Cass. Sez. III n. 7241 del 14 febbraio 2014 (Ud. 9 gen. 2014)
Pres. Mannino Est. Marini Ric. Del Carlo
Rifiuti. Irregolare spandimento di fanghi sul terreno

La responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni di smaltimento dei fanghi mediante spandimento sul terreno grava sul soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione e che tale responsabilità non può essere trasposta a carico di chi dal primo ha ricevuto l'incarico di eseguire una parte soltanto delle operazioni. Si è in presenza di obblighi e di responsabilità che si collegano all'autorizzazione e alle modalità di esecuzione che essa prevede a carico del soggetto richiedente previa valutazione delle caratteristiche oggettive e soggettive dell'istanza presentata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/6/2012 il Tribunale di Pisa, sez. dist. di Pontedera, ha assolto il coimputato S.F. (proprietario dei terreni) e condannato il sig. D.C. (legale rappresentante della "Delca S.p.a.", esecutrice dei lavori) alla pena di 5.000,00 Euro di ammenda perchè responsabile del reato ex art. 674 c.p., e il D.Lgs. n. 99 del 1992, art. 16, comma 5, accertato il (OMISSIS), in relazione all'irregolare spandimento sul terreno di fanghi provenenti da trattamento delle acque di scarico in agricoltura, omettendo di rispettare l'obbligo di interro previsto dall'autorizzazione e provocando forti maleodoranze in prossimità del vicino centro abitato.

Il Tribunale ha ritenuto accertato che nei soli due giorni del (OMISSIS) sono stati scaricati sui terreni della ditta del sig. S., in aggiunta a quelli già depositati in cumuli il giorno 21, quantitativi di fanghi corrispondenti a quanto autorizzato per un intero triennio; che i fanghi non sono stati interrati ma accumulati e poi sparsi; che il titolare dell'autorizzazione era il sig. D.C.; che non vi è prova di appalto a terzi nè prova di circostanze impreviste; che tale stato di cose ha prodotto maleodorante avvertite dagli abitanti dei dintorni e si è protratta per giorni.

2. Avverso tale decisione il sig. D.C. propone ricorso in sintesi lamentando:

a. Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.c., lett. e), in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione del D.Lgs. n. 99 del 1992, ex art. 16, comma 5; premesso che erroneamente il Tribunale ritiene sussistere illecita condotta anche per la giornata del 21 ottobre (v. teste St.), risulta provato che nei giorni (OMISSIS) i fanghi furono accumulati e quindi interrati con qualche ritardo dovuto all'avaria di un mezzo meccanico, così non sussistendo alcuna violazione dell'obbligo di "immediato" interramento; risulta, poi, provato che l'attività di interramento spettava alla ditta Crecchi, a ciò delegata anche se non mediante atto scritto;

b. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine alla sussistenza del reato ex art. 674 c.p., e dell'elemento oggettivo del reato: l'unico giorno in cui sono state registrate esalazioni maleodoranti è quello del 27 ottobre, giorno in cui pervenne la segnalazione di un solo soggetto privato (il teste P.), così difettando gli estremi delle molestie penalmente rilevanti;

c. Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato: il Tribunale erra nel ritenere che il problema meccanico che interessò un mezzo di lavoro si sia manifestato dal 21 al 28 ottobre, essendo pacifico che il problema riguardò solo i giorni (OMISSIS);

d. Errata applicazione di L. ex art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento al trattamento sanzionatorio sia per l'assenza di motivazione in ordine ai criteri seguiti sia per violazione dell'art. 81 c.p., comma 3, in quanto l'aumento di 1.000,00 Euro di ammenda per il reato ex art. 674 c.p., è superiore al massimo edittale della pena pecuniaria prevista per tale reato (pari a 206,00 Euro).

3. Assegnato all'udienza del 20/9/2013 il ricorso è stato rinviato a seguito dell'adesione del Difensore all'astensione proclamata dalla categoria, con sospensione del decorso dei termini prescrizionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada rigettato nei termini di seguito specificati.

Deve, infatti, considerarsi che la responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni di smaltimento dei fanghi mediante spandimento sul terreno grava sul soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione e che tale responsabilità non può essere trasposta a carico di chi dal primo ha ricevuto l'incarico di eseguire una parte soltanto delle operazioni.

Si è in presenza di obblighi e di responsabilità che si collegano all'autorizzazione e alle modalità di esecuzione che essa prevede a carico del soggetto richiedente previa valutazione delle caratteristiche oggettive e soggettive dell'istanza presentata.

2. Venendo alle condotte contestate al sig. D.C., lo stesso ricorso ammette che nell'arco di due giornate i fanghi vennero scaricati sul terreno e non immediatamente interrati e trattati; si tratta di circostanza che viola l'art. 9 dell'autorizzazione e si pone in contrasto con le cautele che la stessa autorizzazione indicava. Va, poi, osservato che il ricorso omette di affrontare il profilo di responsabilità derivante dal netto e ingiustificato superamento dei quantitativi autorizzati (pag. 7, seconda parte, della motivazione). Tali elementi, sinteticamente richiamati, impongono alla Corte di ritenere immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene sussistenti gli estremi della contestazione del D.Lgs. n. 99 del 1992, ex art. 16.

3. Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto concerne la violazione ex art. 674 c.p.. Una volta accertato che il ricorrente trasportò e depositò quantitativi di fanghi superiori a quanto autorizzato e omise colposamente di trattarli con la dovuta tempestività, non possono sussistere dubbi circa il collegamento tra queste condotte e la segnalazione giunta alle autorità di pessimi odori arrecanti disturbo alle persone. La circostanza che solo una persona abbia formalizzato la segnalazione nulla toglie al fatto che il disturbo venne arrecato ed ebbe a interessare tutta l'area circostante il terreno del sig. S.. In tal senso si è espressa la motivazione del Tribunale (pag. 9) con valutazione che appare in linea coi dati processuali e non manifestamente illogica.

4. Così respinte le censure in ordine ai profili di responsabilità, occorre esaminare il motivo di ricorso concernete il trattamento sanzionatorio. Premesso che il Tribunale ha ritenuto di applicare la sola pena pecuniaria pur in presenza di fattispecie a pena alternativa, deve rilevarsi che il giudicante ha attribuito rilevanza alla pluralità di precedenti penali per reati di analoga natura (violazioni ambientali e in tema di rifiuti); tale elemento, che il giudicante ha valutato espressamente ai fini della non concedibilità dei benefici, concorre con ogni evidenza anche alla individuazione della pena da irrogare in concreto in presenza di fatti ritenuti non particolarmente gravi.

5. Ciò detto, deve rilevarsi che il ricorrente ha ragione allorchè censura la pena perchè non conforme a legge: valutato più grave il reato del D.Lgs. n. 99 del 1992, ex art. 16, il Tribunale ha effettivamente determinato l'aumento di pena per il reato ex art. 674 c.p., in misura superiore alla pena pecuniaria massima, pari a 206,00 Euro. In applicazione dell'art. 620 c.p.p., la Corte può correggere l'errore in cui è incorso il giudice di merito, fissando l'aumento in misura corrispondente e così la pena complessiva in 4.206,00 Euro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, che ridetermina in Euro 206,00, così fissando la pena complessiva in 4.206,00 Euro. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.