Cons. Stato Sez. V
sent. 4321 del 19 luglio 2003
Urbanistica. Interventi di manutenzione straordinaria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.
3643/1998, proposto
dalla società SIMA Ceramiche, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Fregni
e E. Mazzocco, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Ugo
Bassi n. 3;
CONTRO
Comune di Maranello, rappr.
e dif. dagli avv.ti C. Marzullo e C. Orienti, elettivamente domiciliato in Roma,
Lungotevere Michelangelo n.9, presso avv. G.M.
Grez.
e
nei confronti
della provincia di Modena e
della Regione Emilia Romagna, non costituitesi;
per
la riforma
della sentenza del T.A.R.
Emilia Romagna, Bologna, sez. 2°, n.24
del 28.1.1998, con la quale
è stato respinto il ricorso proposto dalla Società;
Visto
l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del comune di Maranello;
Viste
le memorie difensive;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 25.3.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi
altresì gli avvocati Capunzo e Casellato su delega rispettivamente degli
avvocati Mazzocco e Marzullo;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto;
FATTO
Con
l’appello in epigrafe, la società SIMA Ceramiche ha fatto presente che era
subentrata alla società Sima che aveva presentato in data 29.12.1995
all’Amministrazione provinciale di Modena domanda per la sostituzione di due
forni (per la cottura della ceramica) con un nuovo forno, nonchè in data 30
12.1995 altra domanda al comune di
Maranello per il rilascio della necessaria autorizzazione edilizia, trattandosi
di intervento di manutenzione straordinaria; che i due forni erano da sostituire
in quanto di tecnologia superata e non idonea per alcuni tipi di piastrelle
richiesti dal mercato; che la provincia di Modena, dopo aver chiesto
integrazione della documentazione, si rivolgeva al Sindaco di Maranello per
ottenere il parere di cui all’art. 7 D.P.R. 24.5.1988 n. 203, espresso con
atto del 16.5.1996 in maniera sfavorevole, in quanto si trattava di intervento
di manutenzione straordinaria in contrasto con la norma di zona (art. 40 NTA),
in particolare il complesso industriale oggetto di intervento era in contrasto
con la destinazione di zona classificata nel vigente PRG Zona destinata ad
attrezzature distributive sottoposta a piano particolareggiato di iniziativa
pubblica o privata; che nel contempo in
data 11.5.1996 veniva respinta dal
Comune anche la domanda di autorizzazione edilizia con motivazione analoga, con
la precisazione che ai sensi dell’art. 40 NTA erano ammessi sui fabbricati
esistenti anche interventi di manutenzione straordinaria ma tendenti a
conformare l’edificio esistente alla nuova destinazione di zona; che proposto
ricorso al TAR Emilia Romagna avverso detti provvedimenti, il TAR lo aveva
respinto con la sentenza appellata.
Ha
dedotto che la sentenza appellata era erronea ed ingiusta per le seguenti
ragioni:
-
l’art. 40 NTA disciplinava gli interventi di manutenzione straordinaria sugli
edifici la cui destinazione era conforme alle norme di zona, mentre nella specie
tale disposizione non era applicabile atteso che la destinazione dello
stabilimento SIMA non era attualmente conforme ala destinazione di zona del vigente PRG, per cui doveva trovare applicazione l’art. 29
delle NTA, il quale consentiva le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria su edifici esistenti anche se attualmente in contrasto con la
destinazione di zona; che ciò valeva maggiormente per gli edifici di natura
industriale che richiedevano frequenti interventi manutentivi;
-
il Comune aveva fatto particolare riferimento all’inciso “salvo maggiori
limitazioni espressamente indicate nelle norme” contenuto nell’art. 29, 3°,
delle NTA, ma nella specie non sussisteva alcuna maggiore limitazione; né tale
tesi poteva trovare supporto nel successivo 4° comma, il quale si limitava
a consentire gli interventi di completo adeguamento alle prescrizioni di
zona;
-
la finalità del PRG è quella di disciplinare e programmare l’attività
edilizia futura e non certo quella di disporre coattivamente l’ablazione di
manufatti legittimamente esistenti, per cui allorché i vincoli di PRG vengono
ad incidere su una struttura preesistente già urbanisticamente caratterizzata,
come nel caso di specie, allora vengono a risolversi in interventi
sostanzialmente espropriativi, senza giusto indennizzo;
-
non poteva condividersi l’assunto del TAR secondo cui l’intervento sarebbe
diretto ad un potenziamento di attività produttive ad elevato impatto
igienico-ambientale all’interno di un’area avente destinazione di zona
radicalmente difforme, in quanto, come risultava dalla relazione tecnica, il
forno moderno che si intendeva sostituire ai due forni a tunnel obsoleti era di
capacità produttiva equivalente ed equivalente capacità gassosa;
-
comunque la società aveva titolo ad eseguire l’intervento di manutenzione
straordinaria (a prescindere dall’incremento o meno dell’attività
produttiva) sulla base dell’art. 43, ultimo comma, L. R. Emilia Romagna n.
n.47/1978 e successive modificazioni;
-
per la ceramica CEMAR l’art.116 NTA prevedeva incredibilmente perfino la
possibilità di ampliare la superficie sino al 30%, con conseguente disparità
di trattamento;
-
per la Ferrari auto era perfino consentito di costruitre e mantenere in funzione
una fonderia;
-
il comune di Maranello in tal modo voleva in sostanza il trasferimento del solo
stabilimento della società SIMA;
-
in ogni caso erano illegittime, come già rilevato in primo grado, le
disposizioni di cui agli artt. 29 e 40 delle NTA nella parte in cui dovessero
precludere l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sugli
immobili esistenti;
-
qualora poi si dovesse ritenere che non potrebbe assentirsi un intervento di
manutenzione straordinaria in difetto dell’approvazione di un piano
particolareggiato, la relativa disposizione sarebbe illegittima in quanto il
piano particolareggiato non può certamente richiedersi per un intervento
manutentivo;
-
con riferimento all’atto comunale del 16.5.1996, non era stata rispettata la
specifica procedura non essendo stato richiesto il parere tecnico del Servizio
di igiene pubblica; inoltre tale atto era stato adottato non dal Sindaco ma
dall’Assesore, cui comunque non poteva attribuirsi delega; infine tale atto
era motivato con riferimento esclusivo alla materia urbanistico-edilizia, che
era estranea alle immissioni in atmosfera degli impianti produttivi.
Costituitosi
in giudizio, il comune ha chiesto il rigetto dell’appello.
In
prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno presentato memoria
conclusiva.
Il
Comune ha rilevato che con deliberazione G.R. n.1586 del 34.6.1975 era stata
approvata una specifica variante del PRG atta ad incentivare il trasferimento
dell’attività produttiva svolta nello stabilimento della ricorrente, essendo
inidonea l’area su cui insisteva e con l’individuazione delle aree idonee,
finalità che era stata confermata dal recente P.R.G approvato con delibera G.R.
n. 2312 del 2.6.1993; che in relazione a detta scelta erano state adottate
specifiche disposizioni nelle NTA in base alle quali all’interno del perimetro
delle aree suscettibili di intervento previo piano particolareggiato (quali le
aree in considerazione) sugli edifici esistenti erano ammessi interventi di
manutenzione straordinaria solo ove detti edifici avessero destinazione d’uso
conforme alla destinazione di zona oppure fossero funzionali alla realizzazione
di tale conformità, che di conseguenza il rinvio alle maggiori limitazioni di
cui all’art.29 NTA imponeva di considerare il successivo art. 40; che comunque
le disposizioni di piano regolatore non erano state oggetto di tempestiva
impugnativa.
La
società ha ulteriormente illustrato le doglianze proposte.
Alla
pubblica udienza del 25.3.2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Con
sentenza T.A.R. Emilia Romagna,
Bologna, sez. 2°, n.24 del
28.1.1998 è stato respinto il ricorso proposto dalla Società SIMA Ceramiche
avverso due atti del Comune di Maranello (in data 11 e 16.5. 1996), con i quali
da una parte è stata negata
l’autorizzazione all’intervento di manutenzione straordinaria e dall’altra
è stato espresso parere sfavorevole, ai sensi dell’art.7 D.P.R. 24.5.1988 n.
203, in ordine alla richiesta di sostituzione di due forni per la produzione
ceramica con un forno di tecnologia più avanzata.
Avverso
detta sentenza ha proposto appello la Società.
2.
L’appello è infondato.
2.1.
Il comune ha sostanzialmente motivato il diniego con la considerazione che si
trattava di intervento di manutenzione straordinaria in contrasto con la
normativa di zona (art. 40 NTA), classificata nel vigente PRG come Zona
destinata ad attrezzature distributive sottoposta a piano particolareggiato di
iniziativa pubblica o privata, e che ai sensi dell’art. 40 NTA erano ammessi
sui fabbricati esistenti anche interventi di manutenzione straordinaria solo se
tendenti a conformare l’edificio esistente alla nuova destinazione di zona.
Detta
tesi è stata condivisa dal TAR.
2.2.
Priva di pregio è la doglianza fondamentale della Società secondo cui la
fattispecie sarebbe disciplinata dall’art. 29 delle NTA e non, come preteso
dal Comune e dal TAR, dal successivo art. 40.
Il
menzionato art. 29, comma 3°, nel prevedere per gli edifici esistenti in totale
contrasto con le norme di zona gli interventi di completo adeguamento alle
prescrizioni di zona, consente comunque le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ma poi fa salve
le maggiori limitazioni espressamente indicate dalle norme di zona o
specifiche discipline particolareggiate in vigore.
Tale
disciplina maggiormente limitativa si rinviene appunto nell’art.40, in base al
quale all’interno del perimetro delle aree suscettibili di intervento previo
piano particolareggiato (quali le aree in considerazione) sugli edifici
esistenti vengono ammessi interventi di manutenzione straordinaria solo ove
detti edifici abbiano destinazione d’uso conforme alla destinazione di zona
oppure siano funzionali alla realizzazione di tale conformità.
Con
la conseguenza che gli interventi proposti sullo stabilimento industriale di
ceramiche, che le parti pacificamente qualificano di manutenzione straordinaria,
non erano ammissibili in quanto in contrasto con l’attuale destinazione di
zona dell’area in cui sorgeva lo stabilimento (zona ad attrezzature
distributive).
2.3.
Non può condividersi neppure la doglianza secondo cui dette disposizioni
limitative degli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici
esistenti sarebbero illegittime in quanto verrebbero a risolversi in interventi
sostanzialmente espropriativi, senza giusto indennizzo.
E’
pur vero che gli strumenti urbanistici, in quanto atti di pianificazione dello
sviluppo urbanistico, sono essenzialmente rivolti
a disciplinare la futura attività di trasformazione del territorio per cui le
relative prescrizioni non riguardano le opere già eseguite in conformità alla
disciplina previdente, per cui debbono ritenersi in linea di massima consentiti
sulle opere preesistenti attualmente in contrasto con le nuove destinazioni di
zona gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la finzionalità (V.
la decisone di questa Sezione n. 176 del 19.2.1997), ma nella specie si trattava
di armonizzare tra di loro contrastanti interessi urbanistici ed ambientali
essendosi modificata nel tempo la destinazione di zona dell’area da
industriale ad attrezzature distributive.
Tale
equilibrio è stata correttamente rinvenuto nel consentire in effetti in tale
zona solo interventi di manutenzione ordinaria con un sostanziale regime ad
esaurimento dell’attività industriale in atto, atteso che gli interventi di
manutenzione straordinaria (tra cui le opere e le modifiche necessarie al
rinnovamento degli impianti, secondo l’art.63 delle NTA) avrebbero comportato
la persistenza senza limiti di tempo di un’attività industriale in una zona
ormai a diversa destinazione.
Tanto
più che con deliberazione G.R. n.1586 del 34.6.1975 era stata già approvata
una specifica variante del PRG atta ad incentivare il trasferimento
dell’attività produttiva svolta nello stabilimento della Società, essendo
ritenuta inidonea l’area su cui insisteva e con l’individuazione delle aree
idonee, finalità che era stata confermata dal recente P.R.G approvato con
delibera G.R. n. 2312 del 2.6.1993, come evidenziato dal Comune.
2.4.
Né vale invocare da parte della Società la disposizione di cui all’art. 43
L.R. Emilia Romagna 7.12.1978 n.47 (come modificato dall’art. 36 L.R.
n.23/1980), che si limita a definire gli interventi di manutenzione
straordinaria nel caso di edifici industriali o artigianali (in conformità del
resto all’art. 31 L. 5.8.-1978 n.457), mentre nel caso in esame si tratta di
stabilire l’ammissibilità o meno di un tale intervento.
2.5.
Inammissibli per genericità sono poi le censure di disparità di trattamento
avanzate nei confronti di altre Società (Ferrari, Ceramiche CEMAR e CERDISA),
atteso che esse non risultano collocate nella medesima zona della ricorrente.
2.5.
Le rimanenti censure sono rivolte solo avverso l’atto comunale del 16.5.1996,
per cui esse possono ritenersi assorbite una volta verificata la legittimità
del diniego comunale in data 11.5.1996.
3.
Per quanto considerato l’appello va respinto, con l’integrazione della
motivazione della sentenza del TAR.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello
indicato in epigrafe.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2003 con l’intervento dei
Signori:
Pres.
Emidio Frascione
Cons.
Giuseppe Farina
Cons.
Paolo Buonvino
Cons.
Claudio Marchitiello
Cons.
Aniello Cerreto Est.