Cass. Sez. III n. 8221 del 2 marzo 2021 (UP 14 dic 2021)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Castiglione  
Urbanistica. Applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche

Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento


RITENUTO IN FATTO

    1. Con sentenza del 4 settembre 2019, la corte di appello di Napoli, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Ischia del 19/09/2018, con cui Castiglione Ciro e Giovanni erano stati condannati in relazione al reato di cui all’art. 181 comma 1 del Dlgs. 42/04, applicava a Castiglione Ciro il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione dell’opera abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi.


    2. Avverso la pronuncia della Corte di Appello di Napoli propongono ricorso per cassazione Castiglione Ciro e Giovanni mediante il proprio difensore, deducendo tre comuni motivi di impugnazione.

    3. Rappresentano, con il primo, i vizi ex artt. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. La motivazione sarebbe contradditoria per l’assenza di ogni prova circa il coinvolgimento di Castiglione Ciro nel reato, non essendo il medesimo socio accomandatario della società Tramonto D’oro s.a.s., ritenuta erroneamente proprietaria della struttura interessata dagli abusi, come sostenuto in sentenza, bensì solo socio – privo di poteri direttivi - della Tramonto del Sole s.r.l., reale proprietaria delle opere predette. Mancherebbe, anche, ogni prova del rapporto di locazione tra la società proprietaria e la società gerente l’immobile di riferimento, come contestato nel capo di imputazione.


    4. Con il secondo motivo, deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 131 bis cod. proc. pen. nonché quello di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel negare la configurabilità della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. i giudici non avrebbero considerato che le opere anteriori all’ampliamento relativo alla struttura e inerente la contestazione sarebbero oggetto di condono edilizio e quindi legittime. Quelle non rientranti nel condono sarebbero oggetto di decisioni di assoluzione o attestative della prescrizione e, comunque, non potrebbero considerarsi ostative all’applicazione della suindicata disposizione, in assenza di ogni reiterazione della condotta, posto che la recidiva presuppone il giudicato di condanna e solo in tal caso potrebbe emergere un ostacolo alla fattispecie invocata.

    5. Con il terzo motivo, rappresenta l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 163 cod. proc. pen. Si contesta il diniego del beneficio della pena sospesa per Castiglione Giovanni, atteso che in ordine al precedente penale per furto e violazione dei sigilli risalente al 2001 il Castiglione avrebbe ottenuto la cessazione degli effetti penali della condanna, così sussistendo tutti i presupposti per l’applicazione del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. Si sostiene, in sostanza, che la corte avrebbe travisato il contenuto di atti processuali inerenti la compagine sociale della società Tramonto del Sole, titolare della struttura interessata da abusi. Tuttavia, nessuna allegazione è proposta al riguardo, a sostegno di tale tesi, rimanendo la contestazione sul piano di una mera asserzione unilaterale non supportata da alcun dato di riferimento. Laddove invece, come noto, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere, ovvero curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia, (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) Rv. 273261 – 01 Conti; anche in motivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012 ) Rv. 252349 – 01 S.; Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011 Rv. 251516 – 01 Longo). Coerentemente, ed in linea con tale indirizzo oltre che in corrispondenza con l’avvenuta deduzione di vizi della motivazione anche sub specie di contraddittorietà della stessa, si è sottolineato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01 Schioppo).

2. Quanto al secondo motivo, va premesso che ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016 Rv. 266586 – 01 Mancuso). La decisione contestata è in linea con tale principio, facendo riferimento a pregressi e progressivi abusi, peraltro confermati dallo stesso ricorrente in ricorso, rispetto ai quali il dato – ancora una volta comunque solo asserito e indimostrato – della loro riconducibilità a pronunzie anche di intervenuta prescrizione non osta alla decisione criticata, rilevando l’accertata abusività di pregresse condotte sia quale circostanza che, siccome correlata alla condotta contestata, può rilevare nella valutazione delle modalità della condotta ovvero del danno o pericolo, sia sotto il profilo della realizzazione di reati della stessa indole, integrante il dato della abitualità, ostativo alla applicazione della fattispecie. A tale ultimo proposito va ricordato che le SS.UU., nell’esaminare ai fini in esame il dato della abitualità  ha fatto riferimento a reati verificati, pur non pretendendo espressamente la irrevocabilità della decisione sugli stessi, che quindi possono essere anche solo in corso di accertamento giudiziale ovvero oggetto di rilievi di intervenuta prescrizione (a reati, infatti, e non già a condanne, si fa espresso riferimento in motivazione, in cui si puntualizza che «la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza»); (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

3. Anche il terzo motivo è inammissibile, stante la congrua motivazione con cui, richiamandosi pregressi e correlati abusi oltre che il giudicato per furto e violazione di sigilli, è supportato il negativo giudizio prognostico circa la futura astensione di Castiglione Giovanni dalla commissione di altri reati. La censura al riguardo mossa, oltre ad essere ancora una volta assertiva (attesa la mancata dimostrazione – al di là della specifica rilevanza – della intervenuta cessazione degli effetti penali della condanna per reati di furto e violazione di sigilli), non attiene ad entrambe le ragioni, sopra citate, sottese al contestato giudizio negativo. Va invero evidenziato a tale ultimo riguardo, che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 Cc.  (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448 Bimonte).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 14/12/2020.