Corte Costituzionale sent. 9 del 21 gennaio 2016
Oggetto: Caccia - Norme della Regione Lombardia per il contenimento e l'eradicazione delle nutrie - Previsione che, al fine di monitorare annualmente gli obiettivi di eradicazione, le Province istituiscono un Tavolo provinciale di coordinamento con diversi soggetti, tra cui le Prefetture;
Disciplina delle metodologie di eradicazione - Prevista possibilità di usare in ogni periodo dell'anno tutte le armi comuni da sparo, le armi da lancio individuali e le trappole.

SENTENZA N. 9

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria – Myocastor coypus)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-4 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 3 febbraio 2015 ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 1° dicembre 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Pio Dario Vivone per la Regione Lombardia.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 2-4 febbraio 2015 e depositato il 3 febbraio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale di due disposizioni della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria – Myocastor coypus)».

1.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in primo luogo, l’art. 1, comma 1, lettera c), della citata legge regionale, deducendone il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Il ricorrente premette che la norma impugnata sostituisce l’art. 2 della legge regionale lombarda 7 ottobre 2002, n. 20, recante «Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)» (titolo così sostituito dall’art. 1 della stessa legge regionale n. 32 del 2014). Il comma 2 dell’articolo novellato, dopo aver previsto che le Province predispongono appositi piani di contenimento ed eradicazione della nutria, alla lettera b) stabilisce che i medesimi enti «istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione».

Secondo il ricorrente, includendo le prefetture tra i partecipanti al «Tavolo provinciale di coordinamento» in assenza di un previo accordo con lo Stato, la Regione avrebbe disposto unilateralmente il coinvolgimento di organi statali nei relativi compiti, gravandoli degli obblighi a ciò conseguenti, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che annovera l’«organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» tra le materie di legislazione esclusiva statale.

Come più volte affermato dalla Corte costituzionale con riferimento al menzionato parametro, difatti, le Regioni non possono porre a carico di organi o amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale (sono citate le sentenze n. 322 del 2006, n. 429 e n. 134 del 2004).

1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, altresì, l’art. 1, comma 1, lettera d), della legge reg. Lombardia n. 32 del 2014 – che sostituisce l’art. 3 della legge reg. n. 20 del 2002 – per asserito contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, lettere h) e s), Cost.

Il nuovo art. 3 della legge regionale n. 20 del 2002 prevede, al comma 1, che «L’eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed eradicazione di cui all’articolo 2, comma 2, in ogni periodo dell’anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo: a) armi comuni da sparo; b) armi da lancio individuale; c) gassificazione controllata; d) sterilizzazione controllata; e) trappolaggio con successivo abbattimento dell’animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo; f) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica; g) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione e validato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione ora riprodotta consentirebbe di utilizzare, per l’eradicazione delle nutrie, metodi che, benché definiti «di controllo selettivo», non escluderebbero in realtà con certezza l’abbattimento o la cattura di specie di fauna selvatica tutelate – a differenza delle nutrie, ormai considerate specie nociva – dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dalla direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici: ponendosi, con ciò, in contrasto con specifici divieti stabiliti dalle normative ora citate.

In particolare, l’art. 21, comma 1, della legge n. 157 del 1992 vieta espressamente di «usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre» (lettera u), nonché di «produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica» (lettera z).

La norma regionale impugnata, di contro, permette l’uso – in ogni periodo dell’anno e su tutto il territorio regionale, comprese le zone in cui è vietata la caccia – oltre che di tutte le armi comuni da sparo, anche di armi da lancio individuale (categoria nella quale possono farsi rientrare le balestre) e di trappole. Queste ultime, essendo idonee a catturare, con elevato grado di probabilità, anche animali selvatici appartenenti a specie diverse dalla nutria, non potrebbero essere qualificate «strumenti selettivi» ed il loro utilizzo è espressamente proibito anche dall’art. 8, in riferimento all’Allegato IV, [lettera a)], della direttiva n. 2009/147/CE.

Il contrasto con i divieti contenuti nell’art. 21, comma 1, lettere u) e z), della legge n. 157 del 1992 – rientranti senza dubbio nell’ambito della «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», alla luce della costante giurisprudenza della Corte costituzionale – comporterebbe la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa nella suddetta materia.

A sua volta, il contrasto con la direttiva n. 2009/147/CE determinerebbe la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., che prescrive, anche al legislatore regionale, di conformarsi alle norme dell’Unione europea.

La disposizione impugnata lederebbe, infine, la competenza esclusiva statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza», stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

La disciplina nazionale in materia di porto e trasporto di armi comuni da sparo, infatti, consente di rilasciare la licenza di porto d’arma solo per scopi di difesa personale, per il tiro a volo (uso sportivo) e per le altre attività previste dalla legge n. 157 del 1992.

In particolare, l’art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e gli artt. 61 e seguenti del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) disciplinano la licenza di porto d’armi per esigenze di difesa personale; la legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo) regolamenta l’uso di armi per uso sportivo; infine, è la stessa legge n. 157 del 1992 (art. 22) a disciplinare la licenza di porto d’arma per uso di caccia.

Pertanto, l’aver autorizzato l’uso di armi in ipotesi e con modalità tali da risultare in contrasto con la suddetta legge n. 157 del 1992 costituirebbe anche una violazione della normativa sulla sicurezza pubblica e, dunque, dell’anzidetta potestà legislativa statale esclusiva.

2.– Si è costituita la Regione Lombardia, la quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.

2.1.– Dopo aver illustrato la genesi e le finalità della legge in esame, la Regione ha contestato la fondatezza della censura mossa alla previsione dell’art. 1, comma 1, lettera c), osservando come la disposizione impugnata non imponga affatto la partecipazione di organi statali al procedimento di monitoraggio degli obiettivi di eradicazione della nutria, ma si limiti ad indicare una metodologia intesa a coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati alla materia, in coerenza con i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, di cui all’art. 120 Cost. Il principio di leale collaborazione, difatti, dovrebbe tradursi in un metodo che privilegia l’intesa e, ove possibile, l’utilizzo in comune di risorse. In questa prospettiva, non sarebbe affatto arbitrario aver auspicato la partecipazione delle prefetture al «Tavolo provinciale di coordinamento», posto che l’art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), affida, appunto, al prefetto il compito di «assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione».

Anche prima dell’attivazione del «Tavolo» si potrebbe, dunque, ricercare un’intesa che regoli la partecipazione delle prefetture, allo stato comunque non obbligatoria.

2.2.– Con riferimento, poi, al dedotto contrasto dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge regionale lombarda in esame con la legge n. 157 del 1992 e con la direttiva n. 2009/147/CE – e, di conseguenza, con l’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost. – la Regione resistente evidenzia, innanzitutto, come la normativa richiamata dal ricorrente non risulti conferente.

A seguito, infatti, della modifica dell’art. 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992 operata dall’art. 11, comma 12 (recte: comma 12-bis), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le nutrie risultano classificate tra le «specie nocive», in quanto dannose e infestanti. Di conseguenza, esse esulano dall’ambito della «fauna selvatica omeoterma», il cui prelievo è rigidamente regolato dalla legislazione nazionale e dell’Unione europea.

In ogni caso, il legislatore regionale avrebbe garantito che i metodi utilizzati per l’eradicazione delle nutrie fossero selettivi, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tale Istituto si sarebbe espresso, infatti, favorevolmente in ordine all’impiego tanto di armi da sparo che da lancio individuale, e ancor più delle trappole, formulando l’avviso che i piani di controllo numerico delle nutrie trovino nell’utilizzo di «gabbie-trappole», con successiva rapida soppressione dell’esemplare catturato, «la tecnica più idonea poiché rispondente ai necessari requisiti di massima selettività d’azione, efficacia e ridotto disturbo verso specie non bersaglio». L’efficacia selettiva dei metodi in questione sarebbe resa, inoltre, ancora maggiore dal previsto affidamento delle operazioni a soggetti qualificati e dalla fissazione, nel redigendo piano regionale, di criteri tecnici adeguati.

Né, d’altra parte, le suddette modalità di eradicazione sarebbero consentite – come sostiene il ricorrente – senza alcun limite spazio-temporale, essendo espressamente previsto dal novellato art. 3, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2002 che nelle riserve e nei parchi gli interventi vadano effettuati in conformità al regolamento delle aree protette.

Quanto, infine, all’asserito contrasto della disposizione regionale impugnata con la normativa statale in materia di porto e trasporto di armi comuni da sparo – e, quindi, con l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. – la censura rappresenterebbe un mero riflesso della dedotta violazione della legge n. 157 del 1992: legge non riferibile, per quanto detto, all’attività di eradicazione delle nutrie.

Ad ogni modo, la Regione Lombardia rammenta come la sovrappopolazione delle nutrie costituisca una vera e propria emergenza, trattandosi di animali che danneggiano gli argini dei fiumi e dei canali, rovinano le colture agricole e minacciano la sopravvivenza di molte specie faunistiche autoctone protette e di intere comunità biotiche. Numerosi Comuni hanno reagito a tale situazione con l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, che prevedono l’abbattimento delle nutrie mediante cattura con gabbie-trappola, o con armi da fuoco da parte dei cacciatori e dei proprietari di fondi.

Al fine di evitare il ricorso a tali provvedimenti emergenziali, il legislatore regionale lombardo si sarebbe assunto l’onere di promuovere, con la normativa censurata, un’«eradicazione governata e presidiata», che si avvalga di più misure senza pregiudicare la sicurezza pubblica e la fauna protetta. I limiti stabiliti dalla legge regionale (sostanzialmente gli stessi previsti nelle ordinanze sindacali contingibili e urgenti) sarebbero, infatti, idonei a prevenire detti rischi: prospettiva nella quale la censura apparirebbe speciosa, ponendo l’interrogativo se l’abbattimento di specie nocive sia riconducibile o meno all’attività venatoria o sportiva, senza una previa verifica della concreta attitudine degli interventi a minacciare la sicurezza pubblica.

3.– Con memoria depositata il 10 novembre 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha replicato alle difese della Regione Lombardia, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

In particolare, ha dedotto che, dal tenore dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 32 del 2014, non sarebbe possibile escludere che la partecipazione delle prefetture, quale organo del Governo, al «Tavolo provinciale di coordinamento» abbia carattere obbligatorio.

Il riferimento della Regione al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost. non sarebbe inoltre pertinente. Detto principio atterrebbe, infatti, alle sole materie indicate nella citata norma costituzionale e andrebbe riferito alle ipotesi, diverse da quelle in esame, di interferenza tra materie devolute a più istituzioni o nelle quali comunque il comportamento dell’una possa incidere sul comportamento dell’altra.

Né, infine, l’illegittimità della disposizione regionale potrebbe essere esclusa dall’eventualità che, solo successivamente alla sua entrata in vigore, la partecipazione delle prefetture sia regolata, di fatto, da un’intesa.

Quanto alla successiva lettera d), il ricorrente precisa che la illegittimità costituzionale è stata dedotta in riferimento all’asserita «selettività» dei metodi di eradicazione delle nutrie ivi previsti, metodi che, invece, sarebbero idonei a determinare l’uccisione anche di animali appartenenti a specie diverse.

Inoltre, la previsione che l’eradicazione delle nutrie debba avvenire in conformità al regolamento delle aree protette non escluderebbe che essa non sia soggetta ad alcun limite spazio-temporale e che, comunque, al di fuori di tali aree, l’operazione non incontri limitazioni di sorta.

4.− Con memoria depositata il 25 novembre 2015 e, dunque, oltre i termini previsti dall’art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Regione Lombardia ha ribadito le ragioni dedotte a sostegno della legittimità delle disposizioni censurate, insistendo per il rigetto del ricorso.


Considerato in diritto

1.‒ Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale di due disposizioni della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria – Myocastor coypus)».

2.– Il ricorrente impugna, in primo luogo, l’art. 1, comma 1, lettera c), della citata legge regionale, nella parte in cui – sostituendo l’art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20, recante «Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)» – include anche le «prefetture» tra i partecipanti al «Tavolo provinciale di coordinamento» finalizzato al monitoraggio degli obiettivi annuali di eradicazione delle nutrie.

Ad avviso del ricorrente, la norma censurata violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva in via esclusiva alla legislazione statale l’«organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», addossando unilateralmente funzioni e obblighi ad organi statali.

2.1.– La questione non è fondata.

Questa Corte ha, in effetti, ripetutamente affermato che «le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale» (sentenza n. 322 del 2006). Tale preclusione opera – in forza del parametro costituzionale evocato – anche con riguardo alla previsione di «forme di collaborazione e di coordinamento», le quali, ove coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, «non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa», dovendo «trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (sentenza n. 429 del 2004).

2.2.– Nel caso in esame, tuttavia – conformemente a quanto sostenuto dalla Regione resistente – il tenore della norma censurata consente di escludere che quest’ultima imponga ad organi dello Stato il compimento di determinate attività.

L’art. 2, comma 2, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 20 del 2002 – nel testo sostituito dalla disposizione impugnata – prevede che le Province «istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione» delle nutrie.

La norma affida, dunque, in sostanza alle Province il compito di promuovere la partecipazione al processo di definizione degli obiettivi annuali di eradicazione di soggetti potenzialmente interessati agli interventi e in possesso di informazioni e dati utili allo scopo. Il carattere non obbligatorio della partecipazione degli interpellati è desumibile, peraltro, sia dal fatto che la lista dei soggetti da coinvolgere include organismi di natura privata (associazioni agricole, associazioni venatorie), sia dalla genericità della formula di chiusura «altri soggetti interessati».

Anche per quanto attiene alle prefetture, il coinvolgimento nell’attività in questione non è dunque stabilito unilateralmente dalla Regione in modo imperativo, ma resta rimesso alla determinazione dello Stato.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, altresì, l’art. 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 32 del 2014, nella parte in cui – sostituendo l’art. 3 della legge regionale n. 20 del 2002 – include tra le metodologie di eradicazione delle nutrie l’utilizzo di armi comuni da sparo, di armi da lancio individuale e di trappole.

Secondo il ricorrente, detti metodi, sebbene qualificati dalla legge regionale come di «controllo selettivo», sarebbero idonei a determinare, con elevata probabilità, la cattura e l’abbattimento anche di animali appartenenti a specie di fauna selvatica protetta dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.

Il ricorso ad essi si porrebbe specificamente in contrasto con l’art. 21, comma 1, lettere u) e z), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) – che vieta, tra l’altro, di fare impiego di trappole e balestre, nonché di produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica – e, di conseguenza, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»: materia alla quale gli anzidetti divieti sarebbero pacificamente riconducibili.

Il divieto di impiego delle trappole è sancito, altresì, dall’art. 8, in riferimento all’Allegato IV, lettera a), della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici: profilo per il quale la norma regionale censurata violerebbe anche l’art. 117, primo comma, Cost.

Con particolare riguardo all’impiego di armi comuni da sparo, risulterebbe lesa, infine, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza», sancita dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., posto che la normativa statale in materia di porto e trasporto di armi consente il rilascio della licenza di porto d’arma solo per scopi di difesa personale, per il tiro a volo (uso sportivo) e per le attività previste dalla legge n. 157 del 1992.

3.1.– Anche tale questione non è fondata.

Al riguardo, è opportuno ricordare come la legge regionale in esame intervenga all’indomani della modifica dell’art. 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992 ad opera dell’art. 11, comma 12-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: modifica a seguito della quale le nutrie – al pari delle talpe, dei ratti, dei topi propriamente detti e delle arvicole – risultano escluse dall’ambito applicativo delle disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma dettate dalla medesima legge n. 157 del 1992. In sostanza, per effetto della novella, le nutrie – che in precedenza rientravano nell’ambito della fauna selvatica protetta, la cui popolazione era suscettibile di controllo nei limiti e nelle forme stabilite dall’art. 19 della legge n. 157 del 1992 – sono transitate tra le specie nocive, in quanto considerate animali infestanti e dannosi.

Secondo quanto si afferma anche nella circolare del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 ottobre 2014, prot. DGSAF n. 22732 e DG DISR n. 21814, tale modifica legislativa ha comportato la possibilità di ricorrere, per la gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, a tutti gli strumenti impiegati per le specie nocive, non solo in un’ottica di contenimento, ma anche per l’eliminazione totale di detti animali, analogamente a quanto avviene per le derattizzazioni.

Proprio in questa prospettiva, la legge della Regione Lombardia oggetto di scrutinio, al fine di tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica, si propone di conservare le «caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante l’eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) presenti sul territorio regionale, attraverso l’utilizzo di metodi selettivi» (art. 1 della legge regionale n. 20 del 2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 32 del 2014).

Essa prevede, in particolare, che l’azione di eradicazione della nutria sia regolata da un programma triennale regionale, attuato per il tramite di appositi piani predisposti dalle Province, e che sia eseguita con metodi di controllo selettivi posti in essere da soggetti qualificati e autorizzati, nel rispetto delle leggi di pubblica sicurezza e sanitarie (artt. 2 e 3 della legge regionale n. 20 del 2002, come sostituiti dall’art. 1, comma 1, lettere c e d, della legge regionale n. 32 del 2014).

3.2.– Ciò premesso, deve escludersi che la norma censurata, nell’individuare le metodologie di eradicazione delle nutrie, invada la competenza legislativa statale esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), in ragione del suo asserito contrasto con i divieti stabiliti dall’art. 21, comma 1, lettere u) e z), della legge n. 157 del 1992: divieti che – come già rilevato da questa Corte (sentenze n. 106 del 2012 e n. 193 del 2010) – debbono ritenersi formulati nell’esercizio della suddetta competenza statale esclusiva, traducendosi nella determinazione di livelli minimi e uniformi di tutela della fauna, che la legge regionale può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo nella direzione di un incremento e mai di una attenuazione, comunque motivata.

Alla luce di quanto dianzi evidenziato, infatti, i divieti evocati dal ricorrente non sono riferibili, come tali, all’attività di controllo ed eradicazione delle nutrie, stante l’estraneità di queste ultime alla fauna selvatica omeoterma tutelata dalla legge n. 157 del 1992.

Neppure, d’altro canto, il vulnus costituzionale denunciato è riscontrabile sotto il profilo del difetto di reale “selettività” delle tre metodologie di eradicazione su cui si appuntano le censure del Governo (impiego di «armi comuni da sparo», di «armi da lancio individuale» e «trappolaggio con successivo abbattimento dell’animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo») e del conseguente rischio che esse coinvolgano esemplari appartenenti a specie protette.

Quanto alle armi comuni da sparo e alle trappole, le soluzioni accolte dal legislatore regionale si adeguano, nella sostanza, alle indicazioni fornite, anteriormente alla novella del 2014, dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) – oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – relativamente all’applicazione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992: norma in forza della quale il controllo delle popolazioni delle specie di fauna selvatica (e, dunque, a quel tempo, anche delle nutrie) doveva essere «esercitato selettivamente, […] di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici», su parere del predetto Istituto.

Nelle «Linee guida per il controllo della Nutria (Myocastor coypus)» redatte nel 2001, l’INFS individuava, infatti, proprio nella cattura «in vivo» mediante «gabbie-trappola», con successiva soppressione eutanasica degli esemplari catturati, il metodo più idoneo allo scopo, perché rispondente ai requisiti di massima selettività d’azione, efficacia e ridotto disturbo verso specie diverse da quella bersaglio. Le trappole in rete metallica, infatti, non producono normalmente danni ai soggetti catturati (compatibilmente con i tempi di permanenza nella gabbia), consentendo, altresì, di verificare preventivamente la specie di appartenenza prima della soppressione. Come misura suppletiva, l’Istituto suggeriva, altresì, il ricorso all’abbattimento con armi da fuoco, specialmente in caso di persistenti gelate.

3.3.– Egualmente insussistente, per analoghe ragioni, è la dedotta violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., conseguente all’asserito contrasto della norma censurata con la direttiva n. 2009/147/CE e, in modo particolare, con il divieto di impiego di trappole sancito dall’art. 8, in riferimento all’Allegato IV, lettera a), della stessa direttiva.

La direttiva n. 2009/147/CE non è, infatti, riferibile all’attività di controllo ed eradicazione delle nutrie, attenendo in via esclusiva alla conservazione degli uccelli selvatici. Anche il divieto di fare impiego di trappole riguarda, in modo specifico, ai sensi del citato art. 8, «la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel quadro della […] direttiva» medesima.

Quanto, poi, al preteso carattere non selettivo del metodo del «trappolaggio», valgono i rilievi formulati in precedenza.

3.4.‒ Neppure, infine, è ravvisabile – con riguardo al previsto utilizzo di armi da fuoco – la denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.).

A prescindere da ogni altro possibile rilievo, vale al riguardo osservare che l’art. 3, comma 2, della legge regionale 20 del 2002, nel testo sostituito dalla norma censurata, esige espressamente che l’abbattimento degli animali abbia luogo nel «rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza», richiedendo, altresì, che i soggetti che partecipano alle operazioni siano «in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d’armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso».

Tali previsioni, in quanto volte a far salva la normativa statale in materia, rendono la disposizione regionale conforme, in parte qua, al riparto di competenze fissato dalla Costituzione.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria ‒ Myocastor coypus)», promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale n. 32 del 2014, promossa, in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettere h) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI