DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008 , n. 117
Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
GU n. 157 del 7-7-2008
testo in vigore dal 22 luglio 2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed, in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti
delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, reso nella seduta del
26 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti commissioni del Senato non hanno
espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con
le regioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le
azioni necessarie per prevenire o per ridurre il piu' possibile
eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonche'
eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei
rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.


                               Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di
estrazione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d),
all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e
nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera r).
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e
rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:
a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di
prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse
minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i
rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e
gli accumulatori usati;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di
ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse
minerali;
c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee
quali definiti all'articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti
autorizzati da tale articolo;
d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle
operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento
e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle
cave, nonche' ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di
trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli
articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che
detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti
di categoria A.
4. L'autorita' competente puo' ridurre gli obblighi di cui agli
articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16 o derogarvi
nel caso di deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla
prospezione e dalla ricerca di risorse minerali, esclusi gli
idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride,
purche' ritenga soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4.
5. L'autorita' competente puo', sulla base di una valutazione
tecnica specifica, ridurre gli obblighi di cui agli articoli 11,
comma 3, 12, commi 4 e 5, e 13, comma 6, o derogarvi nel caso di
rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una
struttura di deposito di categoria A.
6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.


                               Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: la definizione di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) rifiuto pericoloso: la definizione di cui all'articolo 184,
comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna
trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti
inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre
reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di
contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da
provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La
tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale
dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere
trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle
acque superficiali e sotterranee;
d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attivita' di
prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso
di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
e) terra non inquinata: terra ricavata dallo strato piu'
superficiale del terreno durante le attivita' di estrazione e non
inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 decreto
legislativo n. 152 del 2006;
f) risorsa minerale o minerale: un deposito naturale nella crosta
terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali combustibili
energetici, minerali metallici, minerali industriali e minerali per
l'edilizia, esclusa l'acqua;
g) industrie estrattive: tutti gli stabilimenti e le imprese
impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse
minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione
o il trattamento del materiale estratto;
h) offshore: la zona del mare e del fondo marino che si estende
dalla linea di bassa marea delle maree ordinarie o medie verso
l'esterno;
i) trattamento: il processo o la combinazione di processi
meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse
minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il
minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione,
la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di
estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i
processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della
pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche;
l) sterili: il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il
trattamento dei minerali per separazione (ad esempio: frantumazione,
macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche
fisico-chimiche) per ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno
pregiata;
m) cumulo: una struttura attrezzata per il deposito dei rifiuti
di estrazione solidi in superficie;
n) diga: una struttura attrezzata, progettata per contenere o
confinare l'acqua e/o i rifiuti di estrazione all'interno di un
bacino di decantazione;
o) bacino di decantazione: una struttura naturale o attrezzata
per lo smaltimento di rifiuti di estrazione fini, in genere gli
sterili, nonche' quantitativi variabili di acqua allo stato libero
derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione
e dal riciclaggio dell'acqua di processo;
p) cianuro dissociabile con un acido debole: il cianuro e i suoi
composti che si dissociano con un acido debole ad un pH determinato;
q) percolato: qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti
di estrazione depositati e che viene emesso dalla struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione o vi e' contenuto, compreso il
drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente
se non viene trattato adeguatamente;
r) struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi
area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione,
allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali
strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a
contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere
altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e
i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti
dall'attivita' estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di
estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e
ricostruzione. In particolare, ricadono nella definizione:
1) le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di
categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati
come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
2) le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati
in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di
rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;
3) le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non
pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di
estrazione superiore a un anno;
4) le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di
estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla
ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di
trattamento e di stoccaggio della torba nonche' i rifiuti di
estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di
rifiuti di estrazione superiore a tre anni;
s) incidente rilevante: un evento avvenuto nel sito nel corso di
un'operazione concernente la gestione dei rifiuti di estrazione in
uno stabilimento contemplato dal presente decreto che dia luogo ad un
pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o
l'ambiente all'interno o all'esterno del sito;
t) sostanza pericolosa: una sostanza, una miscela o un preparato
pericoloso ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, o del decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
u) migliori tecniche disponibili: le tecniche definite
all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59;
v) corpo idrico recettore: le acque costiere, le acque
sotterranee, le acque di superficie, le acque di transizione, come
definite nella parte terza del decreto n. 152 del 2006;
z) ripristino: il trattamento del terreno che abbia subito un
impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, al
fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno, in
particolare riguardo alla qualita' del suolo, alla flora e alla fauna
selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al
paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;
aa) prospezione o ricerca: la ricerca di depositi minerali di
valore economico, compreso il prelievo di campioni, il campionamento
di massa, le perforazioni e lo scavo di fosse, esclusi i lavori
necessari allo sviluppo di tali depositi e le attivita' direttamente
connesse con un'operazione estrattiva esistente;
bb) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche e, ai sensi
della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
cc) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire
gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui
agli articoli 6 e 7 o che ha un interesse da far valere in tali
processi; ai fini della presente definizione, si considerano titolari
di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la
tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dalle
norme vigenti;
dd) operatore: il titolare di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 624 del 1996», o la
diversa persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei
rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di
estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura;
ee) detentore dei rifiuti: chi produce i rifiuti di estrazione o
la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
ff) persona competente: il direttore responsabile di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, come modificato dall'articolo 20 del decreto
legislativo n. 624 del 1996, o altra persona fisica che dispone delle
conoscenze tecniche e della necessaria esperienza incaricata dal
direttore responsabile;
gg) autorita' competente: l'autorita' definita dal regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, e dagli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonche' dalle singole leggi regionali sulle attivita'
estrattive;
hh) sito: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come
individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un
operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative
pertinenze di cui all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927,
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del
1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996;
ii) modifiche sostanziali: modifiche strutturali o operative,
comprese le variazioni del tipo di rifiuto depositato, di una
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione che, secondo
l'autorita' competente, potrebbero avere effetti negativi
significativi per la salute umana o per l'ambiente.


                               Art. 4.
Disposizioni generali

1. L'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento
incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle
acque superficiali e sotterranee sono vietati.
2. I cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di
deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, realizzati,
attrezzati, resi operativi, utilizzati, mantenuti in efficienza e
gestiti senza pericolo per la salute umana, senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed, in
particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il
suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da
rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse.
3. L'operatore pianifica l'attivita' di gestione dei rifiuti di
estrazione al fine di:
a) impedirne o ridurne, il piu' possibile, gli effetti negativi
per l'ambiente e la salute umana;
b) prevenire incidenti rilevanti connessi alla struttura e
limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana;
c) gestire qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione anche dopo la chiusura nel rispetto di quanto riportato
alle lettere a) e b), fino al rilascio del sito in conformita' a
quanto previsto dal piano di gestione di cui all'articolo 5.
4. L'operatore applica le misure di cui ai commi 2 e 3 basandosi,
tra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche della struttura di deposito, della sua
ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.


                               Art. 5.
Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

1. L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di
estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello
sviluppo sostenibile.
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a:
a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e
la loro pericolosita', in particolare:
1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella
fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di
trattamento dei minerali;
2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione
possono subire a seguito dell'aumento della superficie e
dell'esposizione a particolari condizioni esterne;
3) prevedendo la possibilita' di ricollocare i rifiuti di
estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva
dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione e' fattibile dal
punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per
l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove
pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;
4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o, se non fosse
possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando tale terreno
altrove;
5) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle
risorse minerali;
b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso
il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti di estrazione
interessati, se queste operazioni non comportano rischi per
l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove
pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;
c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a
breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, nella fase di
progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la
chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e
scegliendo un progetto che:
1) preveda, dopo la chiusura della struttura di deposito dei
rifiuti di estrazione, la necessita' minima e infine nulla del
monitoraggio, del controllo e della gestione di detta struttura;
2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti
negativi a lungo termine, per esempio riconducibili alla fuoriuscita
di inquinanti, trasportati dall'aria o dall'acqua, dalla struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione;
3) garantisca la stabilita' geotecnica a lungo termine di dighe
o di cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno.
3. Il piano di gestione di cui al comma 1 contiene almeno i
seguenti elementi:
a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma
dell'allegato I e una stima del quantitativo totale di rifiuti di
estrazione che verranno prodotti nella fase operativa;
b) la descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e
degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;
c) la classificazione proposta per la struttura di deposito dei
rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti all'allegato
II ed in particolare:
1) se e' necessaria una struttura di deposito di categoria A,
al piano deve essere allegato in copia il documento di sicurezza e
salute redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 624 del 1996, integrato secondo quanto indicato
all'articolo 6, comma 3, del presente decreto;
2) se l'operatore ritiene che non sia necessaria una struttura
di deposito di categoria A, sufficienti informazioni che
giustifichino tale scelta, compresa l'individuazione di eventuali
rischi di incidenti;
d) la descrizione delle modalita' in cui possono presentarsi gli
effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a seguito del
deposito dei rifiuti di estrazione e delle misure preventivi da
adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il
funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui
all'articolo 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e);
e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte ai sensi
dell'articolo 10, se applicabile, e 11, comma 3, lettera c);
f) il piano proposto per la chiusura, comprese le procedure
connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura ed il
monitoraggio di cui all'articolo 12;
g) le misure per prevenire il deterioramento dello stato
dell'acqua conformemente alle finalita' stabilite dal decreto
legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, titolo I e per
prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'atmosfera e del
suolo ai sensi dell'articolo 13;
h) la descrizione dell'area che ospitera' la struttura di
deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese le sue
caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;
i) l'indicazione delle modalita' in accordo alle quali l'opzione
e il metodo scelti conformemente al comma 2, lettera a), numero 1),
rispondono agli obiettivi di cui al comma 2, lettera a).
4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' modificato se
subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di
estrazione depositati ed e' comunque riesaminato ogni cinque anni. Le
eventuali modifiche sono notificate all'autorita' competente.
5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' presentato come
sezione del piano globale dell'attivita' estrattiva predisposto al
fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva
stessa da parte dell'autorita' competente.
6. L'autorita' competente approva il piano di cui al comma 1 e le
eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione.


                               Art. 6.
Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A, ad
esclusione delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 624 del
1996, l'operatore individua, per le strutture di cui al comma 1, i
rischi di incidenti rilevanti ed adotta, a livello di progettazione,
di costruzione, di funzionamento e di manutenzione, di chiusura e
nella fase successiva alla chiusura delle strutture stesse, le misure
necessarie per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze
negative per la salute umana e l'ambiente, compresi eventuali impatti
transfrontalieri.
3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, l'operatore prima
di iniziare le operazioni e' tenuto a integrare, previa consultazione
del responsabile per la sicurezza, il documento di sicurezza e salute
redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto n. 624 del
1996, e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che
lo attui, in base agli elementi di cui alla parte 1 dell'allegato
III.
4. Il documento di cui al comma 3 e' allegato in copia al piano di
gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5.
5. L'operatore nomina un responsabile per la sicurezza incaricato
dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti.
6. L'operatore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del
personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
imprese appaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno
da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per le nuove strutture, prima di iniziare l'attivita';
b) per le strutture esistenti, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; si considerano esistenti le
strutture autorizzate o gia' in funzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. Il piano di emergenza interno di cui al comma 6 contiene almeno
le seguenti informazioni:
a) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le
procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione
e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
b) nome e funzione della persona incaricata del collegamento con
l'autorita' responsabile del piano di emergenza esterno;
c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un
ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione
delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e
per limitarne le conseguenze; tale descrizione comprende le
apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;
d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel
sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le
persone devono osservare al momento dell'allarme;
e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di
incidente, l'autorita' incaricata di attivare il piano di emergenza
esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per
la comunicazione di informazioni piu' dettagliate appena disponibili;
f) disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che
sara' chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale
azione con i servizi di emergenza esterni;
g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di
intervento adottate all'esterno del sito.
8. L'autorita' competente, d'intesa con gli enti locali
interessati, prepara un piano di emergenza esterno, precisando le
misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. Il
piano e' comunicato al Prefetto competente per territorio che puo'
disporre eventuali modifiche. L'operatore e' tenuto a fornire
all'autorita' competente le informazioni necessarie per preparare
tale piano contestualmente alla presentazione della domanda di
autorizzazione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.
9. Il piano di emergenza esterno di cui al comma 8 e' predisposto,
per le nuove strutture, entro sei mesi dalla data di inizio
dell'attivita' e, per le strutture esistenti, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano
esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. L'autorita' competente garantisce la partecipazione del
pubblico interessato alla preparazione o al riesame del piano di
emergenza esterno, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti ed
un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni,
per esprimere osservazioni di cui l'autorita' competente deve tenere
conto.
11. Il piano di emergenza esterno contiene almeno le seguenti
informazioni:
a) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le
procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e
coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito;
b) disposizioni adottate per informare tempestivamente degli
eventuali incidenti; modalita' di allarme e richiesta di soccorsi;
c) misure di coordinamento necessarie per l'attuazione del piano
di emergenza esterno;
d) disposizioni adottate per fornire assistenza nella
realizzazione delle misure di intervento predisposte all'interno del
sito;
e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito;
f) disposizioni adottate per fornire alla popolazione
informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da
adottare.
12. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle
norme di comportamento da osservare in caso di incidente, previste
dal piano di emergenza esterno, contenenti almeno gli elementi
descritti nell'allegato III, parte 2, sono fornite dall'autorita'
competente alle persone che possono essere coinvolte. Tali
informazioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate e ridiffuse,
almeno ogni tre anni. Esse devono essere permanentemente a
disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle
informazioni alla popolazione non puo', in nessun caso, essere
superiore a cinque anni.
13. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 perseguono i
seguenti obiettivi:
a) limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri
incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e, soprattutto, limitare
i danni alla salute umana e all'ambiente;
b) mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute
umana e l'ambiente contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e
di altri incidenti;
c) comunicare le informazioni necessarie al pubblico e alle
autorita' interessate;
d) garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
14. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 sono riesaminati,
sperimentati e, se necessario, riveduti ed aggiornati, ad intervalli
non superiori a cinque anni e comunque, nel caso di cambiamenti
sostanziali, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nel deposito e
nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove
conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente
rilevante.
15. In caso di incidente rilevante, l'operatore e' tenuto a:
a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interno;
b) comunicare all'autorita' competente, non appena ne venga a
conoscenza:
1) le circostanze dell'incidente;
2) le sostanze pericolose presenti;
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze
dell'incidente sulla salute umana e sull'ambiente;
4) le misure di emergenza adottate;
5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli
effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si
riproduca;
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini piu'
approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti
informazioni o le conclusioni tratte.
16. In caso di incidente rilevante, l'autorita' competente e'
tenuta a:
a) attivare immediatamente il piano di emergenza esterno e a
garantire che vengano attuate le misure previste dal piano di
emergenza interno ed esterno;
b) comunicare immediatamente al pubblico interessato le
informazioni sull'incidente trasmesse dall'operatore.


                               Art. 7.
Domanda e autorizzazione

1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono
operare senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorita'
competente. L'autorizzazione, rilasciata mediante apposita conferenza
di servizi, contiene gli elementi indicati al comma 2 e indica
chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito
dei rifiuti di estrazione in base ai criteri di cui all'articolo 9.
Purche' vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo,
l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, e' valida ed efficace e tiene luogo della
autorizzazione di cui al presente articolo.
2. La domanda di autorizzazione e' presentata all'autorita'
competente e contiene almeno i seguenti elementi:
a) identita' del richiedente e dell'operatore, se sono diversi;
b) progetto della struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione, ubicazione proposta ed eventuali ubicazioni alternative;
c) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche
idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento
geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica
eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con
riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;
d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione a norma
dell'articolo 5;
e) il piano finanziario che preveda la copertura dei costi
derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio della struttura, dei
costi stimati di chiusura, dei costi di gestione post-operativa,
nonche' dei costi connessi alla costituzione della garanzia
finanziaria di cui all'articolo 14;
f) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del
richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi
dell'articolo 14;
g) le informazioni relative alla procedura di valutazione di
impatto ambientale ai sensi della parte seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006, qualora la domanda di autorizzazione
riguardi un'opera o un'attivita' sottoposta a tale procedura;
h) le informazioni necessarie per consentire la preparazione del
piano di emergenza esterno.
3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene
che:
a) l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti del presente
decreto;
b) la gestione dei rifiuti di estrazione non sia direttamente in
contrasto o non interferisca altrimenti con l'attuazione del piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto
legislativo n. 152 del 2006. A tale fine l'autorita' competente e'
tenuta ad acquisire il parere scritto dell'autorita' regionale
competente in materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' pari a quella
relativa all'attivita' estrattiva. Il rinnovo dell'autorizzazione
segue le medesime procedure previste per il rinnovo del titolo di
legittimazione mineraria.
5. Le autorita' competenti riesaminano e aggiornano, ove
necessario, le condizioni dell'autorizzazione:
a) sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti
dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, comma 3, o delle ispezioni
effettuate ai sensi dell'articolo 17;
b) alla luce dello scambio di informazioni su modifiche
sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione organizzato dalla
Commissione europea tra Stati membri e organizzazioni interessate e i
cui risultati sono pubblicati dalla Commissione stessa;
c) qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel
funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o
nel tipo di rifiuti di estrazione depositati.
6. Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata a
norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorita'
competenti in campo statistico, sia nazionali che comunitarie, se
richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere
meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve
minerali economiche, le componenti dei costi e i rapporti
commerciali, non sono rese pubbliche.


                               Art. 8.
Partecipazione del pubblico

1. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di
cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo
procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati
i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione
del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a
sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione
provinciale o regionale di un annuncio contenente l'indicazione della
localizzazione della struttura di deposito e del nominativo
dell'operatore, nonche' gli uffici, individuati dall'autorita'
competente, dove e' possibile prendere visione degli atti e
trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo
delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della citata legge n.
241 del 1990.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui al comma 1, i soggetti interessati possono presentare in forma
scritta osservazioni all'autorita' competente.
3. Dopo l'adozione della decisione, copia della stessa e di
qualsiasi suo successivo aggiornamento e' messa a disposizione del
pubblico presso gli uffici di cui al comma 1. Presso i medesimi
uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla
partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle
quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle
osservazioni scritte presentate.


                               Art. 9.
Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di
estrazione

1. L'autorita' competente classifica una struttura di deposito dei
rifiuti di estrazione come appartenente alla categoria A secondo i
criteri fissati nell'Allegato II.


                              Art. 10.
Vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva

1. L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di
estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti
dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea e' possibile
solo qualora:
a) sia garantita la stabilita' dei rifiuti di estrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2;
b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di
superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei
vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva ai sensi
dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare
dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui
all'articolo 5, approvato dall'autorita' competente.
3. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti
dall'attivita' estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di
estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle
discariche di rifiuti.


                              Art. 11.
Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di
estrazione

1. Il direttore responsabile nominato dal titolare di cui al
decreto legislativo n. 624, del 1996, e' responsabile anche della
gestione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e
garantisce, in conformita' all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, relativamente agli specifici
aspetti, l'aggiornamento tecnico e la formazione del personale.
2. In conformita' all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
n. 624 del 1996, il titolare dell'attivita' estrattiva attesta
annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le
strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati,
utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che e' stata
implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato
un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi
per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove cio'
non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente
tenuti sotto controllo.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7
l'autorita' competente si accerta che, nella costruzione di una nuova
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nella modifica di
una struttura esistente, l'operatore garantisca che:
a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in
particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree
protette, di quelli imposti dalla normativa in materia di tutela dei
beni culturali e del paesaggio, nonche' di fattori geologici,
idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici e sia progettata in
modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo termine, le
condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo,
dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie tenendo conto in
particolare delle disposizioni di cui alla parte terza, sezione II
del decreto legislativo n. 152 del 2006, e da garantire una raccolta
efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalita'
e i tempi previsti dall'autorizzazione, nonche' in modo da ridurre
l'erosione provocata dall'acqua o dal vento, per quanto tecnicamente
ed economicamente possibile.
b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a
manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilita' fisica
e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo,
dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive
a breve e lungo termine nonche' per ridurre al minimo, per quanto
possibile, i danni al paesaggio;
c) siano in atto disposizioni e piani adeguati per il
monitoraggio anche con periodiche ispezioni, e comunque con frequenza
almeno semestrale, della struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione da parte di soggetti competenti e per l'intervento,
qualora si riscontrasse un'instabilita' o una contaminazione delle
acque o del suolo. I rapporti relativi ai monitoraggi e alle
ispezioni vengono registrati e conservati dall'operatore insieme ai
documenti relativi all'autorizzazione e al registro di cui al comma 4
per garantire la trasmissione adeguata delle informazioni,
soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore; detta
documentazione e' conservata dal titolare di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo n. 624 del 1996, per un periodo di almeno cinque
anni successivi al termine della gestione post-chiusura di cui
all'articolo 12, comma 3.
d) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del
terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione;
e) siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva
alla chiusura della struttura di deposito.
4. L'operatore tiene un registro delle operazioni di gestione dei
rifiuti di estrazione nella struttura di deposito, con fogli
numerati, nel quale annota, entro due giorni dalla presa in carico
nella struttura, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei predetti rifiuti.
5. Qualora si verifichi un cambio di operatore durante la gestione
di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, le
informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura sono
trasferiti al nuovo operatore. Il cambio di operatore deve essere
comunicato all'autorita' competente e costituisce modifica
sostanziale del piano di gestione di rifiuti di estrazione e, come
tale, condizione per il rinnovo dell'autorizzazione.
6. L'operatore notifica con tempestivita', e in ogni caso non oltre
le 48 ore, all'autorita' competente e, per i fini di cui
all'articolo 18, comma 2, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, tutti gli eventi che possano incidere
sulla stabilita' della struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che
emerga dalle procedure di controllo e di monitoraggio della struttura
di deposito dei rifiuti di estrazione. L'operatore mette in atto il
piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi
altra istruzione dell'autorita' competente sulle misure correttive da
adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi delle misure da
intraprendere.
7. L'operatore presenta, conformemente a quanto indicato al
comma 2, all'autorita' competente una relazione con tutti i risultati
del monitoraggio. L'autorita' competente verifica la conformita' dei
dati presentati alle condizioni dell'autorizzazione disponendo, ove
necessario, le prescrizioni e le integrazioni che occorrono. Sulla
base di tale relazione, l'autorita' competente puo' decidere se sia
necessario effettuare idonee verifiche.


                              Art. 12.
Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di
estrazione e per la fase successiva alla chiusura

1. La chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione e' avviata:
a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti
dall'autorizzazione;
b) nei casi in cui l'operatore richiede ed ottiene apposita
autorizzazione dell'autorita' competente;
c) sulla base di specifico provvedimento, conseguente a gravi
motivi, adottato dall'autorita' competente.
2. Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione puo' essere
considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorita'
competente ha proceduto, con tempestivita', ad un'ispezione finale
del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha
certificato che il terreno che abbia subito un impatto dalla
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' stato ripristinato
ed ha autorizzato con proprio provvedimento la chiusura della
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. L'approvazione non
limita in alcun modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalla
normativa vigente e dalle condizioni dell'autorizzazione.
3. L'operatore e' responsabile della manutenzione, del
monitoraggio, del controllo e delle misure correttive nella fase
successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto necessario
dall'autorita' competente in base alla natura e alla durata del
rischio e sino all'esito positivo di un'ispezione finale da
effettuarsi da parte dell'autorita' competente.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 prevede, al fine di
soddisfare le pertinenti esigenze ambientali stabilite dalla
normativa vigente, in particolare quelle di cui al decreto
legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, che dopo la
chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione
l'operatore controlli, fra l'altro, in particolare, la stabilita'
fisico-chimica della struttura di deposito e riduca al minimo gli
effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee
e di superficie, garantendo che:
a) tutte le singole strutture siano monitorate e conservate
tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso;
b) i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e
non siano ostruiti.
5. Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione l'operatore notifica, senza ritardo, all'autorita'
competente e, per i fini di cui all'articolo 18, comma 2, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
tutti gli eventi o gli sviluppi che possono incidere sulla stabilita'
della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e qualsiasi
effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni
di controllo e monitoraggio di cui al comma 3. L'operatore mette in
atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a
qualsiasi altra istruzione dell'autorita' competente sulle misure
correttive da adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi
delle misure da intraprendere.
6. Alla frequenza stabilita dall'autorita' competente
nell'autorizzazione di cui al comma 2, l'operatore riferisce, in base
ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alla medesima
autorita' competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale
territorialmente competente, al fine di dimostrare la conformita'
alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze
sul comportamento dei rifiuti di estrazione e della struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione.


                              Art. 13.
Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e
dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo

1. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente
competenti verificano che l'operatore abbia adottato le misure
necessarie per rispettare la normativa vigente in materia di
ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato
attuale delle acque, in conformita' alle disposizioni del decreto
legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, fra l'altro al
fine di:
a) valutare la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti
di estrazione depositati, sia nel corso della fase operativa, sia
dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione, e determinare il bilancio idrico della struttura;
b) impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato e la
contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da
parte dei rifiuti di estrazione;
c) raccogliere e trattare le acque e il percolato contaminati
dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione fino a renderli
conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze.
2. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente
competenti si assicurano che l'operatore abbia adottato le misure
necessarie per evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas.
3. Lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida,
liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori diversi da quelli
costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione e'
subordinato al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto
legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II.
4. L'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui
di produzione per la ripiena di vuoti e di volumetrie prodotte
dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea, che potranno
essere inondati dopo la chiusura, adotta le misure necessarie per
evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato delle acque
e l'inquinamento del suolo.
5. L'operatore fornisce all'autorita' competente e all'Agenzia
regionale di protezione ambientale territorialmente competente le
informazioni necessarie per assicurare l'assolvimento degli obblighi
di legge, in particolare quelli di cui al decreto legislativo n. 152
del 2006, parte terza, sezione II.
6. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza
di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro
dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto
al livello piu' basso possibile utilizzando le migliori tecniche
disponibili. In ogni caso, l'operatore garantisce che il tenore di
cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli
sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non
superi:
a) nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui
sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano gia'
in funzione il 1° maggio 2008:
1) 50 ppm a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
2) 25 ppm a partire dal 1° maggio 2013;
3) 10 ppm a partire dal 1° maggio 2018;
b) 10 ppm nelle strutture a cui l'autorizzazione e' rilasciata
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Su richiesta dell'autorita' competente l'operatore dimostra,
attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle
condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui
al comma 6 non devono essere ridotti ulteriormente.


                              Art. 14.
Garanzie finanziarie

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 e' subordinata alla
prestazione all'autorita' competente da parte dell'operatore di
adeguate garanzie finanziarie, a favore di detta autorita', per
l'attivazione e la gestione operativa del deposito dei rifiuti di
estrazione e per la gestione successiva alla chiusura del deposito,
costituite secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge
10 giugno 1982, n. 348, affinche':
a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti
dall'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto,
comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;
b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per
il ripristino del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura
di deposito dei rifiuti di estrazione.
2. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa del
deposito dei rifiuti di estrazione, comprese le procedure di
chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione di cui all'articolo 7.
3. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura del
deposito dei rifiuti di estrazione assicura che le procedure di
gestione post-operativa di cui all'articolo 12, comma 3, siano
eseguite ed e' commisurata alla durata ed al costo complessivo della
gestione post-operativa stessa.
4. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' calcolato:
a) sulla base del probabile impatto ambientale della struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione, tenuto conto, in particolare,
della categoria cui appartiene la struttura, delle caratteristiche
dei rifiuti di estrazione, delle opere necessarie per il ripristino
del terreno che abbia subito un impatto e della destinazione futura
del terreno stesso dopo il ripristino;
b) tenendo conto che le opere di ripristino necessarie devono
essere eseguite da soggetti autorizzati, terzi, indipendenti e
qualificati a svolgere le specifiche attivita' di ripristino.
5. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' periodicamente
adeguato, in esito al monitoraggio dell'operatore ed ai controlli di
cui all'articolo 17, in base alle opere di ripristino necessarie per
il terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito
dei rifiuti, come indicato nel piano di gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 5 richiesto dall'autorizzazione di cui all'articolo 7.
6. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornato in
caso di modifiche sostanziali del piano di gestione dei rifiuti di
estrazione di cui all'articolo 5, e comunque, al rinnovo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.
7. Le garanzie di cui ai commi 2 e 3 sono trattenute,
rispettivamente, fino alla certificazione, da parte dell'autorita'
competente, della chiusura della gestione operativa, di cui
all'articolo 12, comma 2, e fino alla conclusione, con esito
positivo, delle operazioni conseguenti al periodo di post-chiusura,
risultante dall'ispezione finale di cui all'articolo 12, comma 3.


                              Art. 15.
Responsabilita' civile in campo ambientale

1. All'allegato 5 della parte VI del decreto legislativo n. 152 del
2006 dopo il punto 12 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 12-bis. La
gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.».


                              Art. 16.
Effetti transfrontalieri

1. Qualora il funzionamento di una struttura di deposito dei
rifiuti di estrazione di categoria A puo' comportare effetti negativi
rilevanti per l'ambiente ed eventuali rischi per la salute umana in
un altro Stato membro, o su richiesta di uno Stato membro della
Comunita' europea che puo' subirne le conseguenze, l'autorita'
competente trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, la
richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7 al Ministero degli
affari esteri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed al Dipartimento per le politiche europee. Il
Ministero degli affari esteri trasmette la documentazione allo Stato
membro interessato affinche' provveda a metterla a disposizione del
pubblico interessato e coordina le eventuali consultazioni necessarie
nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri su base
reciproca e paritaria.
2. L'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta .di
autorizzazione non prima che sia decorso il termine di sessanta
giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1
all'altro Stato membro, al fine di tenere conto anche delle eventuali
osservazioni del pubblico interessato di tale Stato.
3. In caso di incidente rilevante in una struttura di deposito dei
rifiuti di estrazione di cui al comma 1, l'operatore trasmette le
informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, anche al Ministero
degli affari esteri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Il Ministero degli affari esteri trasmette
agli altri Stati membri interessati tali informazioni per contribuire
a ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute umana
e per valutare e ridurre al minimo l'entita' del danno ambientale
effettivo o potenziale.


                              Art. 17.
Controlli dell'autorita' competente

1. L'autorita' competente effettua ispezioni nelle strutture di
deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 7, prima
dell'avvio delle operazioni di deposito, e, successivamente, secondo
le esigenze e, comunque, con cadenza almeno annuale al fine di
garantire che siano conformi alle condizioni previste
dall'autorizzazione e, per le strutture di deposito di cui
all'articolo 6, comma 1, che i sistemi tecnici, organizzativi e di
gestione applicati nella struttura di deposito siano adeguati a
prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo le conseguenze
di eventuali incidenti rilevanti all'interno e all'esterno della
struttura.
2. I registri di cui all'articolo 11 sono messi a disposizione
dell'autorita' competente per l'ispezione.


                              Art. 18.
Obbligo di comunicazione delle informazioni

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette alla Commissione europea, a decorrere dall'anno 2011
e, successivamente, ogni tre anni, entro il 30 settembre, una
relazione sulla attuazione del presente decreto relativa al triennio
precedente, sulla base del formato adottato in sede comunitaria. La
prima relazione riguarda il triennio 2008-2010.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette alla Commissione europea, con cadenza annuale, le
informazioni sugli eventi comunicati dagli operatori ai sensi
dell'articolo 11, comma 6, e dell'articolo 12, comma 5. Fatto salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
rende disponibili tali informazioni al pubblico interessato che le
richieda.


                              Art. 19.
Sanzioni

1. L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di
estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e'
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se la struttura di
deposito e' classificabile come appartenente alla categoria A ai
sensi dell'articolo 9. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la struttura
di deposito abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe
al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello
stato dei luoghi;
2. L'operatore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di
estrazione senza l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni
contenute o richiamate nell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e'
punito con le pene di cui al comma 1, ridotte della meta'.


                              Art. 20.
Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione
chiuse

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite, tenendo conto delle metodologie eventualmente elaborate a
livello comunitario e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito
APAT, le modalita' per la realizzazione dell'inventario delle
strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le
strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative
sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare
una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente.
2. Ciascuna autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera gg), compila, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, l'inventario delle strutture di deposito dei
rifiuti di estrazione chiuse o abbandonate che insistono nel
territorio di competenza e comunica tali informazioni, secondo le
modalita' da stabilirsi con il decreto di cui al comma 1, all'APAT,
che provvede all'acquisizione ed all'accorpamento delle stesse in un
unico inventario nazionale. L'inventario nazionale e' realizzato
entro il 1° maggio 2012 ed e' aggiornato ogni anno.
3. L'inventario nazionale di cui al comma 2 e' reso accessibile al
pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet dell'APAT.


                              Art. 21.
Disposizioni transitorie

1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia
stata rilasciata un'autorizzazione o che siano gia' in funzione al
1° maggio 2008 si conformano alle disposizioni del presente decreto
entro il 1° maggio 2012, ad esclusione delle disposizioni di cui agli
articoli 6, comma 6, e 13, comma 6, alle quali si conformano secondo
il calendario ivi previsto, e delle disposizioni di cui
all'articolo 14, alle quali si conformano entro il 1° maggio 2014.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse al 1° maggio
2008.
3. Le disposizioni degli articoli 5, 6, commi da 3 a 11 e da 13 a
16, 7, 8, 12, comma 1, e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 6, per la parte
riferita al comma 2, non si applicano alle strutture di deposito dei
rifiuti di estrazione che:
a) hanno smesso di accettare rifiuti di estrazione prima del
1° maggio 2006;
b) alla data di entrata in vigore del presente decreto stanno
completando le procedure di chiusura nel rispetto della normativa
previgente e delle eventuali prescrizioni dettate dall'autorita'
competente;
c) saranno effettivamente chiuse al 31 dicembre 2010.
4. Le autorita' competenti notificano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i casi di cui al
comma 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che provvede ad informare la Commissione europea.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'autorita' competente verifica che nelle strutture di deposito di
cui ai commi 1, 2 e 3 i rifiuti di estrazione siano comunque gestiti
in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 1.


                              Art. 22.
Modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico,
si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli
allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni
comunitarie. Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano
poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento e'
adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata.


                              Art. 23.
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui agli articoli 7,
commi 1, 4 e 5, 11, comma 7, 12, commi 2 e 3, 17 e 21, comma 5, sono
posti a carico dei destinatari di dette attivita', mediante tariffe e
modalita' di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del
servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate
almeno ogni due anni. Qualora le predette attivita' siano svolte
dalle sezioni idrocarburi dell'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia (UNMIG), le tariffe e le modalita' di
versamento sono stabilite, sulla base del costo effettivo del
servizio, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le
politiche europee
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Scajola, Ministro dello
sviluppo economico
Frattini, Ministro degli
affari esteri
Alfano, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro del-
l'economia e delle finanze
Maroni, Ministro del-l'interno
Sacconi, Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche
\sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano


Allegato I
(articolo 5, comma 3, lettera a)

Caratterizzazione dei rifiuti di estrazione

I rifiuti di estrazione da depositare in una struttura di deposito
devono essere caratterizzati in modo da garantire la stabilita'
fisicochimica a lungo termine della struttura di deposito che li
accoglie e prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti. La
caratterizzazione comprende, se opportuno e in base alla categoria
della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, i seguenti
elementi:
1) descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche previste
dei rifiuti di estrazione da depositare a breve e a lungo termine,
con particolare riferimento alla loro stabilita' alle condizioni
atmosferiche/meteorologiche di superficie, tenuto conto del tipo di
minerale o di minerali estratti e della natura dello strato di
copertura e/o dei minerali di ganga che saranno rimossi nel corso
delle operazioni estrattive;
2) classificazione dei rifiuti di estrazione ai sensi della voce
pertinente della decisione 2000/532/CE, con particolare riguardo alle
caratteristiche di pericolosita';
3) descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare nel
trattamento delle risorse minerali e relativa stabilita';
4) descrizione del metodo di deposito;
5) sistema di trasporto dei rifiuti di estrazione.


Allegato II
(articolo 5, comma 3, lettera c))

Criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei
rifiuti di estrazione

Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' classificata
nella categoria A se:
1) il guasto o cattivo funzionamento, quale il crollo di un
cumulo o di una diga, potrebbe causare un incidente rilevante sulla
base della valutazione dei rischi alla luce di fattori quali la
dimensione presente o futura, l'ubicazione e l'impatto ambientale
della struttura, oppure
2) contiene rifiuti di estrazione classificati come pericolosi ai
sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, oltre un determinato limite, oppure
3) contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi ai
sensi delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE oltre un determinato
limite.


Allegato III
(articolo 6, comma 3)

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e informazioni da
comunicare al pubblico interessato

Parte Prima

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il sistema
di gestione della sicurezza dell'operatore devono essere
proporzionali ai rischi di incidenti rilevanti che la struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione presenta. Ai fini della loro
attuazione, e' necessario tener conto dei seguenti elementi:
1) la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti deve
includere tutti gli obiettivi e i principi generali di azione
dell'operatore in merito al controllo dei rischi di incidenti
rilevanti;
2) il sistema di gestione della sicurezza deve includere la parte
del sistema generale di gestione comprendente la struttura
organizzativa, le funzioni, le prassi, le procedure, i processi e le
risorse per determinare e applicare la politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti;
3) nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza devono
essere trattati i seguenti aspetti:
a) organizzazione e personale: ruolo e responsabilita' del
personale coinvolto nella gestione dei principali rischi a tutti i
livelli dell'organizzazione; individuazione delle esigenze di
formazione del personale interessato e fornitura di tale formazione;
coinvolgimento dei dipendenti ed eventualmente degli appaltatori;
b) individuazione e valutazione dei rischi rilevanti: adozione
e applicazione di procedure che consentano di individuare
sistematicamente i principali rischi connessi con le operazioni
normali e anomale e valutazione della probabilita' che si producano e
della loro gravita';
c) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e
istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, compresa
la manutenzione dell'impianto, i processi, le apparecchiature e gli
arresti temporanei;
d) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di
procedure per pianificare le modifiche o la progettazione di nuove
strutture di deposito dei rifiuti di estrazione;
e) pianificazione delle emergenze: adozione e applicazione di
procedure per individuare emergenze prevedibili attraverso un'analisi
sistematica e per preparare, sperimentare e rivedere i piani di
emergenza per affrontare tali emergenze;
f) monitoraggio delle prestazioni: adozione e applicazione di
procedure per la valutazione continua del rispetto degli obiettivi
fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal
sistema di gestione della sicurezza dell'operatore, nonche' i
meccanismi di indagine e intervento correttivo in caso di mancato
rispetto di tali obiettivi. Le procedure devono riguardare il sistema
utilizzato dall'operatore per riferire su incidenti rilevanti o
sfiorati, in particolare quelli che comportano un guasto delle misure
di protezione, le indagini svolte in proposito e il seguito dato
all'evento sulla base degli insegnamenti tratti;
g) audit e analisi: adozione e applicazione di procedure per la
valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti e l'efficacia e adeguatezza del sistema di
gestione della sicurezza; analisi documentata delle prestazioni della
politica e del sistema di sicurezza, nonche' aggiornamento da parte
della direzione.
Parte Seconda

Informazioni da comunicare al pubblico interessato

1. Nome dell'operatore e indirizzo della struttura di deposito dei
rifiuti di estrazione.
2. Identificazione della persona che fornisce le informazioni in
base alla posizione che occupa.
3. Conferma che la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione
e' assoggettata alle norme e/o disposizioni amministrative che
attuano il presente decreto ed eventualmente del fatto che le
informazioni attinenti agli elementi di cui all'articolo 6, comma 2,
sono state trasmesse all'autorita' competente.
4. Spiegazione, in termini chiari e semplici, della o delle
attivita' svolta/e nel sito.
5. Nomi comuni o generici o classificazione generale di rischio
delle sostanze e dei preparati trattati nella struttura di deposito
dei rifiuti di estrazione e dei rifiuti che potrebbero causare un
incidente rilevante, con l'indicazione delle principali
caratteristiche pericolose.
6. Informazioni generali sul tipo di rischi di incidenti rilevanti,
compresi i potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente
circostanti.
7. Informazioni adeguate sulle modalita' di allerta e informazione
della popolazione interessata che vive nelle zone circostanti in caso
di incidente rilevante.
8. Informazioni adeguate sulle azioni che la popolazione
interessata deve intraprendere e sul comportamento da adottare in
caso di incidente rilevante.
9. Conferma del fatto che l'operatore e' tenuto a prendere
provvedimenti adeguati sul sito, in particolare contatto con i
servizi di emergenza, per affrontare gli incidenti rilevanti e
minimizzarne gli effetti.
10. Riferimento al piano di emergenza esterno elaborato per
affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del
sito; tali informazioni devono includere l'invito a seguire tutte le
istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento
dell'incidente.
11. Informazioni dettagliate sulle sedi presso cui chiedere altre
informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza
stabilite dalla normativa nazionale.