Cass. Sez. III n. 46656 del 14 dicembre 2007 (Cc. 8 nov. 2007)
Pres. De Maio Est. Amoroso Ric. Stuffer
Tutela Consumatori. Immissione sul mercato di sostanze pericolose
La decisione in commento costituisce una delle prime occasioni nelle quali la Corte si è pronunciata sulla nuova disicplina penale introdotta nel 2005 dal cosiddetto Codice del consumo. Nel caso esaminato (originato da un sequestro di “minimoto” ritenute, secondo la tesi accusatoria, di “verosimile” pericolosità) la Corte ha affermato che la condotta penalmente sanzionata dalla nuova fattispecie, introdotta dall’art. 112, comma primo, del D.Lgs. n. 206 del 2005, è l’inosservanza del provvedimento amministrativo di interdizione in commercio di determinati prodotti, sempre che gli stessi siano effettivamente pericolosi. Ne consegue che, in difetto del provvedimento amministrativo interdittivo della loro immissione in commercio, dovendosi escludere la configurabilità del predetto reato, residua la violazione contravvenzionale contemplata dall’art. 112, comma secondo, del D.Lgs. citato (norma che punisce il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi), essendo sufficiente ad integrarla una “verosimile” pericolosità del prodotto, purchè intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto.
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Tutela Consumatori. Immissione sul mercato di sostanze pericolose
La decisione in commento costituisce una delle prime occasioni nelle quali la Corte si è pronunciata sulla nuova disicplina penale introdotta nel 2005 dal cosiddetto Codice del consumo. Nel caso esaminato (originato da un sequestro di “minimoto” ritenute, secondo la tesi accusatoria, di “verosimile” pericolosità) la Corte ha affermato che la condotta penalmente sanzionata dalla nuova fattispecie, introdotta dall’art. 112, comma primo, del D.Lgs. n. 206 del 2005, è l’inosservanza del provvedimento amministrativo di interdizione in commercio di determinati prodotti, sempre che gli stessi siano effettivamente pericolosi. Ne consegue che, in difetto del provvedimento amministrativo interdittivo della loro immissione in commercio, dovendosi escludere la configurabilità del predetto reato, residua la violazione contravvenzionale contemplata dall’art. 112, comma secondo, del D.Lgs. citato (norma che punisce il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi), essendo sufficiente ad integrarla una “verosimile” pericolosità del prodotto, purchè intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto.
fonte corte di cassazione