Consiglio di Stato, Sez. IV n.2011 del 16 maggio 2016
Urbanistica.Esenzione del contributo concessorio
Il beneficio dell'esonero dalla corresponsione del contributo concessorio afferente ai costi di costruzione ed urbanizzazione, previsto per gli immobili nei quali si svolge attività industriale dall'art. 19 t.u. dell'edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001 n 380, concerne strettamente i fabbricati complementari ed asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale e non già quegli edifici che non sono di per sé destinati alla produzione di beni industriali, ovvero le opere edilizie comunque suscettibili di essere utilizzate al servizio di qualsiasi attività economica; è pertanto da escludere l'applicabilità del trattamento contributivo di favore a magazzini per deposito e commercio, ove non siano collegati ad altro stabile adibito all'attività produttiva
N. 02011/2016REG.PROV.COLL.
N. 08629/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8629 del 2013, proposto da:
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Marzia Masetto e Nicolò Paoletti, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 34, per mandato a margine dell’appello;
contro
International School S.r.l., con sede in Padova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Pavanini, Valeria Zambardi e Andrea Manzi, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Confalonieri n. 5, per mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio d’appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione II, n. 1086 del 21 agosto 2013, resa tra le parti, notificata il 3 settembre 2013, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 2007/2011, è stato annullato il permesso di costruire in variante in data 17 agosto 2011, nella parte in cui ha imposto la corresponsione del contributo di costruzione, dichiarando l’opera edilizia esente dal pagamento del medesimo contributo e condannando il Comune di Venezia alla restituzione delle somme versate a tale titolo, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso e sino al saldo, rigettando la domanda di risarcimento dei danni, con compensazione delle spese del giudizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di International School S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Nicolò Paoletti per il Comune di Venezia appellante e l’avv. Andrea Manzi per l’appellata International School S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) International School S.r.l., con sede in Padova, iscritta nell’albo delle scuole non paritarie per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ha chiesto e conseguito il rilascio del permesso di costruzione n. P56962 in data 11 novembre 2009 per la costruzione di un edificio da destinare a istituto comprensivo di lingua inglese (con nido d’infanzia, scuola materna e primaria e scuola secondaria di primo grado).
Con permesso di costruire in variante n. 2011/371468 in data 17 agosto 2011, relativo a opere interne, lievi modifiche della sagoma e modifiche alle aree scoperte, richiamato il parere dell’avvocatura civica in data 27 luglio 2011, confermativo di precedente parere del 23 settembre 2008, quanto all’assoggettabilità a contributo di costruzione, è stato determinato in complessivi € 401.101,10 il contributo di costruzione (di cui € 38.915,17 per opere di urbanizzazione primaria, € 58.185,89 per opere di urbanizzazione secondaria ed € 320.000,00 per costo di costruzione).
L’interessata ha provveduto al versamento della somma, conseguendo il rilascio del certificato di agibilità, e con ricorso in primo grado n.r. 2007/2011 ha proposto cumulative domande di annullamento del permesso di costruire (nella parte relativa alla imposizione del pagamento), accertamento del diritto all’esenzione dal contributo e condanna alla restituzione delle somme versate, nonché al risarcimento dei danni, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:
1) Violazione art. 7 L. 241/90 - Violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90 - Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 D.P.R. 380/2001 s.m.i. - Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione - Contraddittorietà - Difetto di istruttoria - Carenza ed errore nei presupposti - Violazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, correttezza e affidamento
L’imposizione del pagamento del contributo si configura come sostanziale annullamento in autotutela della previa riconosciuta esenzione, e quindi della gratuità dell’originario permesso di costruire, non preceduta dalla comunicazione d’avvio del procedimento e carente di ogni motivazione sull’esistenza e attualità di un interesse pubblico che lo sorregga, nonché di effettiva motivazione, e comunque in violazione dell’affidamento ingenerato circa la gratuità del permesso di costruire rilasciato.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. da 16 a 19 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Difetto di istruttoria e motivazione - Contraddittorietà - Violazione del principio dell'affidamento
E’ inconferente e inidoneo a integrare una valida motivazione il richiamo al parere dell’avvocatura civica che rinvia ad altro parere relativo a diversa fattispecie (casa di riposo per anziani realizzata da ente ecclesiastico), laddove nel caso di specie si tratta di realizzazione di istituto scolastico, ossia di attrezzatura collettiva di categoria F, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, e quindi a opere d’urbanizzazione secondaria (si invoca l’orientamento espresso con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2870).
In via subordinata è stato dedotto:
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del DPR 380/2001 s.m.i. - Difetto di istruttoria e di motivazione - Contraddittorietà
Il contributo di costruzione è stato calcolato sull’erroneo assunto che l’opera abbia destinazione d’uso direzionale, laddove essa va equiparata ad attività di tipo industriale ex art. 2195 codice civile, trattandosi di attività imprenditoriale, diretta alla prestazione di servizi scolastici ed esercitata a scopo di lucro, e come tale non soggetta al pagamento del costo di costruzione ex art. 19 comma 1 d.P.R. 380/2001, come determinato in € 320.000,00.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 16-19 del d.P.R. 380/2001 s.m.i. - Difetto di istruttoria e di motivazione - Contraddittorietà - Violazione del principio dell'affidamento
L’interessata si è impegnata alla realizzazione diretta di opere a standard, da assoggettare in parte ad uso pubblico ed in parte da cedere al Comune, e quindi ha diritto allo scomputo delle medesime dalle somme dovute per gli oneri d’urbanizzazione.
5) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, poiché in relazione ai vizi dedotti emergono gli ulteriori vizi funzionali denunziati.
Nel giudizio si è costituito il Comune di Venezia deducendo l’infondatezza del ricorso.
2.) Con sentenza n. 1086 del 21 agosto 2013 il T.A.R. per il Veneto, previa acquisizione di relazione di chiarimenti dagli uffici urbanistici comunali, ha annullato la nota impugnata, riconosciuto il diritto all’esenzione del contributo e alla restituzione delle somme versate, accogliendo il secondo motivo e con assorbimento implicito degli altri, in base ai rilievi di seguito sintetizzati:
- ancorché in assenza di specifica previsione dell’intervento, esso ricade in zona A destinata ad attrezzature collettive di cui all’art. 54 delle N.T.A. della variante al piano regolatore della terraferma, tra le quali, ai sensi del precedente art. 8, sono compresi anche i servizi scolastici, e per le quali, ai sensi dell’art. 3.1.1, l’attuazione delle previsioni del P.R.G. può avvenire anche ad opera dei privati mediante l’assoggettamento all’uso pubblico del suolo e dei relativi impianti a mezzo di convenzione;
- con l’atto unilaterale d’obbligo registrato il 5 novembre 2009, e richiamato nel permesso di costruire, International School S.r.l. “…si è obbligata ad assoggettare all’uso pubblico la struttura scolastica ed i relativi impianti al fine di garantire la finalità pubblica del servizio d’istruzione offerto”;
- pertanto “…la scuola in questione -in quanto struttura in cui si assolve il diritto dovere all’istruzione e alla formazione, nel rispetto degli standard di legge relativi a progetto educativo, offerta formativa, ordinamento scolastico, attrezzature e locali, personale docente, numero degli alunni- è riconducibile alla previsione di opere essenziali e necessarie per assicurare un’adeguata urbanizzazione degli insediamenti. Inoltre, la stessa, in attuazione delle citate disposizioni di P.R.G. relative alle opere d’interesse collettivo realizzate da privati, è anche soggetta ad un controllo pubblico per quanto riguarda l’espletamento delle funzioni di interesse generale, essendo la gestione della stessa oggetto di convenzionamento con il Comune”;
- non può assumere rilievo la circostanza che si tratti di scuola non paritaria, per la cui frequenza è previsto il pagamento di una retta annuale, e che sussista uno scopo lucrativo perché “…non si tratta di un'iniziativa economica di esclusivo interesse privato, bensì di un’opera realizzata per rendere servizi che siano accessibili e fruibili da parte della collettività…idonea a soddisfare un determinato interesse pubblico”;
- la stessa amministrazione, nella relazione di chiarimenti, riconosce che si tratta di opera di urbanizzazione secondaria, e la distinzione tra opera realizzata in “conformità” o in “attuazione” delle previsioni urbanistiche di piano non può essere invocata (si richiama la sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato 12 maggio 2011, n. 2870, invocata dalla ricorrente).
3.) Con appello notificato il 14 novembre 2013 e depositato il 29 novembre 2013, il Comune di Venezia ha impugnato la sentenza, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:
1) Error in iudicando. Violazione di legge: falsa applicazione degli artt. da 16 a 19 del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per grave travisamento dei fatti e/o mancata considerazione di fatti rilevanti, falso presupposto di fatto e di diritto, illogicità e perplessità della motivazione
Il giudice amministrativo veneto erra nel ritenere che l’intervento edilizio costituisca opera di urbanizzazione secondaria costituente attuazione di specifica previsione dello strumento urbanistico, e comunque che la sussunzione tra le opere di urbanizzazione ex se implichi l’esenzione dal contributo di costruzione, poiché essa presenta elementi “privatistici” (appartenenza a società con scopo di lucro, accesso attraverso pagamento di retta annuale di rilevante importo -circa ottomila euro annui-, natura di scuola non paritaria) prevalenti rispetto all’elemento pubblicistico relativo alla finalità educativa e di istruzione.
D’altro canto non è stata stipulata alcuna convenzione con l’Amministrazione che ne connoti l’interesse generale o l’apertura alla collettività (ad esempio garantendo accesso gratuito o agevolato per fasce di popolazione meno abbienti), non potendo rilevare un atto d’obbligo unilaterale, né potendo la struttura equipararsi a una scuola pubblica o paritaria, perché in quanto non paritaria non è abilitata a rilasciare titoli di studio con valore legale.
La conformità alla destinazione di zona non può essere confusa con l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, difettando sia una specifica “scheda norma” che ne preveda la realizzazione, sia un piano attuativo, e peraltro essendo ben diversa l’indicazione delle aree a destinazione specifica a scuola, tipizzate come zona I.
2) Error in iudicando. Violazione di legge: falsa applicazione degli artt. da 16 a 19 del d.P.R. n. 380/2001 sotto altro profilo. Eccesso di potere per grave travisamento dei fatti e/o mancata considerazione di fatti rilevanti, falso presupposto di fatto e di diritto, illogicità e perplessità della motivazione
Non può giovare il richiamo alla sentenza n. 2870/2001 della IV Sezione del Consiglio di Stato, relativo a fattispecie del tutto diversa (realizzazione di struttura sanitaria su aree a destinazione specifica a servizi ospedalieri e sanitari SH-servizi ospedalieri e sanitari con corrispondenti indici edificatori), in cui appunto si trattava di attuazione di specifica destinazione.
3) Error in iudicando. Eccesso di potere per palese contraddittorietà, illogicità e falso presupposto di fatto e di diritto. Violazione di legge: violazione delle N.T.A. del P.R.G. della terraferma
L’atto unilaterale d’obbligo non è equiparabile alla convenzione, pur contenendo l’impegno alla sottoscrizione della medesima, a differenza di quanto opinato dal giudice amministrativo veneto.
Con memoria depositata il 17 dicembre 2013 si è costituita l’appellata International School S.r.l., che ha dedotto a sua volta l’infondatezza dell’appello, in base ai rilievi di seguito sintetizzati:
- la circostanza della natura non paritaria della scuola, dell’impossibilità di rilasciare titoli di studio con valore legale, della previsione di una retta e della sua gestione a fini lucrativi non può assumere rilevanza, essendo riconducibile la fattispecie alla previsione non già del primo sebbene del terzo comma dell’art. 17 d.P.R. n. 380/2001, e in specie alla lettera C) seconda parte, in base al quale, ai fini dell’esenzione dal contributo, è sufficiente si tratti di opera di urbanizzazione, attuativa degli strumenti urbanistici e realizzabile anche da privati;
- la stessa amministrazione comunale, prima in sede di conferenza di servizi che ha preceduto il rilascio del permesso di costruire, poi nella relazione di chiarimenti, ammette che si tratta di opera di urbanizzazione secondaria; peraltro l’atto unilaterale d’obbligo è stato predisposto d’intesa e secondo le indicazioni degli uffici comunali, e richiamato sia nel permesso di costruire sia nel permesso di costruire in variante;
- sotto altro profilo, e ancorché la scuola non paritaria non possa rilasciare titoli con valore legale, nondimeno, ai sensi dell’art. 2.3 del d.m. 10 agosto 2008, n. 82 la loro frequenza regolare costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione, e l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 qualifica espressamente quali opere di urbanizzazione secondaria le “…scuole dell’obbligo”;
- la previsione che nelle aree I siano localizzati istituti scolastici, e che in tale zona si possano costruire solo tale tipologia di opere, non esclude che nelle aree A siano localizzabili attrezzature d’interesse collettivo, tra le quali rientrano i servizi scolastici, per espressa previsione delle N.T.A.;
- l’atto unilaterale d’obbligo, in quanto contenente l’assunzione di impegni, nei sensi indicati dalla stessa amministrazione, ha valenza e funzione equivalente alla convenzione.
L’appellata ha poi riproposto le censure assorbite, e in specie il primo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso in primo grado.
Con memoria difensiva depositata il 2 novembre 2015 il Comune di Venezia ha ribadito le censure dedotte, evidenziando che le scuole non paritarie sono assoggettate ad imposizione a fini I.C.I. e ora IMU, in quanto non offrono un servizio assimilabile all’istruzione pubblica, e puntualizzando, in relazione alla riproposizione dei motivi assorbiti, come la determinazione del contribuito di costruzione attenga a procedimento autonomo e diverso, onde esso può essere rideterminato anche dopo il rilascio del permesso di costruire, senza che occorra alcuna specifica motivazione e tenuto conto che comunque il progettista aveva formulato osservazioni, onde si era in ogni caso realizzata la partecipazione procedimentale.
Con memoria depositata il 18 gennaio 2016, a sua volta, l’appellata ha controdedotto l’irrilevanza del richiamo al regime fiscale dell’IMU, ribadendo le difese già svolte.
Con memoria di replica depositata il 27 gennaio 2016 l’appellata ha poi controdedotto al rilievo relativo alla rideterminazione del contributo di costruzione, evidenziando come nella specie al momento del rilascio del permesso di costruire esso non era stato affatto determinato sul presupposto della esenzione, contestando che le osservazioni del progettista costituiscano effettivo contraddittorio procedimentale.
Infine con memoria di replica depositata il 27 gennaio 2016 l’appellante Comune di Venezia ha ribadito i rilievi già svolti.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2016 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.
4.) L’appello in epigrafe è parzialmente fondato nei sensi di seguito precisati.
4.1) Non appare pertinente il richiamo alla sentenza della Sezione 12 maggio 2011, n. 2870, invocato nel secondo motivo del ricorso in primo grado accolto dalla sentenza gravata perché attinente a fattispecie ben diversa.
Nel caso ivi esaminato, infatti, si trattava della realizzazione di una struttura sanitaria ubicata in area espressamente destinata a servizi ospedalieri e sanitari (SH), e quindi vi era una previsione affatto puntuale nello strumento urbanistico generale.
Come osservato dalla Sezione nella sentenza “Il concretarsi dell’ipotesi di esenzione dal contributo concessorio ex art. 17, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, ora considerata, si riscontra in presenza di opere classificabili come di urbanizzazione, purché esse siano realizzate, anche da privati, “in attuazione di strumenti urbanistici”. Rileva, dunque, ed è sufficiente, non ponendo la norma altre condizioni, che l’opera attui, ossia ponga in essere, quanto previsto dallo strumento, realizzando la configurazione di opere di urbanizzazione in esso contemplata. Nella specie può considerarsi pacifico che il PRG prevedesse una destinazione a servizi e attrezzature di proprietà pubblica o privata ma di uso pubblico, nell’accezione specifica di “servizi ospedalieri e sanitari” (Sh), stabilendo i corrispondenti indici, all’interno dei quali l’ampliamento realizzato si colloca. Risulta, quindi, riduttivo parlare di sola conformità urbanistica dell’opera, atteso che essa comporta, oltre che, ovviamente, una trasformazione rispondente agli intendimenti della proprietà, anche, al contempo, la traduzione in opera di quanto previsto dallo strumento urbanistico in punto destinazione a strutture di urbanizzazione secondaria e relativo dimensionamento”.
In altri termini in quella fattispecie proprio in funzione di una specifica destinazione a servizi ospedalieri e sanitari contenuta nello strumento urbanistico generale, la realizzazione della struttura costituiva attuazione delle sue previsioni specifiche.
4.2) Nel caso in esame, invece, deve porsi attenzione alla distinzione tra conformità dell’opera alla destinazione di zona, ossia a una delle destinazioni ammesse in zona A, di cui alla tipologia F, tra cui rientrano anche i servizi scolastici, e attuazione di destinazione, e quindi di previsione, specifica di piano.
Il Collegio ritiene innegabile il rilievo di tale distinzione, dalla quale discende che la semplice riconduzione all’astratta tipologia di opera d’urbanizzazione secondaria non può considerarsi sufficiente ai fini dell’esenzione del contributo.
Sotto tale aspetto non è casuale che posto l’art. 17 comma 3 lettera c) del d.P.R. n. 380/2001 ponga sullo stesso piano di equivalenza, ai fini dell’esonero dal contributo, sia “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”, ovvero le opere per le quali sussiste il c.d. duplice requisito soggettivo oggettivo, sia “le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
L’equiparazione si giustifica proprio in funzione della circostanza che si tratta di specifiche opere urbanizzative individuate dallo strumento urbanistico, ancorché la loro realizzazione sia poi eseguita da privati, come accade ad esempio nel caso in cui nel quadro di una convenzione e a fronte di una iniziativa edificatoria il privato assuma l’onere di realizzare le specifiche opere urbanizzative previste in quella maglia, come appunto un istituto scolastico.
E’ dunque fondato il primo motivo e il secondo motivo d’appello, che sono assorbenti rispetto al terzo, e per converso è destituito di fondamento il secondo motivo del ricorso in primo grado, accolto dal TAR con assorbimento degli altri
4.3) Quanto ai motivi riproposti dall’appellata con la memoria di costituzione si osserva quanto segue:
- quanto al primo motivo del ricorso in primo grado, l’astratta fondatezza del vizio relativo relativo all’omessa comunicazione d’avvio del procedimento non consente nondimeno l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 21 octies secondo comma seconda parte della legge n. 241/1990, poiché, avendo il giudizio ad oggetto proprio la spettanza del contributo di costruzione, è dimostrato, in funzione dei rilievi svolti sub 4.2), che non poteva non farsi luogo alla determinazione del contributo di costruzione;
- analogamente privo di pregio giuridico è il dedotto difetto di motivazione, poiché non si è in presenza di attività a contenuto discrezionale, con conseguente infondatezza anche dei vizi funzionali dedotti con il quinto motivo del ricorso in primo grado;
- è altresì infondato il terzo motivo del ricorso in primo grado, alla stregua del chiaro orientamento giurisprudenziale in ordine all’accezione affatto ristretta da attribuire alla nozione di attività industriale come enunciata dall’art. 19 del d.P.R. n. 380/2001 (nel senso che “Il beneficio dell'esonero dalla corresponsione del contributo concessorio afferente ai costi di costruzione ed urbanizzazione, previsto per gli immobili nei quali si svolge attività industriale dall'art. 19 t.u. dell'edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001 n 380, concerne strettamente i fabbricati complementari ed asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale e non già quegli edifici che non sono di per sé destinati alla produzione di beni industriali, ovvero le opere edilizie comunque suscettibili di essere utilizzate al servizio di qualsiasi attività economica; è pertanto da escludere l'applicabilità del trattamento contributivo di favore a magazzini per deposito e commercio, ove non siano collegati ad altro stabile adibito all'attività produttiva” vedi per tutte Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2014, n. 2044)
- è invece fondato, e deve essere accolto, il quarto motivo del ricorso in primo grado, con il quale è stato dedotto il diritto allo scomputo delle opere a standard, da assoggettare in parte ad uso pubblico ed in parte da cedere al Comune, con la produzione in primo grado di un computo metrico riepilogativo dei costi asseritamente sostenuti, sui quali il Comune non ha specificamente controdedotto.
4.4) I rilievi che precedono esauriscono ogni profilo in fatto e in diritto, poiché il Collegio ha esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5.) In conclusione, l’appello deve essere accolto in parte, nel senso che in riforma della sentenza impugnata il ricorso in primo grado deve essere accolto limitatamente al solo scomputo delle opere di urbanizzazione primaria.
6.) La relativa novità e peculiarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello in epigrafe n.r. 8629 del 2013:
Accoglie l’appello, nei limiti di cui in motivazione, e in riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione II, n. 1086 del 21 agosto 2013, accoglie il ricorso in primo grado limitatamente al solo scomputo delle opere di urbanizzazione primaria;
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)