli abusi edilizi come illeciti permanenti, e, quindi, l’imprescrittibilità del relativo potere sanzionatorio, le evidenziate particolarità avrebbero imposto all’amministrazione uno specifico onere di motivare le ragioni, diverse dal mero ripristino della legalità e prevalenti rispetto al contrapposto interesse privato, che avrebbero militato in favore della demolizione dei manufatti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01849/2013REG.PROV.COLL.

N. 05918/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5918 del 2012, proposto dalla: 
Gelateria Le Rose s.n.c., di Navoni Ottavio, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvana Lombardi ed Edoardo Brusco, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Circonvallazione Clodia, 165;

contro

Comune di Monte Argentario, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sezione III, n. 183/2012, resa tra le parti, e concernente un’ordinanza di rimessione in pristino di opere edilizie.



Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e documenti di causa.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2013, il Consigliere Roberta Vigotti ed udito, per l’appellante, l’avvocato Colalillo, per delega dell’avvocato Silvana Lombardi.

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La s.n.c. Gelateria Le Rose chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il T.a.r. per la Toscana ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento in data 4 maggio 2010, recante ordine di rimessa in pristino, mediante demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire.

Tali opere, per come accertate dalla Polizia municipale, consistono in un prefabbricato metallico, tende a cappottina, pedana in legno e deposito per acqua ed insistono sul territorio del Comune di Monte Argentario, in zona paesaggisticamente vincolata.

I) Espone l’appellante che:

- con nota del 5 marzo 1982 le originarie titolari, Rosetta Sclano e Rosa Gagliardi, avevano chiesto al Comune di Monte Argentario un parere preventivo per il rilascio di un’autorizzazione ad installare un prefabbricato precario per l’esercizio di attività artigianale e che, per decidere su detta istanza, l’amministrazione aveva chiesto, con nota del 15 marzo 1982, il progetto del prefabbricato e la relativa concessione demaniale;

- in data 27 marzo 1982 le interessate avevano inoltrato il progetto, facendo presente che l’ufficio del demanio marittimo avrebbe esaminato la richiesta di concessione solo successivamente al rilascio della concessione edilizia;

- con deliberazione n. 820 del 25 giugno 1982, la Giunta municipale aveva espresso parere favorevole sull’istanza “di poter svolgere attività artigianale tipo vendita gelati di propria produzione in un manufatto prefabbricato di mq. 30”, attività che era stata quindi avviata;

- con istanza del 7 settembre 1982 le interessate avevano chiesto l’autorizzazione all’installazione di un’insegna pubblicitaria sopra il tetto del manufatto;

- tale autorizzazione era stata rilasciata con provvedimento del 15 settembre 1982;

- con deliberazione n. 496 del 16 marzo 1984 l’amministrazione comunale, su richiesta della Capitaneria di Porto di Livorno, aveva espresso parere favorevole all’ampliamento della concessione;

- il 15 dicembre 2004 il Comune aveva rilasciato a Stefano Fommei, che aveva nel frattempo rilevato l’attività, la concessione demaniale n. 29/2004, al fine del mantenimento di “un’area per la posa di un prefabbricato metallico con pedana in legno e tenda parasole ad uso dell’attività commerciale di gelateria”;

- con licenza del 4 agosto 2005 il Comune aveva autorizzato Ivana Navoni, in qualità di legale rappresentante della società Gelateria Le Rose s.a.s., di Navoni Ivana & C., al subingresso nella concessione demaniale n. 29/2004;

- in data 29 aprile 2010 Ottavio Navoni comunicava all’amministrazione il cambio di denominazione del concessionario in “Gelateria Le Rose di Navoni Ottavio & C.”;

- in data 17 febbraio 2010 veniva effettuato un sopralluogo dalla Polizia municipale, al fine di verificare la struttura, in esito al quale sopralluogo, con comunicazione del 30 marzo 2010, il Comune avvisava la società appellante dell’avvio di un procedimento per presunta violazione urbanistico-edilizia e, con provvedimento del 4 maggio 2010, ingiungeva la demolizione delle opere sopra specificate e la rimessione in pristino stato dell’area de qua.

II) Il T.a.r. per la Toscana, davanti al quale l’interessata aveva chiesto l’annullamento dell’ultimo provvedimento citato, respingeva il ricorso, avendo rilevato che le opere delle quali era stata ingiunta la demolizione sarebbero state di notevole dimensione ed impatto, nonché destinate ad un uso non contingente né temporaneo e, quindi, avrebbero postulato il preventivo rilascio della concessione edilizia, che, invece, non era stata accordata né avrebbe potuto ritenersi sostituita dagli atti susseguitisi nel tempo.

III) La sentenza impugnata merita la riforma chiesta con l’appello, riscontrandovisi un palese quanto assorbente vizio di motivazione.

Nella fattispecie in esame la reazione dell’amministrazione è intervenuta a distanza di lungo tempo dall’epoca del posizionamento del manufatto (epoca attestata dalla stessa relazione della Polizia municipale del 17 febbraio 2010); inoltre, nel corso del tempo si sono succeduti provvedimenti e comunicazioni, cui si è fatto sopra cenno (rilascio di concessione demaniale ed autorizzazione al subingresso, autorizzazione all’installazione dell’insegna, parere favorevole all’ampliamento della concessione demaniale) e che, indubbiamente, hanno generato negli interessati un ragionevole affidamento.

Pur condividendo il principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, che assume gli abusi edilizi come illeciti permanenti, e, quindi, l’imprescrittibilità del relativo potere sanzionatorio, il collegio non può non rilevare che le evidenziate particolarità avrebbero imposto all’amministrazione uno specifico onere di motivare le ragioni, diverse dal mero ripristino della legalità e prevalenti rispetto al contrapposto interesse privato, che avrebbero militato in favore della demolizione dei manufatti.

Di tali valutazioni non vi è traccia nel provvedimento oggetto del giudizio di primo grado: la sentenza impugnata, che ha respinto il ricorso, non valorizzando il particolare onere motivazionale, in relazione alla specificità della fattispecie, merita quindi la riforma richiesta con l’appello, che deve, in conclusione, essere accolto, con contestuale riforma della gravata pronuncia, correlativo accoglimento del ricorso di prima istanza e conseguente annullamento degli atti ivi impugnati, fatti salvi quelli ulteriori della p.a., che li emanerà nel pieno rispetto dei princìpi di diritto qui enunciati.

Le alterne vicende processuali giustificano la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, accoglie l’appello (r.g.n. 5918/2012), riforma la sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti impugnativi, salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione.

Oneri processuali dei due gradi compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013, con l'intervento dei magistrati:

Aldo Scola, Presidente FF

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)