Cass. Sez. I n. 29855 del 8 settembre 2006
Pres.Chieffi Est. Corradini Ric. Pezzotti ed altro
Rifiuti. Reato di omessa bonifica

La struttura del reato di cui d'art. 257 D.Lv. 152 -2006 è del tutto corrispondente a quella del precedente reato di cui d'art. 51 bis D.Lv. 22-97 essendo perfettamente sovrapponibili, anche in punto di pena, con un minimo arrotondamento della pena pecuniaria, poiché continua a prevedere la punibilità del fatto di inquinamento se l'autore "non provvede alla bonifica in conformità" al progetto di cui all'art.242 ( in precedenza era previsto che la bonifica dovesse avvenire secondo il procedimento del corrispondente art.17 ). Il che significava e significa che la bonifica, se integralmente eseguita escludeva ed esclude la punibitità del fatto anche secondo la precedente normativa ( come è stato sempre pacifico anche in giurisprudenza ), mentre il comma 4 dell'art. 257 ha specificato non già la non punibilità per gli autori dell'inquinamento in ordine al reato di cui si tratta, bensì la estensione della non punibilità in caso di accertata bonifica, anche agli altri eventuali reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento.

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