Cass. Sez. III n. 7270 del 15 febbraio 2018 (Ud 9 gen 2018)
Presidente: Ramacci Estensore: Gai Imputato: Amato
Urbanistica.Sospensione condizionale subordinata alla demolizione e obblighi di motivazione
Il giudice legittimamente può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera abusiva, senza dover procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell'emanazione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza in data 31 maggio 2017, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Palermo, appellata – per quanto qui di rilievo - dal Procuratore Generale e da Amato Salvatore, ha subordinando la concessione del beneficio della sospensione della pena alla completa demolizione delle opere abusive entro il termine di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza ed ha confermato, nel resto, la condanna di Amato Salvatore perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 3 lett. e), 10, 29 e 31, 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, avendo realizzato in zona a rischio sismico, sulla quarta elevazione di un fabbricato, opere edilizie con infissi e tettoia senza permesso a costruire, senza preavviso e autorizzazione del Genio civile, fatti accertati in Carini il 31/05/2013.
2. Avverso la sentenza Amato Salvatore ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo:
- con il primo motivo e il secondo motivo, la violazione della legge penale in relazione all’art. 165 cod.pen. e il correlato vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello, in accoglimento dell’appello del Procuratore generale, erroneamente ritenuto sussistente in capo al giudice un obbligo di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione, in contesto con il dato normativo secondo cui il giudice “può” subordinare il menzionato beneficio all’eliminazione delle conseguente dannose, e per averla subordinata sul rilievo che si trattava di interventi edilizi non ancora ultimati, motivazione contraddittoria in punto pericolo di conseguenze ulteriori e di prognosi negativa nei confronti dell’imputato.
- con il terzo motivo, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata motivazione sulla richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale ex art. 175 cod.pen.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in relazione all’omessa pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e dichiarazione di inammissibilità nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso non è fondato.
5. – Quanto al primo motivo di ricorso deve rammentarsi che a norma dell'art. 165 cod.pen. comma 1, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. È principio consolidato di questa Suprema Corte che "il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena infinta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile" (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996, Luongo, Rv. 206659).
La Corte di appello, in accoglimento dell’appello del Procuratore generale, si è attenuta ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di violazioni urbanistiche, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena inflitta alla demolizione dell'opera eseguita, avendo tale ordine, alla stregua di quanto previsto dall'art. 165 cod. pen., la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (ex multis, Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258517).
Quanto al profilo della motivazione, questa Corte, con orientamento condivisibile a cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che il giudice legittimamente può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera abusiva, senza dover procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell'emanazione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto (Sez. 7, n. 9847 del 25/11/2016, Palma, Rv 269208), cosicché, allorquando il giudice del merito subordina la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, egli non fa altro che rafforzare il contenuto della statuizione accessoria, esaltando contemporaneamente la funzione sottesa alla ratio dell'articolo 165 del codice penale finalizzata all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, persistenti nel caso di ostinata inottemperanza all'esecuzione dell'ordine di demolizione, circostanza che rende perciò il condannato immeritevole della sospensione condizionale della pena.
In ogni caso, la Corte d’appello ha argomentato, nell’esercizio del potere discrezionale di subordinata il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, che l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato (ovvero la demolizione) trattandosi di un’opera non ultimata, poteva “rassicurare in ordine alla prognosi favorevole sui futuri comportamenti” (cfr. pag. 3). Da cui l’infondatezza del primo e secondo motivo di ricorso, quest’ultimo anche parzialmente diretto ad una rivalutazione del merito sotto il profilo della ultimazione o meno delle opere.
6. - Anche il terzo motivo appare infondato.
La corte d’appello ha escluso l’applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ex art. 175 cod.pen., evidenziando che non vi erano elementi per giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto. La corte d’appello, dopo aver dato atto che l’impugnazione dell’Amato si connotava da genericità (cfr. pag. 2), ha espressamente evidenziato che le opere abusive erano frutto di iniziative “ben lontane da quelle riconducibili all’impellente necessità di far fronte ad esigenze abitative” che, pur non scriminando la condotta, valgono a tratteggiare quegli elementi del fatto idonei ad argomentare il siffatto diniego di riconoscimento del beneficio di cui all’art. 175 cod.pen. Alcuna omessa motivazione è, dunque, ravvisabile.
7. - Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/01/2018