Cass. Sez. III n. 20236 del 25 maggio 2022 (UP 10 feb. 2022)
Pres. Petruzzellis Rel. Zunica Ric. Montanari
Rifiuti.Illecita gestione acque di vegetazione delle olive
La fattispecie di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, sanziona la condotta di chiunque “effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216”. Tale fattispecie deve ritenersi ragionevolmente ascritta al contitolare di un oleificio, considerando che, trattandosi di un reato di natura contravvenzionale, lo stesso può essere integrato anche dalla colpa, nel caso di specie costituita dall’omessa vigilanza sulla sorte riservata alle acque di vegetazione non regolarmente smaltite, ma lasciate immettere in gran parte in un fiume utilizzando un tubo di gomma il cui impiego è chiaramente indicativo della volontà di disfarsi delle acque di vegetazione medesime.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 giugno 2020, il Tribunale di Rimini assolveva, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto, Rossana Montanari dal reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, reato a lei contestato per avere, quale legale rappresentante, unitamente a Guglielmina Montanari, della società “Oleifici Montanari” s.n.c., dedita alla produzione di oli alimentari, immesso nel corpo idrico superficiale denominato “Rio Salto” rifiuti liquidi costituiti dalle acque di vegetazione risultanti dalla lavorazione delle olive, in violazione dell’art. 192 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006; fatto commesso in Santarcangelo di Romagna fino al 22 aprile 2016.
2. Avverso la sentenza del Tribunale romagnolo, la Montanari, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando 4 motivi.
Con il primo, la difesa contesta il giudizio sulla configurabilità della fattispecie contestata, osservando che gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale non solo non potevano assurgere a valore di prova, ma in molti casi rappresentavano una rielaborazione del giudice distonica rispetto alle risultanze probatorie: ad esempio, quanto alla presenza del tubo di gomma dal lagone al fosso interpoderale, si osserva che alcuna analisi specifica è stata compiuta per accertare l’identità tra l’acqua sversata nel Rio Salto e quella che copriva il fondo impermeabilizzato del lagone delle signore Montanari, come pure alcun accertamento è stato eseguito sulle tracce che l’operatore dell’Arpa Zanini dichiarava di aver rinvenuto nelle vicinanze del fosso interpoderale.
Tali accertamenti sarebbero stati necessari, a fronte dell’assenza di scarico dalla predetta gomma al momento del sopralluogo, essendosi le indagini concentrate solo in punto di competenza delle due Province e poi nel tratto di fosso interpoderale vicino al lagone, mentre non sono state effettuate verifiche al fine di stabilire se vi fossero altre immissioni alternative rispetto a quella presunta imputabile al lagone di proprietà delle sorelle Montanari, dovendosi considerare che il solo fatto che il lagone fosse recintato non è certamente elemento sufficiente a giustificare il superficiale operato degli ufficiali di P.G. dell’Arpa, che ben avrebbero potuto sequestrare l’area e poi procedere al campionamento.
A ciò si aggiunge che, a differenza di quanto osservato nella sentenza impugnata, le tracce di liquido nero lungo il fosso dall’estremità del tubo fino al Rio Salto non sono state rilevate anche in un tratto più a valle del Rio, non risultando tali circostanze né dalle foto acquisite, né dalla testimonianza del teste Zanini, il quale ha riferito che al momento del sopralluogo l’acqua era limpida, essendovi tracce di liquido nero solo nel fossetto interpoderale.
Alcuna valenza probatoria aveva poi l’elemento olfattivo valorizzato dagli agenti accertatori, tanto più che le analisi dei tecnici dell’Arpa sono state dichiarate inutilizzabili, non essendo state le imputate avvisate delle relative operazioni.
Del resto, pur trattandosi di zona rurale con coltivazioni e allevamenti sui terreni circostanti, non erano state neppure valutate le fonti alternative di inquinamento idrico, per cui la sola presenza della gomma all’interno del lagone con una estremità nei pressi del fosso interpoderale e di tracce di sostanza, non analizzata ma solamente percepita a livello olfattivo, erano circostanze in sé insufficienti al fine di giustificare la sussistenza del reato contestato.
Secondo la difesa, anche le dichiarazioni della coimputata Guglielmina Montanari sarebbero state travisate, essendo la predetta limitata a dichiarare di non comprendere come possa essere accaduto tale episodio; peraltro, per evitare altri problemi con l’Arpa, le due sorelle avevano deciso di non utilizzare tali acque come fertilizzante per i loro terreni, bensì di cederle alla Biomax per produrre biogas, essendosi in presenza di soggetti incensurati che mai, al pari dei nonni e dei genitori, hanno ricevuto verbali anche solo amministrativi.
Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui definisce il reato come deposito sul suolo ai sensi dell’art. 192 comma 1 del d. lgs. n. 152 del 2006, il cui smaltimento risulta punibile ai sensi dell’art. 256 comma 1 lett. a) del testo unico ambientale.
Si osserva al riguardo che la contestazione riguardava la differente fattispecie di cui al comma 1 del medesimo art. 192, addebitandosi cioè alle Montanari di aver immesso nel Rio Salto le acque di vegetazione prodotte dal loro oleificio.
Non era stato dunque contestato né un deposito sul suolo, né è stato contestato che lo sversamento di liquidi sul terreno potesse comportare una condotta di deposito sul suolo e perciò di smaltimento illecito di rifiuti sul suolo.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è l’applicazione della disciplina sanzionatoria sui rifiuti in assenza di prova certa sulla qualità delle acque contenute nel lagone, non potendo attribuirsi la qualifica di rifiuti ad acque di cui non si conosca la composizione; a ciò si aggiunge che, al momento del sopralluogo, la gomma passava attraverso un buco della recinzione e chiunque avrebbe potuto riporla ed eventualmente innescarla, tanto più che il lagone era semplicemente recintato con una rete e con una porta chiusa con lucchetto.
L’inaccessibilità al lagone riguardava una persona, ma non certo una gomma.
Non sarebbe corretta poi l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui nessun estraneo all’oleificio avesse interesse a farlo, essendo noto a chiunque lavori la terra che l’acqua di vegetazione è un ottimo fertilizzante, essendo peraltro coltivati tutti i terreni circostanti; ma in realtà, osserva la difesa, non è affatto sicuro che quelle rinvenute fossero acque di vegetazione, ben potendo trattarsi di acque piovane con odore di acque di vegetazione, perché ivi depositate temporaneamente, stante la struttura del lagone a cielo aperto.
Infatti lo spandimento di tali acque nel terreno era iniziato il 25 ottobre 2015 ed è certo che tale spandimento, in conformità con l’autorizzazione rilasciata all’oleificio Montanari sin dal 3 agosto 1990 dal Sindaco del Comune di Santarcangelo, si sarebbe dovuto concludere nel giro di pochissimi giorni, non essendo stata contestata alcuna irregolarità per tale operazione.
In ogni caso, le sorelle Montanari non avevano alcun obbligo di coprire il lagone, né di pulirne il fondo, coperto da un telo impermeabilizzato, né di assumere un custode, per cui le stesse non potevano essere chiamate a rispondere del reato contestato, tanto più che non è stato accertato chi sia stato a introdurre ed eventualmente a innescare il tubo di gomma, non essendo neanche provato che le imputate avessero interesse a disfarsi delle acque di vegetazione, fermo restando che non è neanche sicuro che quelle rinvenute fossero davvero tali.
Con il quarto motivo, infine, la difesa censura la carenza motivazionale della sentenza impugnata rispetto alla valutazione dell’elemento soggettivo della colpa, avendo il Tribunale dato per scontate alcune circostanze non accertate, cioè che si trattasse di acque di vegetazione non smaltite, che l’autore fosse un dipendente dell’oleificio e che vi fosse un obbligo di vigilanza in capo alle sorelle.
2.1. Con memoria trasmessa il 3 febbraio 2022, il difensore della Montanari, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni rispetto a ciascuna doglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Premesso che i motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che il giudizio sulla configurabilità del reato contestato, dal quale va ricordato che la ricorrente è stata assolta, stante il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, non presenta vizi di legittimità.
Ed invero il Tribunale ha compiuto un’adeguata disamina dei fatti di causa, richiamando gli esiti dell’accertamento svolto il 22 aprile 2016 da personale dell’Arpae di Rimini che, a seguito di una segnalazione proveniente dal Comune di Santarcangelo di Romagna, a sua volta informato da un cittadino, si recava presso le acque del Rio Salto, dove veniva rilevata la presenza di un liquido nerastro; tale liquido, da mirate verifiche eseguite nelle zone limitrofe, risultava provenire da un tubo di gomma da giardinaggio con un capo posizionato in un fosso interpoderale che conduceva al fiume e l’altro capo immerso in un lagone recintato e quasi vuoto presente nell’area dell’oleificio gestito dalle sorelle Guglielmina e Rosanna Montanari, adibito allo stoccaggio delle acque di vegetazione derivanti dal ciclo produttivo del frantoio; al momento del sopralluogo lo scarico non era in atto, ma le tracce del liquido erano chiare.
Deve sul punto rilevarsi che il Tribunale ha dichiarato inutilizzabili i risultati degli accertamenti analitici eseguiti sui campioni prelevati, non avendo le imputate ricevuto avviso del giorno, dell’ora e del luogo di svolgimento delle analisi.
Ciò nondimeno, il giudice monocratico ha osservato che, a prescindere dagli esiti delle analisi, gli elementi probatori raccolti consentivano comunque di affermare che il liquido nerastro osservato nel Rio Salto fosse costituito dalle acque di vegetazione provenienti dal lagone dell’oleificio gestito delle imputate.
Gli operatori dell’Arpa, infatti, non si sono limitati a riferire che il liquido in questione avesse l’odore caratteristico delle acque di vegetazione, ma hanno aggiunto che il liquido osservato nel Rio Salto e quello presente nel fondo interpoderale avevano lo stesso odore e lo stesso aspetto, essendo stata esclusa altresì l’esistenza nella zona di fonti alternative di inquinamento idrico del Rio.
Di qui la configurabilità a carico delle titolari dell’oleificio, tra cui Rosanna Montanari, della fattispecie di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, norma che sanziona la condotta di chiunque “effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216”.
Tale fattispecie è stata ragionevolmente ascritta all’odierna ricorrente, contitolare dell’oleificio, non potendosi sottacere che, trattandosi di un reato di natura contravvenzionale, lo stesso può essere integrato anche dalla colpa, nel caso di specie costituita, come indicato nella sentenza impugnata, dall’omessa vigilanza da parte dell’imputata sulla sorte riservata alle acque di vegetazione non regolarmente smaltite, ma lasciate immettere in gran parte nel Rio Salto, essendo l’impiego del tubo di gomma chiaramente indicativo della volontà di disfarsi delle acque di vegetazione nel fondo interpoderale recapitante nel Rio ed essendo evidente che quelle ancora presenti nel lagone alla data del fatto non erano le acque oggetto dello spandimento in precedenza comunicato all’Autorità.
Non è pertanto rilevante approfondire la questione relativa all’individuazione dell’autore materiale dello spandimento delle acque, posto che, essendo il fatto avvenuto nell’area dell’oleificio, incombeva sugli amministratori dell’impresa l’onere di vigilare sulla legittimità dello smaltimento dei rifiuti idrici prodotti.
Né ha trovato adeguato conforto probatorio la tesi difensiva secondo cui le acque da vegetazione provenivano da siti diversi o che vi siano stati interventi da parte di persone estranee all’oleificio, tema questo del resto evocato dalla contitolare dell’impresa Guglielmina Montanari in termini non adeguatamente specifici.
Ribadito che è rimasta assertiva la deduzione difensiva secondo cui l’immissione inquinante riscontrata nel Rio Salto non fosse riconducibile all’oleificio, deve solo aggiungersi che non appare dirimente in questa sede il tema del ricorso o meno da parte dell’impresa alla pratica della fertirrigazione, la quale non costituisce l’unico possibile movente dell’azione illecita, fermo restando che non rileva in questa sede l’approfondimento delle cause sottese alla accertata e illegittima dispersione delle acque nelle aree circostanti il sito produttivo in esame.
2. In definitiva, alla ricostruzione operata dal giudice di merito, sorretta da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, rispetto alle quali non appaiono ravvisabili profili di travisamento, la difesa ha contrapposto una lettura alternativa della vicenda, operazione questa che tuttavia non può ritenersi consentita in sede di legittimità, dovendosi ribadire che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
3. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse della Montanari deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/02/2022