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Cass. Sez. III n. 17062 del 18 maggio 2006 (ud.21 marzo 2006)
Pres. Postiglione, Est. Gentile Ric. Giannotta

NAVIGAZIONE- DEMANIO MARITTIMO – STABILIMENTI BALNEARI – STRUTTURE NON RIMOSSE AL TERMINE DELLA STAGIONE – REATO EDILIZIO E DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE

In ipotesi di rilascio di concessione demaniale pluriennale per l’utilizzazione del suolo demaniale, il mantenimento al termine della stagione balneare delle strutture, quali cabine ed altro, assentite con autorizzazione comunale per la realizzazione di opere precarie, configura i reati di cui all’art. 44 del d.p.r. n. 380 del 2001 e 1161 cod. nav., e ciò in quanto la concessione legittima all’uso del tratto di spiaggia antistante lo stabilimento e da destinare ad attività di balneazione, ma non ad installare sul litorale manufatti edili ancorati in modo definitivo al terreno in assenza del prescritto permesso di costruire, che peraltro non può essere rilasciato stante la natura demaniale del suolo.

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/03/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 353
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 3288/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso Tribunale di Lecce;
Avverso Ordinanza Tribunale di Lecce, emessa il 03/01/06;
nei confronti di:
Giannotta Antonio, nato il 30/03/1941;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per Annullamento con rinvio al Tribunale di Lecce. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Lecce, con ordinanza emessa il 03/01/06 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Giannotta Antonio avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Lecce il 07/12/05 ed avente per oggetto l'area e le opere orizzontali non rimosse e di cui alla concessione demaniale rilasciata al Giannotta dalla competente Autorità amministrativa ed ubicate in località Torre San Giovanni;
il tutto in riferimento ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2000, art. 44), art. 1161 c.n., D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 - accoglieva il gravame e, per l'effetto, annullava il citato provvedimento, con conseguente restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Il P.M. presso il Tribunale di Lecce proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:
Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c).
In particolare il P.M. esponeva che nella fattispecie ricorrevano gli elementi costitutivi degli ipotizzati reati di cui agli artt. 44 D.P.R. n. 380 del 2001; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; art. 1161 c.n..
Il Giannotta, quale gestore di stabilimento balneare al termine della stagione estiva, aveva omesso di smontare le strutture realizzate nel periodo della balneazione.
Trattavasi di condotta illegittima ed illecita, poiché le citate opere di nature precaria erano state eseguite mediante semplice autorizzazione del competente Comune, con obbligo di rimuoverete stesse al termine della stagione estiva.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 21/03/06, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Lecce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie è stato disposto il sequestro preventivo dell'area e delle opere orizzontali non rimosse, site in località Torre San Giovanni.
Trattasi delle strutture balneari realizzate durante la stagione estiva e non eliminate al termine della stessa.
Il Tribunale del Riesame di Lecce, con ordinanza in data 03/01/06, in accoglimento del gravame proposto dall'interessato Giannotta Antonio, annullava il decreto di sequestro preventivo delle opere de quibus. Il Tribunale riteneva che non ricorreva il fumus commissi delicti relativo agli ipotizzati reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44; art. 1161 c.n.; art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, poiché l'interessato, essendo provvisto di concessioni demaniali n. 158/03;
e n. 291/05, entrambe con scadenza sino al 31/12/08, non era obbligato a rimuovere le strutture balneari al termine della stagione estiva.
Trattasi di affermazione errata in diritto.
Al riguardo si osserva che Giannotta Antonio, quale gestore di una stabilimento balneare sito sul litorale salentino località Torre San Giovanni, era titolare di concessone demaniale rilasciata dalla competente Autorità Amministrativa, per l'uso della spiaggia antistante lo stabilimento e da destinare ad attività di balneazione. Il Giannotta aveva ottenuto anche l'autorizzazione comunale per la realizzazione di opere precarie edili, nella specie chioschi, cabine, passerelle, da utilizzare per la sola durata della stagione balneare.
Consegue che al termine del periodo estivo, il Giannotta aveva l'obbligo di rimuovere le predette opere precarie. L'omessa rimozione di tali opere rendeva le stesse illegittime ed illecite perché realizzate senza i prescritti titoli abilitativi, in zona sottoposta a tutela ambientale.
Al riguardo va rilevato che la concessione demaniale, di cui era in possesso Giannotta Antonio, lo legittimava all'uso pluriennale del suolo, non certo ad installare sul litorale marino manufatti edili ancorati in modo definitivo al terreno, senza essere provvisto della prescritta concessione edilizia, concessione (ora permesso di costruire) che, nella specie, non poteva essere rilasciata stante la natura demaniale del suolo.
Va annullata, pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Lecce, con rinvio per un nuovo esame a detto Ufficio Giudiziario, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006