Cass.Sez. III n. 15731 del 15 aprile 2016 (Ud. 10 mar 2016)
Presidente: Rosi Estensore: Riccardi Imputato: Ledda
Urbanistica.Demolizione ad opera dell'autore eseguita prima del giudizio e in assenza dell'ordine dell'autorità
La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno è applicabile ai reati edilizi, allorquando l'abbattimento volontario dell'opera abusiva sia avvenuto in epoca anteriore al giudizio ed in assenza dell'ordinanza sindacale di demolizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 maggio 2014 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di condanna alla pena di giorni 14 di arresto ed Euro 14.000,00 di ammenda emessa dal Tribunale di Livorno in data 13/02/2012 nei confronti di L.G. e D.T.E., imputati del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per avere eseguito, in zona vincolata e in assenza di permesso di costruire, opere consistite in un manufatto di legno.
Motivazione, con riferimento al diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6; lamentava che la sentenza impugnata avesse ritenuto insussistente l'attenuante, in quanto l'eliminazione del manufatto abusivo non rappresenta un integrale risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Invero, va ribadito il principio secondo il quale la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 è integrata dalla demolizione volontaria dell'opera abusiva, da tempo affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 10169 del 04/10/1983, Palladini, Rv. 161444); al riguardo, infatti, oltre al profilo della riparazione del danno (sottolineato in Sez. 3, n. 29991 del 13/07/2011, Crisà, Rv. 251025: "La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno non è applicabile ai reati edilizi quando l'abbattimento volontario dell'opera abusiva sia avvenuto in epoca posteriore all'emanazione dell'ordinanza sindacale che impone la demolizione delle opere, la cui inottemperanza avrebbe determinato l'acquisizione del sito al patrimonio comunale"), viene in rilievo, nell'ipotesi dell'abbattimento delle opere abusive, la fattispecie circostanziale delineata dalla seconda parte dell'art. 62 c.p., n. 6, ovvero la spontanea ed efficace eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Ricorre, dunque, nel caso di specie l'attenuante invocata, essendo emerso che il ricorrente aveva, già nel 2009, rimosso spontaneamente l'opera abusiva, prima del giudizio, ed in assenza di ordinanza di demolizione.
Va tuttavia disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto - non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, che avrebbe impedito la corretta instaurazione del rapporto di impugnazione, e dunque la rilevanza delle cause estintive medio tempore intervenute - va rilevata l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione: il termine massimo di cinque anni è decorso infatti in data 20/11/2014.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2016