Tribunale Civile di Padova sent. 13 gennaio 2015
Est. Bertola
Rifiuti.Sanzione amministrativa per trasporto senza formulari
Sentenza in tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito della effettuazione di più trasporti di rifiuti in mancanza del prescritto formulario
o s s e r v a
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza ingiunzione di data 02/02/2012 prot. 0018312 notificata in data 15 e 16 febbraio 2012 per aver effettuato 66 trasporti di rifiuti in mancanza del prescritto formulario in concorso con A V e la società A G & C. Sas.
Deducevano in particolare i ricorrenti che essi non avesse mai effettuato alcun trasporto essendo stati i meri destinatari delle terre trasportare in realtà dalla A con propri camion.
Si è costituita la sola provincia di Padova chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell’ordinanza ingiunzione.
L’opposizione è fondata e va integralmente accolta.
Va in primo luogo circoscritto il thema decidendum.
Pur nella complessità sia dell’ordinanza che del ricorso, oggetto del presente giudizio è l’accertamento se effettivamente i ricorrenti abbiano o meno effettuato un trasporto di rifiuti in assenza di formulario e se lo abbiano fatto in concorso con la società A anche se sul punto va osservato che vi è una discrasia tra l’oggetto dell’indagine ed il suo risultato visto che l’indagine ha riguardato il trasporto mentre il concorso nel trasporto viene definito nella sanzione.
Questo è l’oggetto della contestazione e questo è il tema di prova che i resistenti avrebbero dovuto assolvere per vedere confermata l’ordinanza-ingiunzione.
In difetto di tale prova, ex art. 2697 c.c., la domanda e la contestazione alla base dell’ordinanza-ingiunzione va evidentemente respinta non potendosi verificare un rovesciamento dell’onere della prova pur nei limiti di quanto ebbero a precisare le SSUU nel 2001 in tema di vicinanza della prova.
Va indubbiamente dato atto, come evidenziato dai ricorrenti, che la materia dei rifiuti è stata oggetto di interventi normativi che non brillano per uniformità e chiarezza ponendosi anche problemi di sovrapposizione di piani di competenza che si intersecano tra livelli nazionali e regionali.
E’ quindi corretta la citazione che fanno i ricorrenti in relazione alla norma nazionale che in prima battuta escludeva, in presenza di alcune caratteristiche qualitative, il materiale da scavo destinato al reinterro dai rifiuti.
Nel caso in cui il trasporto fosse stato di meri rifiuti, prima dell’entrata in vigore del DLGS del 2006, vigeva in ogni caso l’abrogato art. 15 del D.Lgs 22 del 1997 che prevedeva:
“ART. 15 (Trasporto dei rifiuti)
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (( ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati da produttore dei rifiuti stessi )).
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria”.
In punto di trasporto non è condivisibile quanto affermato dalla Provincia resistente nella comparsa di costituzione per cui nel trasporto partecipa anche il destinatario quasi che il trasporto fosse un contratto trilatero e che questa trilateralità avesse un qualche rilievo penale e/o amministrativo.
Delle due l’una o del trasporto risponde chi ordina il trasporto e chi lo esegue oppure se anche chi riceve è coinvolto nel trasporto allora bisognerebbe che anche il destinatario potesse imporre al trasportatore le modalità del trasporto (documenti accompagnatori compresi) altrimenti la sua posizione si risolverebbe in una forma di responsabilità oggettiva per omissione altrui così che neppure il rifiuto della consegna della spedizione lo esonererebbe da responsabilità poiché sarebbe sua colpa anche il viaggio di ritorno del prodotto al mittente.
Tutto ciò appare illogico e comunque non è questo che è sanzionato dalla normativa in materia di rifiuti.
In ogni caso tutti i testi hanno confermato la ricezione del doc. 11 dalla A che altro non è che la dichiarazione resa dalla società A la quale dichiarava proprio che il materiale da scavo trasportato era stato scavato al di fuori di una fascia di 20 metri, non in prossimità di insediamenti e priva di idrocarburi.
Pur non potendo dare rilievo al cieco affidamento, va osservato che i ricorrenti non si sono ciecamente affidati bensì si sono premurati di farsi rilasciare idonee dichiarazioni proprio per evitare di incorrere in contestazioni.
Il fatto che mancasse il formulario rientra proprio in quelle difficoltà applicative ed interpretative che sono collegate alle modifiche normative che si sono susseguite proprio negli ani 2005-2006 che hanno radicalmente cambiato gli adempimenti posti a carico di chi deve gestire il processo dei rifiuti.
In ogni caso la condotta pre-procedimentale tenuta dai ricorrenti evidenzia non solo la loro buona fede, di per sé potenzialmente irrilevante in tema di sanzioni amministrative, ma l’assenza di elemento soggettivo e psicologico degli addebiti mossi poiché la complessità normativa, oggetto di modifiche sostanziali proprio nel periodo in cui vennero fatti i trasporti, e la documentazione che i ricorrenti si sono premurati di farsi rilasciare dalla società A al fine di essere in regola, denota l’assenza totale di condotte rimproverabili.
D’altronde la documentazione in mano ai ricorrenti e depositata era talmente idonea a tracciare il percorso dei rifiuti che la Guardia di Finanza ha subito individuato i ricorrenti senza alcuna difficoltà, sicché anche a prescindere dalla sua completezza, essa ha consentito immediatamente agli agenti accertatori di risalire a tutta la filiera.
Ciò rileva anche perché la singolarità dell’indagine è che tutte le verifiche furono fatte su documenti sicché, se i ricorrenti avessero voluto celare la loro presenza, sarebbe stato abbastanza incongruo emettere e conservare tutti i documenti di trasporto rilasciati per ogni viaggio.
Inoltre lo stesso teste di PG FDM, ascoltato in qualità di testimone nel procedimento penale svoltosi presso la sezione distaccata di C, ha chiaramente detto di aver fatto un controllo solo documentale e di non aver mai visto il terreno-rifiuto oggetto della contestazione sicché tutta la problematica relativa a cosa contenesse il terreno-rifiuto trasportato, anche al fine di qualificarlo come rifiuto o no, è rimasta del tutto non esaminata ed indagata così portando necessariamente all’accoglimento del ricorso per non avere l’agente accertatore accertato alcunché in relazione all’illecito trasporto di rifiuti, anzi a dire il vero non ha neppure esaminato il materiale per poterlo qualificare come rifiuto o no.
Inoltre, e questo è un altro elemento della contestazione rivolta ai ricorrenti, nessuno si è premurato di verificare in che cosa sia consistito questo concorso con la A nel trasporto di rifiuti.
Ancora una volta si è presa la documentazione e si è valutato che la A e la C avessero trasportato rifiuti in concorso senza considerare che tanto il concorso nel reato che il concorso nell’illecito amministrativo non è la conseguenza del fatto Tizio trasporta da A a B e Caio da B a C.
Se così fosse i procedimenti penali in materia di concorso di persone nel reato piuttosto che nell’illecito si potrebbero anche non celebrare a fronte dell’automatica sussistenza di tale forma di responsabilità.
Come se non bastassero le superiori considerazioni è la stessa Provincia a dire, nella propria comparsa, che il trasporto è stato fatto dalla A così in realtà confermando la tesi difensiva per cui i DDT non siano stati emessi dalla C, perché effettivamente ella non fece i trasporti, ma che siano stati compilati per completare la documentazione di corredo della terra portata dalla sola A.
Anche il fatto che la zona di prelievo fosse o meno entro la fascia di venti metri è circostanza esclusa dal teste di PG nel procedimento penale ed è pure inveritiero visto che è stato confermato che il controllo fu fatto solo sui documenti quindi in realtà nessuno si premurò di fare verifiche in concreto al punto che desta perplessità la decisione di irrogare sanzioni di centinaia di migliaia di euro pur a fronte del totale vuoto sia di indagine che istruttoria visto che le motivazioni con cui sono state rigettate le puntuali osservazioni della difesa in sede amministrativa sembrano più frasi di stile che di fatto abbiano omesso di esaminarle altrimenti non ci si sarebbe potuti sottrarre dal valutare per esempio che nessuno si era premurato di verificare visivamente che tipo di terreno fosse stato trasportato in considerazione del fatto che la normativa in materia di rifiuti fa delle precise classificazione della natura e della qualità della terra per attribuirvi o meno la natura di rifiuti.
Mancando l’accertamento materiale sul prodotto trasportato manca qualsiasi prova della sussistenza della violazione sicché il ricorso andrà accolto.
A fronte della totale infondatezza nel merito delle contestazioni, tutti gli ulteriori profili processuali e costituzionali sollevati dai ricorrenti restano integralmente assorbiti.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell’art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di
personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore
deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accoglie il ricorso e per l’effetto
2) Annulla l’ordinanza ingiunzione della Provincia di Padova prot. n. 00 di data 0/0/000 Settore Ambiente - Servizio Ecologia;
3) Condanna la Provincia di Padova, in personale del Presidente pro tempore, a rifondere a C F S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, CE e CB le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 674,56 per esborsi, euro 13.430,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;
4) Visto l’art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Padova, il 13 gennaio 2015.
Il Giudice
- Dott. Giorgio Bertola -