SISTRI (TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI): NOVITA’ DAL D.L. “PASSERA”.
di Alberto PIEROBON
Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenti, occasioni 1, il decreto legge <Misure urgenti per la crescita sostenibile>, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 15 giugno 2012, reca, all’art.51 2, varie novità circa il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in buona sintesi:
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La sospensione del SISTRI fino al 30 giugno 2013 3;
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l’avvio di <ulteriori verifiche amministrative e funzionali>: cioè su come…. sono andate le cose dal punto di vista dell’affidamento del servizio e della sua contrattualizzazione, e, pure, se dal p.d.v. softweristico (e “pratico”) il medesimo sistema risponde (o meno) alle funzioni congeniate – e più volte modificate in progress – dai vari “funzionari” e commissioni ministeriali (spesse volte orecchiando i suggerimenti di altri);
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la “paralisi” degli aspetti (rectius, effetti) contrattuali posti in essere con il gestore (Selex-Se.ma). Infatti, come leggibile nella relazione illustrativa al provvedimento: <Lo stesso articolo prevede peraltro, in relazione ai ripetuti rinvii che hanno finora impedito l’operatività del nuovo sistema, che entro il termine della nuova proroga l’amministrazione debba valutare l’eventuale sussistenza delle condizioni per procedere alla revoca degli atti amministrativi sottostanti ed alla conseguente caducazione dei rapporti contrattuali in essere ai sensi e per gli effetti delle pertinenti previsioni della legge n. 241/1990>;
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la non debenza del canone, per l’esercizio 2012 ,da parte dei soggetti obbligati. Trattasi di un elemento, obiettivamente collegato alla precedente scelta (punto n. 3 di cui sopra), grazie allo “scellerato” contratto anzitempo posto in essere tra il MATTM e il gestore del SISTRI. Nel senso che le entrate del canone versato dai soggetti obbligati all’iscrizione SISTRI debbono finanziare, in buona parte, il sistema e il corrispettivo (per le prestazioni) del gestore Selex-Se.ma. Quindi, per dirla come va detta: bloccando le prestazioni previste contrattualmente, altresì si congelano le “controprestazioni” del MATTM, finanziate dalle entrate di cui al contributo SISTRI, talchè (si badi: a ritroso), viene a “sterilizzarsi” anche il contributo. Si attenziona il lettore: non si afferma che poiché il servizio non viene posto in essere il contributo non è dovuto (logica della tariffa, condensabile nel detto comunitario: no service, no tax), bensì il contributo SISTRI non va versato per questo anno (2012) nella considerazione che, venendo meno il sinallagma contrattuale tra il MATTM e la Selex-Se.Ma, viene meno (di conseguenza) anche il contributo de quo (nell’equilibrio anzitempo congeniato in sede contrattuale) 4. Infatti,va notato che, il contributo SISTRI sembra finanziare una funzione, non un servizio 5.
E, sarà al termine delle verifiche (previste entro il 30 giugno 2013) che il MATTM (e altri) decideranno il ….“che fare da grandi”.
Probabilmente è da attendersi che il SISTRI risorgerà con nuove spoglie (nel frattempo concordate assieme alle associazioni di categoria e/o ad altri soggetti istituzionali, e non), perché (questa l’impressione che deriva dalla prima lettura della disposizione) viene reputato che il sistema di tracciabilità, come venutosi sin qui a conformare nel SISTRI (pur nelle numerose, sue, continue, “varianti”) non possa venire “cestinato” (assieme…..agli investimenti nel frattempo effettuati), pena l’affermazione (implicita, o meno) di una sorta di “fallimento” amministrativo-gestionale da parte del sistema pubblico (e quind’anche - se non soprattutto - da parte del MATTM, pur se riferito a periodi passati, a diverse epoche susseguitesi nel tempo) con (allo stato delle informazioni evincibili dai mass-media) un’indubbia produzione di danno erariale, a tacer (forse) d’altro!
Nel frattempo, i soggetti obbligati al SISTRI, utilizzeranno i registri di carico e di scarico, e i formulari (artt. 190 e 193 del codice ambientale, ossia il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ss.mm. ii.), con il relativo regime sanzionatorio (ancorchè venuto meno ad opera del D.Lgs. n. 205/2010 il quale ultimo ha, come sappiamo - prendendo a pretesto l’attuazione della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti - molto “innovato” il predetto codice ambientale).
In altri termini, si applicherà il regime sanzionatorio precedente all’avvento del cit. D.Lgs. n. 205/2010, per esempio per la violazione del sistema “cartaceo” ricorrerà, appunto, l’art. 258 del codice ambientale, nella versione precedente alle modifiche codicistiche di cui al D.Lgs. attuativo della direttiva 98/2008/CE, il quale D.Lgs. n.205/2010 ha, tra altro, introdotto l’art.260-bis applicabile per le violazioni alle disposizioni del SISTRI, dall’avvio effettivo del sistema (ecco un altro punto dolente).
Altro discorso, dal nostro punto di vista, da subito già “superabile” secondo una lettura per così dire “ordinamentale” (cosiccome da noi evidenziata, sin dall’originarsi della diatriba6) riguardava la vacatio legis agitata, pur giustamente, ma, spesso in modo (ci sia consentito) occhialuto, da molti interpreti che ancora inchiodano i fatti col criterio della “letteralità” (crocifiggendo anche i soggetti e la realtà)7.
Sull’analisi, complessiva, dal punto di vista dei servizi pubblici locali e della materia ambientale delle novità introdotte col decreto legge di cui trattasi, offriremo prossimi contributi.
1 Si vedano i numerosi scritti apparsi in Gazzetta enti locali on line , dove abbiamo inseguito la schizofrenia del SISTRI, ovvero la mimica dello stesso, di fronte a quanto nel frattempo emergeva (se non trapelava) in linea tecnica-operativa - sintomatico il cosiddetto “click day” – che negli aspetti amministrativi-giuridici – si veda come è stata congeniata e gestita la gara e poi l’affidamento del sistema, la secret abilità della procedura e atti conseguenti, il contratto per come stipulato tra le parti, etc. etc. – che, sia detto, negli aspetti di ricaduta organizzativa ed economica per gli operatori (e le lamentazioni che hanno fatto eco – scomodando anche “trasversalmente” onorevoli e senatori vari -. A tacere poi della pletora di esperti, consulenti, legali che hanno intravvisto nel SISTRI una occasione di guadagno, facendo aggio del terrore e/o sconcerto degli operatori, avviando corsi, modifiche a software, consulenze, integrazioni a servizi e così via. Peraltro, quel che non si è avvertito, da parte dei soggetti ricadenti nell’obbligo di iscrizione al SISTRI è che essi hanno avuto l’occasione per riprendersi in mano il governo dei propri rifiuti, nei confronti di operatori, gestori, consulenti, etc. che sfruttano proprio i rifiuti dei produttori per altre prospettive di guadagno che passano per il depotenziamento del soggetto produttore. Su tutti questi aspetti sia consentito rinviare ai nostri scritti archiviati in Gazzetta enti locali on line (da ultimo <Quale futuro per il SISTRI? Dopo quanto si apprende dai media>,
e, per aspetti più di inquadramento del sistema e del suo pensiero, ai nostri articoli apparsi in diverse riviste (L’Ufficio Tecnico, Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, Azienditalia, etc.) leggibili nel sito www.pierobon.eu o richiamati nel succitato articolo. Infine, altri spunti sistematici si rinvengono nel “Nuovo Manuale di diritto e gestione dell’ambiente”, Rimini, 2012.
2 Art. 51- Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti.
1.Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n.148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall’art. 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto legge 13 agosto 2011, n. 148 e con l’art. 6, comma 2, lettera f-octies) del decreto legge 70/2011, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l’entrata in di operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.
3 La relazione illustrativa all’art. 51 non è stata aggiornata, essendo rimasta ferma al previgente testo dove si stabiliva la proroga del SISTRI fino al 31 dicembre 2013, si legge infatti <Con la proposta si intende prorogare al 31 dicembre 2013 il termine per l’entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema, anche in ragione della previsione dell’utilizzo di modalità semplificate previste dall’articolo 6 del decreto legge n.138/2011 in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative>. Alcuni quotidiani, limitandosi alla “comoda” lettura della relazione, anziché verificare direttamente dal testo, sono incorsi nell’errore di segnalare che <Il sistri viene prorogato al 31 dicembre 2013>!
4 Poiché nel comma 2 dell’art. 51, tra altro, leggiamo <sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012>.
5 In proposito sia permesso rinviare alla nostra (pervero, allo stato, unica) ricostruzione <La natura del contributo “Sistri”: primissime considerazioni>, Tributi locali e regionali, n.3 del 2012.
6 Con nostro intervento, ex abrupto, pur all’epoca dimorando all’estero (essendo stato richiesto l’intervento da nostri sodali, di fronte ad una intepretazione, paradossalmente, se non implicitamente, quantomeno per gli effetti, “criminogena”) inserito in un blog specializzato sull’ambiente. Qui però abbiamo riscontrato (sia detto, per nostra colpa: per non aver doviziosamente rappresentato tutti i passaggi e le argomentazioni, essendoci, in quella sede – trattandosi di un blog - limitati a “secche” affermazioni forse anche “provocatorie”. Peraltro in quella provocazione non avevamo mancato di indicare taluni riferimenti a principi e altro, ciò nonostante qualcuno sembrano essere, allora, sorte delle incomprensioni (se non inviti, conditi di aspra critica, a usare linguaggio meno “alato”) da chi continuava –almeno a noi così pareva - ad avvinghiarsi ad una lettura quasi da prontuario semplificato e scarno, scevra da teoria generale del diritto, e comunque, non considerando le paradossali conseguenze cui portava nel nuovo quadro disciplinare una siffatta lettura.Confidiamo, ora, che in uno scenario di leale e costruttivo confronto, anche quei lettori possano convenire nelle nostre prime considerazioni (se non provocazioni) che hanno trovato poi, per così dire, “conferma” anche in successivi interventi dottrinali e/o di esperti (così, come va detto, per amor di verità, altri esperti hanno però insistito nella tesi “avversa”). Ciò conferma, se ce ne fosse bisogno, di come il diritto sia sempre più una materia incandescente e opinata, se non limitata, anche dai nuovi saperi,anzi messa in profonda crisi dai nuovi metodi. Probabilmente le “regole”, un “domani”, anche alla luce delle “nuove” esigenze che stanno viepiù emergendo nella/dalla società civile (vedasi, solo per citare alcune tendenze in atto: le critiche al sistema di rappresentanza, alla democrazia come attualmente concepita, allo Stato hobbesiano, all’irruenza dei diritti fondamentali connessi ai bisogni irrinunciabili delle persone, alla soggettivizzazione di nuovi attori – ad esempio, sulla legittimazione attiva che pare estendersi in taluni casi, come in materia ambientale, oltre il dato letterale, grazie all’opera della giurisprudenza, etc. - e di nuovi beni – si vedano i famosi “beni comuni” -, e così via) troveranno diverse forme e modi di esistenza e di intepretazione-applicazione.
7 Essendo le categorie giuridiche una grammatica del discorso legale, funzionale alla comunicazione di informazioni e di conoscenze tra soggetti (spesso appartenenti a realtà e tradizioni giuridiche distanti come insegna il diritto comparato e dove la natura giuridica di taluni istituti o la ricerca di metodologie trae profitto proprio da questi studi). In proposito vedasi U.MATTEI, Three patterns of law: taxonomy and change in the world’s legal systems, Am. Comp L., 1997, n.45.