Cass. Sez. VI n. 24022 del 15 giugno 2011 (Ud. 18 mag. 2011)
Pres. Garribba Est. Gramendola Ric. Pubblico Ministero in proc. Bria
Rumore. Inquinamento acustico e responsabilità del sindaco

Vicenda concernente l'addebito all’imputato nella sua qualità di Sindaco  di avere rifiutato sistematicamente il compimento di atti di ufficio, riguardanti il fenomeno dell’inquinamento acustico, e che, per ragioni di igiene e sanità, andavano posti in essere senza ritardo a tutela della salute pubblica, nonché di avere nella predetta qualità omesso di rispondere a richieste di accesso agli atti amministrativi, riguardanti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e le modalità di emissioni sonore nel periodo estivo, nonché agli atti della polizia municipale, relativi ai controlli effettuati nel predetto ambito, lasciando decorrere infruttuosamente il termine di legge.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. VI Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TITO GARRIBBA                                         - Presidente
Dott. NICOLA MILO                                             - Consigliere
Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA         - Consigliere Rel.
Dott. LUIGI LANZA                                              - Consigliere
Dott. ANNA PETRUZZELLIS                                - Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI nei confronti di:
1) BRIA LUIGI N. IL 12/11/1955 * C/
avverso la sentenza n. 536/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASTROVILLARI, del 11/05/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Dellaye
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Osserva in:


FATTO E DIRITTO


Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari dichiarava n.d.p. per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art.425 cpp. contro Bria Luigi in ordine ai reati di cui agli artt.81-328 co.1°cp. (capo A) e 328/2° cp.(capo B).


Si addebitava all'imputato nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villapiana di avere rifiutato sistematicamente il compimento di atti di ufficio, riguardanti il fenomeno dell'inquinamento acustico, e che, per ragioni di igiene e sanità, andavano posti in essere senza ritardo a tutela della salute pubblica, nonché di avere nella predetta qualità omesso di rispondere alle richieste, avanzate da Marzano Francesco in data 11/9/06 e 18/7/07, di accesso agli atti amministrativi, riguardanti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e le modalità di emissioni sonore nel periodo estivo, nonché agli atti della polizia municipale, relativi ai controlli effettuati nel predetto ambito, lasciando decorrere infruttuosamente il termine di legge.


In motivazione il G.I.P. richiamando varie delibere e ordinanze sindacali, relative alla zonizzazione acustica del territorio di Villapiana e la determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, nonché diversi verbali della polizia municipale riteneva non sussistente l'ipotesi criminosa contestata al capo A) e quanto alla seconda ipotesi contestata al capo B) osservava che con nota in data 28/9/07 il segretario comunale, quale responsabile Area AA.GG.II aveva risposto alla richiesta di Marzano Francesco, fornendo i dati richiesti e scusandosi del ritardo, e che in ogni caso il ritardo non era addebitabile al sindaco, non potendo quest'ultimo essere considerato pienamente responsabile solo per la sua posizione istituzionale di ogni ritardo o inadempimento.


Contro tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica e ne denuncia il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento agli artt.469 cpp e 328 co.1° e 2° cp..

Quanto alla prima ipotesi di reato, dopo avere evidenziato che il dispositivo di proscioglimento, per non avere commesso il fatto, configgeva con la motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del fatto, sostiene l'apparenza e la manifesta illogicità della motivazione, che si era limitata ad evocare tutta una serie di atti, che comprovavano l'esistenza del fenomeno, definito grave, ma nulla diceva sull'attività posta in essere per fronteggiarlo da parte del sindaco nella sua posizione di garanzia, che si articolava nell'obbligo di protezione, di controllo e di impedimento di reati. Secondo l'organo requirente il provvedimento impugnato era affetto da vizio in procedendo, laddove nulla diceva sulla inutilità del dibattimento e sulla valutazione prognostica in ordine alla potenzialità espansiva degli elementi di prova disponibili nel futuro dibattimento, in linea con il dettato della norma di cui all'art.469 cpp., come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto alla seconda ipotesi di reato evidenzia l'omissione del G.I.P., che non aveva considerato che la risposta alla richiesta del Marzano era avvenuta, ad opera peraltro non del responsabile del servizio, quando era già stata inoltrata la denuncia ed erano in atto le indagini di p.g., che la funzione del sindaco è disciplinata dall'art.50/2 del D.Lg.vo 267/2000, quale organo che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti e adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, e che infine non si era tenuto conto della prognosi di espansione e evoluzione dei dati acquisiti nel futuro dibattimento.


Con memoria, pervenuta in data 18/4/2011, la difesa dell'imputato eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione, sia in riferimento al deposito in cancelleria nel termine di legge, la cui data risultava incerta sia in riferimento alla violazione dell'art.606/3 cpp., essendo essa fondata su motivi di merito.


Osserva il collegio che nessun dubbio può sorgere sulla tempestività dell'impugnazione. Essa risulta redatta e depositata nella cancelleria del Tribunale in data 24/6/2009, e quindi entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla data della pronuncia avvenuta il 11/5/2009 in virtù del combinato disposto degli artt.585/1 lett.b) e 544/2 cpp..

Nel merito il ricorso è, sia pure in parte, fondato e va accolto per quanto di ragione.

Ed invero è risaputo da consolidata giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa, che il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex art.606/1 lett.d) ed e) cpp., deve essere riferito alla prognosi sull'eventuale accertamento di responsabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti di indagini, nonché delle prove irripetibili o assunte in incidente probatorio (ex multis Cass. Sez. V 3/2-19/3/2010 n.10811 Rv.246366).


Nel caso in esame non pare che il giudice a quo in riferimento all'imputazione di cui al capo A) abbia fatto corretta applicazione dell'enunciato principio.

Ed invero, a prescindere dal segnalato errore nella formula assolutoria adottata, la prognosi negativa sull'eventuale accertamento di responsabilità a carico dell'imputato non ubbidisce ai criteri della logica e del diritto, laddove richiama atti risalenti nel tempo, quali: una datata delibera consiliare di natura programmatica, varie ordinanze sindacali, recanti determinazione degli orari di apertura-chiusura dei pubblici esercizi e obbligo per gli esercenti di munirsi di "limitatore di potenza" ovvero ordinanze di cessazione immediata di attività abusive di intrattenimenti musicali, nonché diversi verbali di contravvenzione; atti tutti, assolutamente neutri rispetto all'addebito contestato al capo A).

Nulla dice il G.I.P. sull'attività doverosa che all'imputato, nella sua posizione di garante, dotato di poteri-doveri giuridici in materia di igiene e sanità pubbliche, competeva nel porre rimedio al fenomeno di inquinamento acustico o nel contrastarlo.
Ricorda il collegio che, come già ribadito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il criterio di valutazione, al quale deve riferirsi il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'utilità o meno del dibattimento, anche in presenza di elementi contraddittori o insufficienti. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento, relativa all'evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Cass,Sez.V 15/5-3/6/2009 n.22864 Rv.244202).


Limitatamente a tale capo dunque la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al medesimo Tribunale di Castrovillari, che nella nuova demandata deliberazione si attenga agli enunciati principi di diritto.


Il ricorso deve essere invece rigettato in riferimento alla seconda imputazione di cui al capo B) della rubrica, sia pure previa correzione della motivazione a sostegno del proscioglimento.


Ricorda il collegio che in tema di omissione di atti di ufficio, con particolare riferimento alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art.25 legge 7/8/1990 n.241, dalla lettura del secondo comma dell'art.328 cp., si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi servizio, interesse da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico è riconosciuta esclusivamente al soggetto, che abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo ad una situazione soggettiva, sulla quale il provvedimento è destinato direttamente ad incidere (Cass. Sez. VI 4/2-29/5/2008 n.21735).

Nel caso in esame non risulta che alcun interesse specifico, se non quello generale al buon andamento della P.A., abbia allegato il Marzano Francesco a sostegno della sua richiesta di accesso agli atti indicati nel capo di accusa, né alcuna situazione giuridica soggettiva a favore del predetto richiedente è stata evidenziata dal P.M. ricorrente.

Quindi, sia pure attraverso un iter argomentativo diverso da quello adottato dal giudice a quo, va confermato il proscioglimento dell'imputato da tale imputazione.


P. Q. M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato al capo A) e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Castrovillari; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma 18/5/2011

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GIU. 2011