COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI ORDINANZA 3
aprile 2003
Piano delle misure preliminari di adeguamento della protezione fisica ed
attivita' finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio delle
centrali e degli impianti nucleari. (Ordinanza n. 3/2003).
Gazzetta Ufficiale N. 87 del 14 Aprile 2003
IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle
regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in
condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 12 marzo 2003 - serie generale - n. 59;
Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 17 marzo 2003 - serie generale - n. 63;
Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato;
Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa
avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli
impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e'
tuttavia urgente realizzare le prime misure dirette a limitare il
rischio;
Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto
dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla
nuova situazione internazionale, riportati nell'ordinanza n. 2 del
21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonche' progredire nel
processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli
impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la
messa in sicurezza dei materiali radioattivi;
Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, il
Ministero delle attivita' produttive, il Ministero dell'interno, il
Dipartimento della protezione civile e l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
Dispone:
1. Il piano preliminare delle attivita' di adeguamento delle misure
di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di
rischio, relativo alle centrali di So.G.I.N. S.p.a. ed al
combustibile depositato nella piscina dell'impianto Avogadro di
Saluggia (di proprieta' Fiat-Avio S.p.a.), e' quello riportato in
allegato sotto la lettera "A".
2. Le misure relative ai punti AV1, AV2, CA1, GA2, LA1 e TR1 del
predetto allegato "A", considerate particolarmente urgenti per
migliorare la protezione fisica delle centrali e degli impianti, sono
autorizzate con la presente ordinanza ed eseguite, quanto prima, da
So.G.I.N. S.p.a. in conformita' alle relative schede tecniche
approvate dal Commissario delegato.
3. I piani delle attivita' relativi ai punti LA4 e TR5 del predetto
allegato "A", approvati dal commissario delegato, sono trasmessi ad
APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, e
alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.M.C. n.
3267/2003.
4. Per le misure e le attivita' indicate nei restanti punti del
predetto allegato "A", So.G.I.N. S.p.a. predisporra', nei tempi
previsti, specifici piani attuativi che, approvati dal Commissario
delegato, saranno trasmessi ad APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, e alla Commissione tecnico-scientifica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003.
5. So.G.I.N. S.p.a. predisporra' inoltre, sulla base dei contenuti
dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, l'aggiornamento dei piani e programmi di
dismissione delle centrali di Caorso, Garigliano, Latina e Trino,
allegati alle istanze di disattivazione presentate da So.G.I.N.
S.p.a., alle competenti autorita', rispettivamente con lettere del
2 agosto 2001, prot. 8212, 2 agosto 2001, prot. 8213, 28 febbraio
2002, prot. 3792 e 31 dicembre 2001, prot. 11868. I piani e programmi
aggiornati saranno autorizzati dal Commissario delegato a conclusione
delle relative procedure che coinvolgeranno le competenti
amministrazioni.
6. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma
1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse
previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.
7. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero
dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attivita'
produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della
protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'APAT, a So.G.I.N. S.p.a.
ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
8. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.
Roma, 3 aprile 2003
Il Commissario delegato: Jean