Cass. Sez. III n. 1902 del 19 gennaio 2026 (CC 29 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. PM in proc. Eurospinl
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e principio del ne bis in idem
In tema di reati urbanistici, non è configurabile l'identità del fatto tra la fattispecie di lottizzazione abusiva materiale e i singoli abusi edilizi in cui essa si articola, anche laddove riguardino le medesime strutture costruttive. La lottizzazione abusiva, in quanto reato a forma libera e progressivo nell'evento, implica una valutazione di fatto ontologicamente distinta, avente ad oggetto il pregiudizio arrecato alla potestà pubblica di programmazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti. Ne consegue che la prosecuzione dell'attività illecita oltre la data di accertamento di precedenti violazioni edilizie integra un fatto storico nuovo, precludendo l'operatività del divieto di "bis in idem" in sede cautelare. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato con riferimento al "periculum in mora", ravvisabile nelle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo, quali il rischio di modificazione, deterioramento, alienazione o ulteriore utilizzo speculativo del bene abusivo che aggravi il carico urbanistico.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Latina adito nell'interesse di Eurospin Lazio s.p.a., Latina Green Building s.r.l. e Punto Immobiliare s.r.l. in persona dei rispettivi rappresentanti legali, avverso il decreto di sequestro emesso dal Gip del medesimo tribunale su un'area di circa 17.0000 mq. comprensiva delle sovrastanti strutture, in relazione alla ipotesi di reato ex artt. 110 c.p. 44 lett. c) del DPR 380/01, ascritta a Corica Luigi quale legale rappresentante della Green Building s.rl.l., proprietaria dell'area menzionata, nonché ipotizzata a carico di Anagni Viviana quale progettista e direttore dei lavori e Gargano Stefano quale direttore del Suap del Comune di Latina, firmatario di titoli edilizi rilasciati unitamente a Petroccione Mario responsabile del procedimento relativo ai predetti titoli, accoglieva i ricorsi annullando il sequestro.
2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero del tribunale di Latina, con un unico motivo.
3. Deduce il vizio di violazione di legge e di omissione e contraddittorietà della motivazione. Si premette che non sussisterebbe alcuna decisione definitiva in ordine ad una vicenda riguardante il sequestro impeditivo del centro commerciale anche qui in esame e dell'area su cui esso insiste, atteso che in proposito, a fronte di un annullamento del sequestro disposto dal tribunale del riesame, è seguito un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione e un nuovo annullamento del tribunale in punto di periculum in mora, oggetto di nuovo ricorso in cassazione fissato per il 24.9.2025. Si rappresenta, altresì, che l'intervento edilizio in questione, al momento della richiesta di sequestro del 26.9.2023, nonché al momento del deposito del provvedimento di sequestro disposto dal Gup il 9.1.2024, non era ancora definito, essendo stato completato solo tra l'otto agosto 2024 e il 13.8.2024. Si aggiunge che mentre in precedenza si erano contestati singoli abusi edilizi, nel presente procedimento si contesterebbe una condotta lottizzatoria, distinta in fatto e diritto rispetto ai primi. Con conseguente inapplicabilità del principio di cui al brocardo ne bis in idem, in presenza di un concorso formale di reati. Con riguardo al caso concreto si evidenzia come la Procura, in anni precedenti avesse contestato abusi edilizi realizzati all'interno dell'area qui di interesse, accertati il 22.9.2023, mentre attualmente si contesterebbe il reato di lottizzazione abusiva accertato sino al 13.1.2024 e non emergerebbe lo stesso fatto di reato, e sul punto sarebbe quindi erronea la decisione impugnata, che invece avrebbe annullato il sequestro richiamando la preclusione conseguente al principio di cui al ne bis in idem avendo il collegio confuso gli elementi costitutivi del reato del precedente sequestro e quelli rappresentati nella successiva richiesta. Sarebbe altresì erronea la motivazione con la quale il tribunale ha rilevato la carenza di motivazione nel provvedimento di sequestro del Gip in relazione alla finalizzazione del sequestro per la confisca, atteso che il vincolo attiene ad un'area e struttura utilizzati come centro commerciale e il giudice avrebbe evidenziato la necessità della misura perché il persistente godimento dei beni determinerebbe una ulteriore lesione degli interessi tutelati. Da qui un periculum ancora consistente nell'aggravamento o protrarsi delle conseguenze del reato e una motivazione del gip comunque sussistente e come tale integrabile in ogni caso a fronte della accertata avvenuta alienazione di parte della struttura a terzi.
4. E' depositata memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che con l’ordinanza del Gip di Latina, annullata con ordinanza del tribunale del riesame qui impugnata, si disponeva, su richiesta del P.M. un nuovo sequestro preventivo in relazione al reato di lottizzazione abusiva. La predetta ordinanza seguiva un precedente iter cautelare che aveva avuto ad oggetto i distinti reati inerenti violazioni edilizie e paesaggistiche. In particolare, come pure precisato nel predetto provvedimento del Gip, in data 8.1.2024 il GIP del Tribunale di Latina emetteva decreto di sequestro preventivo impeditivo dell'area in oggetto in relazione ai reati di cui agli artt. 110 c.p. 44 lett. B) DPR 380/2001, 181 co. 1 D.lgs. 42/2004. Il Tribunale del Riesame di Latina, con ordinanza del 27/02/2024, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in data 08/01/2024, non ritenendo sussistente li fumus dei reati ipotizzati. Il P.M, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Latina; la Corte di Cassazione, con Sentenza n° 36929 del 12/09/2024, accoglieva li ricorso proposto dal P.M., annullando l'ordinanza del Tribunale del riesame di Latina del 27/02/2024. In data 28.1.2025, il Tribunale del Riesame di Latina, pur ritenendo sussistente li fumus dei reati ipotizzati, annullava il decreto di sequestro preventivo dell'8.1.2024 non ritenendo sussistente il periculum in mora. Medio tempore, come sopra anticipato, li P.M. depositava richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, contestando il reato di lottizzazione abusiva. Accolta dal Gip, con successivo annullamento del provvedimento di tale Autorità Giurisdizionale da parte del tribunale del riesame, con ordinanza in contestazione in questa sede.
2. Deve rilevarsi che a prescindere dall'esito del procedimento cautelare riguardante il sequestro originario - esito che non può in questa sede essere esaminato attraverso una comparazione con l'oggetto concreto dell'attuale procedimento, venendo in rilievo altrimenti un giudizio di fatto inammissibile in questa sede -, tale primo procedimento cautelare sopra già citato aveva riguardo a reati edilizi e paesaggistici assunti come realizzati sino al settembre del 2023, mentre la lottizzazione qui in esame sarebbe stata contestata in termini materiali anche per un periodo successivo; circostanza, questa, che deve desumersi - nei limiti della disponibilità di atti direttamente utilizzabili da questa Corte, emergendo questione di rilievo processuale in ragione della tematica sollevata, del ne bis in idem -, dalla sentenza già citata della Corte di Cassazione, n° 36929 del 12/09/2024, dall’ordinanza del Gip del tribunale poi annullata e dal ricorso proposto dal P.M. Nella sentenza suindicata, invero, si evidenzia che la richiesta di sequestro avanzata dal P.m. era del 26 settembre 2023, e che il sequestro era stato poi disposto con decreto del GIP di Latina in data 8 gennaio 2024. Appare dunque evidente che le condotte esaminate erano cronologicamente collocate entro il mese di settembre 2023. Come invece si desume dalla successiva ordinanza del Gip, di sequestro per lottizzazione abusiva, i relativi fatti erano contestati come realizzati “in data 07/08/2023 e in data 13/01/2024” ovvero anche oltre la data delle vicende oggetto del primo sequestro, per reati edilizi e paesaggistici. In tal senso appare corretto, dunque, quanto sostenuto in ricorso, per cui le stesse opere già esaminate nella prospettiva dei distinti (dal reato di lottizzazione abusiva) reati edilizi e paesaggistici, erano ancora in corso di realizzazione al momento del primo sequestro, e si assumevano come ulteriormente proseguite ed erano state contestate come tali in rapporto al richiesto, secondo sequestro, per lottizzazione abusiva. Sotto tale aspetto, dunque, emerge una diversità già fattuale tra gli elementi e circostanze considerati in funzione del primo sequestro per reati edilizi e paesaggistici e quelli invece oggetto del sequestro disposto per la lottizzazione abusiva.
3. Tanto premesso, va rilevato che il ricorrente innanzitutto contesta la decisione del tribunale di annullamento del sequestro per l’ipotesi di incolpazione inerente la fattispecie di lottizzazione abusiva, siccome intervenuta in violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem; ciò perché, secondo il pubblico ministero, il collegio della cautela avrebbe erroneamente ritenuto che l’oggetto del nuovo sequestro, seppur rubricato rispetto al diverso e distinto reato di lottizzazione, avrebbe avuto riguardo pur sempre al medesimo fatto naturalistico, riguardante i reati edilizi già in precedenza giudicati in via cautelare, seppur ancora in itinere. Deve allora precisarsi innanzitutto, che il principio del ne bis in idem assume nel vigente ordinamento un valore fondante, quale essenziale forma di garanzia, finalizzata non solo ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche ma, ancor prima, ad impedire che un soggetto possa essere sottoposto ad una nuova iniziativa penale per il medesimo fatto (sul punto Corte Cost. n. 200 del 2016). Tale significato corrobora l'analisi condotta dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 34655 del 28/6/2005, rv. 2318009), attraverso la quale si è giunti a inquadrare il divieto di nuovo giudizio nell'ambito del più ampio sistema di preclusioni, sotteso allo stesso ordinato sviluppo del processo, implicante la consumazione di un potere propulsivo o decisorio, dopo che lo stesso sia stato negli stessi termini già esercitato (cfr. in tal senso Sez. 6 n. 51803 del 17/10/2018 Cc. (dep. 15/11/2018 ) Rv. 274577 – 01). Il principio affermato dalle Sezioni Unite aveva già trovato espressione anche con riguardo al tema dell'azione cautelare, essendosi rilevato che «non è consentito, in pendenza di un procedimento già definito in primo grado e pendente in appello, iniziare per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento, nel cui ambito venga adottato un nuovo provvedimento cautelare personale» (sul punto Cass. Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. nel 2005, , rv. 230760). E’ sufficiente allora il richiamo a tali principi e alla sottolineatura della necessaria identità del fatto esaminato, per osservare che nel caso di specie, alla luce di quanto in via preliminare già sopra evidenziato - nel senso che i fatti oggetto del primo sequestro, relativo a reati edilizi e paesaggistici, risulterebbero diversi ovvero non perfettamente coincidenti naturalisticamente, rispetto a quello oggetto di sequestro per lottizzazione abusiva e qui in esame (oltre che poi inerenti a diversa fattispecie contravvenzionale), in ragione di una intervenuta progressione delle condotte illecite -, non viene in rilievo la preclusione del ne bis in idem in sede cautelare. Da tale ultimo rilievo discendono ulteriori considerazioni. La circostanza della diversità fattuale degli oggetti come sopra rilevata, esclude invero anche l’operatività, nel caso in esame, dei seguenti specifici ulteriori principi, che lasciano aperte talune iniziative giudiziarie in ipotesi in cui invece emerga l'idem fattuale (qui insussistente), e secondo cui (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Rv. 285206 - 01) : a) il vincolo da giudicato cautelare nasce solo in relazione alle questioni dedotte ed effettivamente decise; b) la possibilità di chiedere ed applicare una nuova misura cautelare reale non è preclusa dalla non definitività della decisione che ha annullato il provvedimento di vincolo, ma, se esercitata, preclude la proposizione di impugnazioni contro quest'ultima; c) l'annullamento per vizi di forma di una misura cautelare reale non costituisce ragione preclusiva alla richiesta ed applicazione di un nuovo provvedimento di vincolo, anche se emesso sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del precedente. Con riguardo a quest’ultimo profilo si rammenta che anche di recente si è precisato che in tema di sequestro preventivo, non è precluso al pubblico ministero esercitare nuovamente l'azione cautelare nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto, nel caso in cui il titolo sia stato annullato per motivi esclusivamente formali, a condizione che ciò non determini una litispendenza cautelare, che contrasta con il divieto di "bis in idem", operante tra procedimenti prim'ancora che tra provvedimenti. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il pubblico ministero è tenuto a decidere se coltivare la precedente azione mercé l'impugnazione dell'ordinanza di annullamento o reiterare la domanda, dovendo, in tal caso, esimersi dall'impugnare o rinunciare alla proposta impugnazione al più tardi coevamente alla richiesta del nuovo titolo cautelare). (Sez. 3, n. 43365 del 08/10/2024, Rv. 287142 - 01). Si tratta invero, lo si ripete, di principi ovvero corollari collegati al tema del idem fattuale ma non richiamabili nel caso in esame, che appare afferente a procedimenti cautelari i cui fatti non coincidono.
4. Dall’altro lato, occorre piuttosto anche aggiungere quanto segue, a supporto della infondatezza della decisione del tribunale di annullare il sequestro per violazione del ne bis in idem: tenendo conto, in particolare, della natura permanente riconosciuta al reato edilizio nonchè di reato eventualmente progressivo nell’evento che connota il reato di lottizzazione abusiva. Il primo, in sede di giudizio, si arresta a seconda dei casi al momento, come noto, del sequestro oppure della stabile desistenza dall’azione illecita da parte dell’autore, oltre che della decisione. Quanto alla lottizzazione abusiva, si tratta di reato a forma libera e progressivo nell'evento. (Sez. 3, n. 8067 del 13/11/2024, dep. 2025, De, Rv. 287643 - 02). Va anche aggiunto che il reato di lottizzazione abusiva, previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può concorrere materialmente con le altre violazioni edilizie previste dalle lettere a) e b) del medesimo articolo, atteso che l'illecito lottizzatorio costituisce un'ipotesi autonoma di reato, distinta dalle altre violazioni disciplinate dall'art. 44 del d.P.R. citato, essendo diversi sia l'oggetto della tutela che la condotta sanzionata. (Sez. 3, n. 9307 del 24/02/2011, Silvestro, Rv. 249763 - 01) Da tali caratteristiche, per cui si tratta di reati realizzabili attraverso plurimi segmenti che si succedono nel tempo, consegue, secondo questo collegio, l’applicabilità del principio - delineato da questa corte riguardo alla contestazione di due susseguenti reati edilizi, ma, per quanto prima rilevato circa la natura della lottizzazione abusiva, si tratta di principio anche estensibile in casi di successione di contestazioni tra reato edilizio e contravvenzione lottizzatoria (per le chiare analogie ontologico - strutturali, trattandosi di condotte, lo si ripete, che si protraggono del tempo attraverso progressive condotte) -, secondo il quale in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato. (Fattispecie relativa alla prosecuzione dei lavori di costruzione di una tettoia abusiva, interrotti con il sequestro dell'immobile, previa violazione dei sigilli, in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile) (Sez. 3 - n. 9988 del 19/12/2019 Cc. (dep. 13/03/2020 ) Rv. 278534 – 01). Si tratta di principio che ben si raccorda con la precisazione, con esso coerente, per cui in tema di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identità del fatto", che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente che sia contestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenza venga protratta oltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio e venga altresì allegato un fatto nuovo. (Nella specie la Corte ha escluso la violazione del principio essendo stata contestata la partecipazione dell'imputato ad associazione mafiosa relativamente ad un periodo successivo rispetto al procedimento già definito ed allegata, inoltre, quale "fatto nuovo", la posizione di vertice dall'imputato stesso assunta in tale contesto). Principio, quest'ultimo, che egualmente è suscettibile di applicazione, per la natura giuridica già sopra evidenziata del reato edilizio e di lottizzazione, con riguardo a contestazioni afferenti un reato edilizio da una parte ed una lottizzazione edilizia dall'altra, che comprenda in sé anche i profili edificatori del primo, proseguendone tuttavia la vicenda costruttiva in termini appunto lottizzatori. Si può dunque concludere che se è vero, come sostenuto da questa Corte (Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013 Ud. (dep. 08/01/2014 ) Rv. 257992 – 01) con decisione dalla portata suscettibile di riguardare anche la fase cautelare, che ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, e, quindi, costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva, altrettanto deve ritenersi nel caso, qui peculiare, in cui emerge che il reato di lottizzazione abusiva, pur quando si articoli sul piano naturalistico, quale lottizzazione materiale (o al più mista), anche nella realizzazione di costruzioni e dunque di opere edilizie abusive già esaminate, non integra lo stesso fatto naturalistico ove la incolpazione, da esaminarsi in sede cautelare, disegni la lottizzazione medesima come un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, come tale diversa e distinta, già sul piano naturalistico, nello spazio e nel tempo, da quella posta in essere sul piano strettamente edilizio e in precedenza giudicata. A tale ultimo riguardo, giova rammentare che in tema di lottizzazione abusiva, per individuare il momento consumativo, che può protrarsi in ragione della natura eventualmente progressiva del reato, assumono rilievo non solo le condotte consistenti nella realizzazione di interventi edilizi additivi o che aggravano lo stravolgimento dell'assetto del territorio stabilito dagli strumenti urbanistici, ma anche quelle comunque finalizzate a consolidare le trasformazioni già attuate, mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, posto che l'aggressione alla sistemazione del suolo si protrae finché perdurano le attività lottizzatorie che compromettono la scelta di destinazione e d'uso riservata alla competenza pubblica (Sez. 3 - , n. 37639 del 15/02/2024 Ud. (dep. 14/10/2024 ) Rv. 287047 – 03).
5. Non appare secondaria, ed anzi risulta dirimente, inoltre, una ulteriore notazione. I reati - edilizio e di lottizzazione abusiva - sono tra loro ontologicamente distinti sia rispetto al bene tutelato che nella loro stessa intrinseca struttura. In altri termini, il reato edilizio qui in discussione (ricondotto all'art. 44 lett. b) DPR 380/01), si configura già solo in ragione della assenza del permesso di costruire ( o di titolo ad esso equivalente) ovvero per la totale difformità dal medesimo. Diversa è la configurazione giuridica e fattuale della lottizzazione. Per meglio comprenderla, non può trascurarsi la ratio della fattispecie incriminatrice della lottizzazione abusiva, che richiama un duplice scopo di tutela (cfr. per tutte Sez. 3, n. 36940 del 11/05/2005 Rv. 232190 – 01), rivolto ad impedire, come noto: sia che venga compromessa la potestà, attribuita agli enti locali, di effettuare razionali ed armoniche scelte urbanistiche mediante gli specifici strumenti di pianificazione previsti dalla legge; sia che un processo di urbanizzazione incontrollata comporti la nascita di agglomerati edilizi privi delle infrastrutture primarie e secondarie necessarie per la loro integrazione urbanistica, con conseguente imposizione alla Pubblica Amministrazione competente di ingenti spese per dotazioni infrastrutturali. Come è stato più volte evidenziato, è muovendosi in questa prospettiva che nei reati di lottizzazione (che sono caratterizzati da una articolazione particolarmente ampia di possibili modalità esecutive, ma si configurano già come reati permanenti e di pericolo) il legislatore ha anticipato il momento di rilevanza penale del fenomeno, per evitare che lo stesso possa incidere in modo irrimediabile sull'assetto del territorio; non occorre, però, che la volontà dell'agente sia protesa a vanificare le anzidette finalità di tutela, essendo sufficiente che egli compia attività rivolte alla trasformazione di terreni, non solo con inizio di opere edilizie o di urbanizzazione, ma anche soltanto con atti giuridici indirizzati a realizzare l'edificazione, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite da leggi statali o regionali. Il reato si connette sempre e soltanto all'inosservanza delle "prescrizioni" urbanistiche anzidette, sicché il proprietario di un terreno non può predisporne l'alienazione in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui esso è situato ed il soggetto che acquista un fondo per edificare deve essere cauto e diligente nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatone di zona riferite all'area in cui vuole costruire. E' già da queste brevi considerazioni che in dottrina e giurisprudenza si sono più volte evidenziate le differenze, giuridiche e fattuali, del reato edilizio rispetto a quello di lottizzazione abusiva. Da una parte, e in sintesi, le opere integranti una illecita lottizzazione sono tali perché in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione, e intaccano proprio la prerogativa pubblica della pianificazione; dall'altra le opere integranti solo un reato edilizio, sono quelle prive del permesso o titolo equivalente o in totale (o talvolta parziale) difformità, senza tuttavia presentare un impatto tale da pregiudicare in sistema pubblico di pianificazione, che si estrinseca in leggi e strumenti urbanistici. Sistema che come tale, quindi, si pone anche esso quale circostanza di fatto da esaminare quale parametro per la verifica della incidenza sul territorio dell'intervento edilizio. Ed invero la conferma di tale dato è altresì offerta dal noto orientamento giurisprudenziale per cui l'analisi del rispetto di strumenti urbanistici è valutazione di fatto, come tale sottratta al giudizio di legittimità di questa Corte. E' utile anche osservare come discendano da tali presupposti consolidati orientamenti di legittimità, che confermano la diversità ontologica, giuridica, fattuale, dei due reati in esame, anche allorquando li si esamina sul piano delle cd. "sanatorie". Si è infatti stabilito, da una parte, che la sanatoria, diversa dal condono, attualmente disciplinata dall'art. 36 d.P.R. 380\01 e, in precedenza, dalla previgente disciplina urbanistica ex art. 13 L. 47/85, non è ammissibile in presenza di una lottizzazione abusiva con riguardo alle opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo, dal momento che dette opere sono senz'altro non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, e in particolare ai parametri di pianificazione rilevanti per l'area di interesse, sicché le stesse non sono sanabili, così come la lottizzazione abusiva (Sez. 3 - , n. 44517 del 17/07/2019 Rv. 277261 – 01; Sez. 3, n. 28784 del 16/5/2018, Rv. 273307, con richiami ai prec.). Dall'altra, sul piano di quella più particolare forma di sanatoria più correttamente definita "condono", questa Suprema Corte ha più volte stabilito che nell'ambito di una lottizzazione abusiva l’eventuale titolo abilitante sopravvenuto legittima, attraverso il condono, soltanto l'opera edilizia che ne costituisce l'oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica. L'effetto estintivo non si estende al reato integrato dall'attività illecita di lottizzazione (mancando pure ogni previsione nella tabella predisposta per il calcolo dell'oblazione), per il vulnus portato alla pianificazione urbanistica (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 8557 del 20/12/2002 (dep. 21/02/2003 ) Rv. 224167 – 01). In altri termini, il rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell'area interessata da una lottizzazione abusiva "non rende lecita un'attività che tale non è: la concessione non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell'uso del territorio" (Cass., Sez. 3, 21.4.1989, n. 6160) ( cfr. da ultimo in motivazione, Sez. 3, n. 37639 del 15/02/2024, , Rv. 287047 - 02). E' in tale quadro che si è anche osservato che (cfr. Sez. 3, n. 44946 del 25/01/2017 Cc. (dep. 29/09/2017 ) Rv. 271788 - 01) per integrare il reato di lottizzazione abusiva, diversamente dal mero abuso edilizio, è necessaria una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona; ne consegue che il giudice deve verificare, nei singoli casi, se le opere ritenute abusive abbiano una valenza autonomamente punibile ai sensi dell'art. 44, lett. a) e b), d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero se esse siano idonee a conferire all'area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti. Consegue, per tornare al tema proprio di questo procedimento, che l'analisi della eventuale rilevanza penale di una lottizzazione materiale, effettuata con opere edilizie necessitanti del conforme permesso di costruire o di titolo alternativo, non comporta semplicemente la rilevazione della presenza di interventi edili di tal fatta, ma anche la ancor più pregnante verifica delle prescrizioni urbanistiche di pianificazione esistenti ed il loro eventuale pregiudizio, quali elementi, anche essi di fatto, oggetto dell'analisi complessiva da effettuare. Si tratta, in altri termini, di parametri del fatto penalmente rilevante, che connotano ontologicamente la ricostruzione della lottizzazione abusiva, distinguendola dalla valutazione necessaria per configurare il mero reato edilizio. Dunque: la lottizzazione abusiva materiale si distingue anche in concreto e di fatto, sul piano ricostruttivo del reato, dai reati edilizi in cui si articola, in quanto essa implica anche un giudizio negativo di incidenza sugli strumenti e prescrizioni urbanistiche vigenti e con funzione pianificatoria, nel senso dell'appurato pregiudizio alla potestà pubblica di programmazione e organizzazione del territorio. Non è quindi invocabile l'idem fattuale tra lottizzazione materiale e interventi edilizi in cui essa pure si articoli.
6. Va quindi esaminata, a questo punto, l’ulteriore ragione di annullamento, individuata dal tribunale del riesame nella carenza di motivazione rispetto alla confisca in funzione della quale è stato disposto il sequestro. Anche in tal caso la censura proposta, che è volta sostanzialmente ad evidenziare la adeguatezza della motivazione espressa dal Gip in tema di esigenze cautelari anche rispetto alla finalità di confisca, appare fondata. Si premette che al riguardo il Gip ha precisato che “avuto riguardo all'evidente incidenza negativa dell'intervento edilizio, in considerazione del notevole aumento del carico urbanistico derivante dall'intervento complessivo, con trasformazione significativa, duratura e permanente dell'assetto e destinazione del territorio, sussiste la necessità di imporre il richiesto vincolo in quanto il godimento e la disponibilità attuale degli immobili può implicare una effettiva ulteriore lesione degli interessi tutelati, ni favore di interessi meramente speculativi. Ciò non solo sul piano urbanistico ma anche su quello della programmazione territoriale (pure sotto li profilo dell'urbanizzazione secondaria), tenuto conto anche della condotta posta in essere dagli indagati nel corso delle indagini per eludere li sequestro, delle palesi irregolarità degli atti amministrativi adottati dal Comune di Latina e delle modalità procedimentali dallo stesso adottate, proseguendo li Comune ad emettere determine illegittime anche li 13.9.2024, con conseguente consolidamento della lesione dell'interesse protetto dalla normativa urbanistica in caso di libera disponibilità delle opere. A ciò si aggiunge l'insussistenza dell'agibilità del complesso derivante dall'assenza delle autorizzazioni definitive dei passi carrabili”. Si tratta di una motivazione in linea con quanto già precisato da questa Corte (Sez. 3 - n. 2296 del 06/12/2019 Cc. (dep. 22/01/2020 ) Rv. 278020 – 01), in tema di diniego della facoltà di uso per opere in sequestro finalizzato alla confisca, e che va qui ribadito, secondo la quale quando il sequestro è esclusivamente finalizzato alla successiva confisca, la possibilità di utilizzare il bene deve normalmente ritenersi preclusa poiché anche in questo caso, come in quello del sequestro disposto ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen., lo scopo della misura è quello di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al destinatario della stessa così da non consentirne l'utilizzazione, la quale altrimenti renderebbe il sequestro efficace nella forma e non anche nella sostanza, senza contare la possibile dispersione del bene, come nel caso in cui sia alienato, ovvero vi sia un suo deterioramento in correlazione con la utilizzazione. Si tratta invero di un indirizzo che appare in linea con quanto rilevato dalle Sezioni Unite, per cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, per cui l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato ( (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01). E nel caso di specie appaiono eloquentemente illustrate dal Gip le ragioni del periculum di modificazione, deterioramento o utilizzazione del bene abusivo.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la ordinanza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale del riesame di Latina.
P.Q.M
annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Latina competente ai sensi dell'art. 324 co. 5 cod. proc. pen.
Così deciso il 29/10/2025.




