Cass. Sez. III n. 41000 del 18 ottobre 2012 (Ud 3 ott. 2012)
Pres. Gentile Est. Ramacci Ric. Costantino
Urbanistica. Ultimazione dell'immobile abusivo e irrilevanza dell'utilizzazione

la materiale utilizzazione di un immobile e l'eventuale attivazione di utenze non sono elementi da soli sufficienti per dimostrare la sua concreta ed effettiva funzionalità e la presenza di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità che consentano di ritenerlo ultimato

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Agrigento - Sezione Distaccata di Canicattì, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21.6.2011 ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a C.M. con sentenza in data 11.10.2007, irrevocabile il 7.5.2010, negando alla stessa l'applicazione dell'indulto per essere stati i reati a lei scritti consumati dopo il 2 maggio 2006, data ultima per l'applicazione dell'istituto come disciplinato dalla L. n. 241 del 2006.

Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge.

2. Osserva, a tale proposito, con un unico motivo di ricorso, che le opere ritenute abusive erano state ultimate in data utile per l'applicazione dell'indulto e che il giudice aveva fondato la propria decisione esclusivamente sui contenuti della sentenza, non ammettendo la produzione di documenti considerati dimostrativi dell'ultimazione degli interventi edilizi in data antecedente a quella ritenuta in sentenza.

Aggiunge che, in ogni caso, risultava dalla sentenza di condanna che la consumazione in corso del reato alla data dell'accertamento era stata ricavata dall'assenza di rifiniture in uno dei servizi e, segnatamente, nella mancanza della sola piastrellatura, ponendo in dubbio che tale circostanza fosse idonea a far ritenere ancora in corso di esecuzione l'intervento edilizio.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente osservato che, del tutto correttamente, il giudice dell'esecuzione ha escluso la possibilità di riesaminare i fatti oggetto di giudicato in contrasto con quanto stabilito in sentenza.

Tale scelta interpretativa trova infatti esplicita conferma nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già avuto modo di affermare, in epoca non recente, che, ai fini della concedibilità dell'indulto, non è consentito al giudice dell'esecuzione di modificare il giudicato, il quale comprende anche la data del commesso reato, così come contestata e ritenuta in sentenza, nè, tanto meno, gli è consentita la valutazione di elementi di prova, poichè tale potere è di pertinenza esclusiva del giudice della cognizione (Sez. 1, n.3563, 10 novembre 1992).

4. Tale principio, pienamente condiviso dal Collegio, deve essere ribadito, essendo del tutto evidente che l'attività del giudice dell'esecuzione non possa travalicare i limiti della mera riconsiderazione interpretativa dei dati acquisiti nei giudizio di cognizione.

5. Data tale necessaria premessa, deve rilevarsi che, nella fattispecie, il giudice del merito non ha travalicato detti limiti, richiamando del tutto adeguatamente il contenuto della sentenza di condanna nella parte in cui si evidenzia che, alla data del sopralluogo della polizia municipale, in data 8 giugno 2006, uno dei vani, adibiti a bagno, era ancora in fase di realizzazione e l'immobile non era, quindi, completamente rifinito.

6. Resta da aggiungere che il provvedimento impugnato risulta immune di censure anche laddove ricorda la natura permanente degli illeciti edilizi.

Il reato urbanistico ha infatti natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (v. SS. UU. n. 17178, 8 maggio 2002).

La cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio (ex pl. Sez. 3, n. 38136, 24 ottobre 2001), mentre l'ultimazione delle opere coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n.32969, 7 settembre 2005 ed altre prec. conf. nella stessa richiamate).

Le opere devono essere, inoltre, valutate nel loro complesso, non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3, 4048, 29 gennaio 2003; Sez. 3, n. 34876, 9 settembre 2009) e tali caratteristiche riguardano anche le parti che costituiscono annessi dell'abitazione (Sez. 3, n. 8172, 2 marzo 2010).

Infine, la materiale utilizzazione di un immobile e l'eventuale attivazione di utenze non sono elementi da soli sufficienti per dimostrare la sua concreta ed effettiva funzionalità e la presenza di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità che consentano di ritenerlo ultimato (Sez. 3, n.39733, 3 novembre 2011; Sez. 3, n. 40033, 4 novembre 2011).

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3.10.2012.