Cass. Sez. III n. 4444 del 2 febbraio 2012 (Ud.12 gen.2012)
Pres.De Maio Est.Gazzara Ric.Seoni
Urbanistica.Inottemperanza ad ingiunzione di demolizione

In tema di reati edilizi, la disposizione con cui il giudice subordini la sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato non è impedita dall'avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale a seguito della inottemperanza all'ordinanza amministrativa di demolizione, salvo che il Consiglio Comunale non abbia manifestato la volontà di non procedere alla demolizione stessa in ragione di interessi pubblici prevalenti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/01/2012
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 90
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 34645/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Seoni Gabriele, nato a Villagrande Stisaili il 23/4/1925;
Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari l'11/5/2011;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. GAZZARA Santi;
udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lanusei, con sentenza del 20/1 1/08, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava Seoni Gabriele colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c); art. 157, comma 1, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, art. 734 c.p., e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, subordinati alla demolizione dell'opera abusiva, e alla rimessione in pristino stato dei luoghi, da eseguirsi entro mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza.
La Corte di Appello di Cagliari, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del prevenuto, con sentenza dell'11/5/11, in parziale riforma del decisimi di prime cure, ha assolto il Seoni dal reato di cui al l'art. 734 c.p., con conferma nel resto. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con il seguente motivo: - inosservanza ed erronea applicazione delle norme di cui all'art. 165 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 3, rilevata la impossibilità di fare ricorso al dettato di cui al citato art. 165 c.p., seconda parte, nel caso in cui il condannalo non sia in grado di eseguire la demolizione dell'opera abusiva per non avere più la disponibilità giuridica della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa del tutto logica e corretta.
La censura formulata non può trovare ingresso per la sua manifesta infondatezza, in quanto la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo non trova un limite nella avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale, in seguito alla inottemperanza alla ingiunzione a demolire, giacché la stessa acquisizione è finalizzata alla demolizione. Un limite può ravvisarsi solo nella ipotesi in cui il Consiglio comunale, ritenuta la esistenza di interessi pubblici prevalenti, sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, abbia manifestato la volontà di non procedere alla demolizione (Cass. 9/6/05, Barbadoro; Cass. n. 4962/07), eventualità questa che il decidente ha escluso nel caso in esame, in quanto non esiste traccia in atti di una simile deliberazione.
In ogni caso, nella ipotesi in cui il beneficio di cui all'art. 163 c.p. sia stato subordinato alla previa ottemperanza dell'ordine di demolizione, eventuali provvedimenti amministrativi incompatibili, che consentano hi conservazione dell'opera già abusiva, devono intervenire entro i tempi fissati dal giudice per l'adempimento dell'ordine.
Osservasi, di poi, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la legittimità dell'ordine de quo, nel caso in cui l'autorità amministrativa non abbia ancora provveduto (Cass. 6/5/2005, n. 21970), ovvero abbia emesso l'ordine relativo, ma sia ancora pendente il termine concesso al responsabile per adempiere. Detto termine, per il principio della obbligatorietà ed effettività della pena, integra un elemento essenziale della concessione subordinata del beneficio ed entro la durata di esso deve essere assolto l'obbligo condizionante, salve le ipotesi di impossibilità assoluta, non dipendente da proprio atto volontario del destinatario del provvedimento.
Peraltro, l'ordine in questione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna e viene emesso in base alla persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato, evidenziandosi come il manufatto, illecitamente realizzato, costituisca una conseguenza dannosa e/o pericolosa della contravvenzione contestata, di tal che detto ordine rappresenta modalità atta ad eliminare le conseguenze dannose dell'attività illecita posta in essere (Cass. 10/12/2004 n. 3312; Cass. 28/4/2005 n. 33289).
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il Seoni abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso deve, altresì, a norma dell'art. 616 c.p.p., essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2012